Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1861 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1861 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a MILANO
avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza del 03/11/2021 con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 22/02/2021 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
1.1. GLYPH Erronea applicazione degli artt. 122, 337 c.p.p. 37 disp.att. c.p.p..
1.2. GLYPH Manifesta illogicità della motivazione.
Il primo motivo di ricorso si rivolge alla mancanza in atti della procura speciale rilasciata dalla società persona offesa –RAGIONE_SOCIALE– a COGNOME, al fine di sporgere la querela che ha dato l’avvio a procedimento penale a carico di COGNOME. Si assume che la Corte di appello ha ritenuto la conformità della procura speciale, nonostante essa non risultasse presente in atti.
Specifica che la procura speciale, conferita anche in via preventiva ex art. 37 disp.att. cod.proc.pen., deve in ogni caso contenere i requisiti di forma previsti dall’art. 122 c.p.p. e deve essere unita agli atti.
1.3. GLYPH Erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p.
1.4. GLYPH Manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe potuto riconoscere circostanze attenuanti generiche facendo leva sull’affrancamento dalla dipendenza di droga da parte di NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Dall’accesso agli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che la denuncia-querela di che trattasi, avendo riguardo alla sua intestazione, risulta proposta da COGNOME NOME e da NOME COGNOME; che la stessa è stata materialmente depositata da NOME COGNOME presso i Carabinieri di Roma San Basilio; che la denuncia querela risulta sottoscritta da COGNOME NOME, intestatario e proponente la denuncia-querela.
Il ricorrente lamenta l’assenza in atti della prova del conferimento della procura speciale a proporre querela in favore di NOME COGNOME.
L’eccezione, però, si mostra ininfluente ai fini della procedibilità, in quanto superata dal fatto che risulta versata in atti una rituale procura speciale, conferita con atto notarile (registrato a Roma il 21/09/2015) a COGNOME NOME, che -come visto- ha proposto la querela di che trattasi, sottoscrivendola.
Va rimarcato come in tale procura speciale, rilasciata in forma preventiva, sia stato espressamente conferito il potere di sporgere querela in caso di truffa in danno della società.
La specificazione della tipologia di reato per cui è stato conferito il potere di sporgere querela rende la procura speciale conforme al principio di diritto con cui si è precisato che «la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito i compimento dell’atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società
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pertengono all’oggetto sociale. (Fattispecie relativa alla procura speciale preventiva rilasciata dal legale rappresentante di una compagnia di assicurazione, utilizzata per la proposizione della querela e la successiva costituzione di parte civile, con riferimento al reato di truffa ai danni dell’assicurazione, ex art. 64 cod. pen.)», (Sez. 2 – , Sentenza n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 – 01).
Da tale ricognizione sul fascicolo processuale, dunque, emerge che la querela presente in atti è stata proposta da un soggetto (COGNOME NOME) munito da apposita e rituale procura speciale (anch’essa presente in atti), che ha sottoscritto l’atto di denuncia querela.
Tanto rende ininfluente l’eventuale mancanza in atti di un’analoga procura speciale rilasciata in favore di COGNOME NOME, visto che il ricorrente non ha sollevato questioni quanto alla riconducibilità della denuncia-querela a COGNOME NOME e dato che il deposito della querela può essere liberamente effettuato da chiunque, anche se non sia munito di procura speciale, in quanto per il conferimento dell’incarico non sono previste forme particolari, potendo essere affidato anche oralmente, (cfr. in tal senso: Sez. 5, Sentenza n. 16564 del 12/01/2010, Rv. 246861 – 01 Sez. 6, n. 19805 del 10/02/2009, Rv. 243851; Sez. 2, n. 2623 del 09/12/2003, dep. 2004, Rv. 227310; Sez. 5. n. 3019 del 14/01/1999, Rv. 212951).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
La Corte di appello ha ritenuto che non potessero essere riconosciute circostanze attenuanti generiche per la mancanza di elementi positivamente valutabili in favore di NOME e data la presenza di indici di sfavore, quali numerosi precedenti penali.
La motivazione si mostra logica e priva di contraddizioni oltre che conforme al costante insegnamento di questa Corte, in forza del quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (in tal senso, cfr. da ultimo, tra molte, Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
A fronte di ciò, il ricorrente oppone che la Corte di appello avrebbe potuto valutare positivamente l’affrancamento dalla droga e il riconoscimento degli addebiti, così esponendo doglianze che non evidenziano violazioni di legge o mancanze argomentative o manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata
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motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante per pervenire alla decisione finale.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30 settembre 2022
Il Consigliere est.
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