Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31167 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Egitto avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che si è riportata alla memoria depositata dal AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO per l’udienza del 2/01/2024, nella quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Letta la memoria e le conclusioni scritte depositate dalla difesa.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 27 marzo 2018 dal Tribunale di Verbania che, all’esito di rito
abbreviato, condannava NOME COGNOME NOME alla pena di mesi due di reclusione per il reato di cui all’art. 391 cod. pen., diversamente qualificato il fatto ascri all’imputato come favoreggiamento.
Si contesta all’imputato di avere aiutato l’amico NOME a sottrarsi alla esecuzione della misura di sicurezza detentiva della RAGIONE_SOCIALE agricola (disposta dal Magistrato di Sorveglianza di Novara in aggravamento della misura della libertà vigilata); NOME era, infatti, rinvenuto, all’esito di perquisizi domiciliare a casa dell’imputato, nascosto sotto il letto.
Avverso la sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art 391, primo comma, e 43 cod. pen.
Non è sufficiente, ai fini della configurazione del dolo del reato, la generica consapevolezza di stare, con la sua condotta, favorendo un soggetto che si sottrae alle ricerche dell’autorità, in quanto, se così fosse, ci troveremo all’interno del perimetro della norma di cui all’art. 378 cod. pen.; è necessario, invece, che l’imputato sia consapevole che il proprio comportamento agevoli il “favorito” a sottrarsi alle ricerche della autorità, in quanto è destinatario di un misura di sicurezza detentiva.
La difesa ha depositato conclusioni scritte nelle quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Occorre evidenziare che il dolo del reato contestato è generico ed è, quindi, sufficiente la coscienza e volontà di realizzare una qualsiasi delle condotte indicate nella norma, nella consapevolezza, però, delle condizioni che configurano il presupposto di reato e, quindi, nel caso di specie, che nei confronti di COGNOME fosse stata disposta una misura di sicurezza detentiva.
La Corte di appello sottolinea correttamente che e COGNOME era a conoscenza della misura di sicurezza applicatagli, poiché l’ordinanza risulta essere stata emessa all’esito di procedura partecipata, della quale le parti erano state dedotte e nella quale avevano svolto le rispettive osservazioni.
Quanto invece alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo all’imputato, la Corte territoriale si limita a sostenere che «il comportamento dello stesso depone nel senso della piena consapevolezza del medesimo della circostanza che l’amico fosse destinatario di una misura di sicurezza, atteso che
egli ha subito manifestato un atteggiamento nervoso nei confronti degli operanti, ha più volte negato la presenza di altri soggetti all’interno della sua abitazione e, infine, ha tentato di evitare la perquisizione domiciliare, dichiarando agli agenti che non avrebbero potuto procedere alla stessa in assenza del relativo mandato, atteggiamento incompatibile con l’asserita mancanza di consapevolezza di aiutare l’amico a sottrarsi alle ricerche dell’autorità. L’imputato si è prospettato l ragione dell’intervento degli operanti essendogli stata rivolta più volte la domanda specifica prima dell’esecuzione della perquisizione, e ha favorito l’amico tentando di evitare l’esecuzione di tale attività investigativa o comunque di perdere tempo al fine di consentire all’amico di nascondersi. Sussiste, dunque, il dolo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 391 cod. pen., stante consapevolezza e volontà dell’imputato di aiutare l’amico NOME COGNOME a sottrarsi alle ricerche effettuate dall’autorità».
Si tratta di una motivazione insufficiente, poiché nulla dice circa la consapevolezza in capo a COGNOME che NOME COGNOME fosse sottoposto a misura di sicurezza detentiva e anzi fa genericamente riferimento alla volontà del ricorrente di aiutare NOME a «sottrarsi alle ricerche» e a «eludere le investigazioni».
Rileva il Collegio che è contraddittorio e illogico sostenere che l’imputato fosse consapevole che, con la propria condotta, stesse favorendo NOME COGNOME a eludere l’esecuzione di una misura di sicurezza detentiva, allorché non era neanche certo che il predetto fosse a conoscenza che l’originaria misura di sicurezza non detentiva gli fosse stata sostituita con quella più grave della RAGIONE_SOCIALE agricola, che, formalmente, gli era notificata proprio il 2 novembre 2017, a seguito del controllo.
2.1. A ciò deve aggiungersi che la fattispecie di cui all’art. 391 cod. pen. è costruita in maniera identica a quella di cui all’art. 390 cod. pen. (procurata inosservanza di pena), in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ritiene necessario che l’imputato sia consapevole che la persona che sta aiutando si sta sottraendo all’esecuzione pena, salvo che il fatto sia notorio (Sez. 6, n. 2533 del 26/11/2009 -dep. 21/01/2010- Gariffo, Rv. 245702 – 01).
Anche per il reato di cui all’art. 391-bis cod. pen., deve essere provato che l’imputato abbia la consapevolezza che la persona che sta aiutando si sta sottraendo alla esecuzione di una misura di sicurezza detentiva.
La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Torino, la quale provvederà a colmare il vuoto motivazionale sopra indicato, adeguandosi al principio di diritto dettato,
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezion della Corte di appello di Torino.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Presidente