Procurata Inosservanza di Pena: Quando l’Aiuto al Figlio Diventa Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso delicato che coinvolge due genitori e il loro tentativo di aiutare il figlio a sfuggire alla giustizia. La decisione chiarisce i contorni del reato di procurata inosservanza di pena, sottolineando come anche un comportamento apparentemente passivo, ma in realtà ostruzionistico, possa integrare la fattispecie criminosa. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda giudiziaria.
I Fatti: Un Atteggiamento Ostruzionistico Decisivo
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, di due genitori per aver aiutato il proprio figlio a sottrarsi all’esecuzione di una pena. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, i due imputati avevano posto in essere un “atteggiamento ostruzionistico” che, seppur per un lasso di tempo minimo, si era rivelato cruciale. Proprio questo comportamento aveva fornito al figlio l’opportunità di sfuggire alla cattura, rendendosi di fatto irreperibile.
Il Ricorso in Cassazione e la Presunta Illogicità
I genitori, tramite il loro difensore, hanno presentato ricorso in Cassazione, lamentando una presunta contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. La tesi difensiva si basava su un punto specifico: la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare un elemento decisivo, ovvero la fuga stessa del figlio. Secondo i ricorrenti, tale circostanza avrebbe dovuto escludere la configurabilità del reato di procurata inosservanza di pena a loro carico.
La Decisione della Corte sulla Procurata Inosservanza di Pena
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La Corte ha stabilito che le argomentazioni dei ricorrenti non erano idonee a mettere in discussione la validità della sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e i genitori sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, hanno ribadito che il ricorso si risolveva in una richiesta di rinnovata valutazione delle prove, un’attività preclusa nel giudizio di Cassazione, che è un giudizio di pura legittimità e non di merito. La Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto insussistente l’omissione lamentata. La Corte d’Appello, infatti, aveva richiamato l’accertamento svolto dal giudice di primo grado, evidenziando come fosse stato proprio l’atteggiamento ostruzionistico degli imputati a consentire al figlio di fuggire. Lungi dall’essere un’omissione, il nesso causale tra la condotta dei genitori e la fuga del figlio era il cuore della motivazione della condanna.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Le censure relative a presunti vizi di motivazione non possono trasformarsi in un pretesto per sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove. Dal punto di vista sostanziale, la decisione conferma che per integrare il reato di procurata inosservanza di pena è sufficiente una condotta che, anche indirettamente e per un breve periodo, ostacoli l’operato delle forze dell’ordine e fornisca al condannato l’opportunità di sottrarsi alla pena. L’aiuto, quindi, non deve necessariamente consistere in un’azione complessa o pianificata, ma può concretizzarsi anche in un comportamento ostruzionistico momentaneo.
Per quale motivo i genitori sono stati condannati?
Sono stati condannati perché il loro comportamento ostruzionistico ha concretamente permesso al figlio di avere il tempo necessario per sfuggire alla cattura e sottrarsi all’esecuzione di una pena.
Perché il loro ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: in primo luogo, perché chiedeva alla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità; in secondo luogo, perché la presunta omissione nella motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta insussistente.
Qual è stata la conseguenza finale per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la loro condanna è diventata definitiva. Inoltre, sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42959 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42959 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MANDATORICCIO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a GINOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME e NOME COGNOME deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione per omissione nella sentenza impugnata della circostanza decisiva della fuga del figlio, che, ad avviso del difensore, renderebbe non configurabile il delitto di procurata inosservanza di pena nei confronti dei ricorrenti;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura relativa al vizio di motivazione si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione nel giudizio di legittimità delle prove poste a fondamento della sentenza impugnata ;
Considerato, peraltro, che l’omissione censurata è insussistente, in quanto la Corte di appello, richiamando l’accertamento svolto sul punto dal giudice di primo grado, ha rilevato come proprio l’atteggiamento ostruzionistico degli imputati abbia consentito al figlio di sfuggire alla cattura, approfittando di quel lasso di tempo, ancorché minimo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della assa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.