Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7212 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7212 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pescara avverso la ordinanza del 17/04/2025 della Corte di appello di L’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 aprile 2025 la Corte di appello di L’Aquila dichiarava inammissibile l’atto di appello proposto dal difensore di fiducia dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza in data 5 ottobre 2023 del Tribunale di Chieti, che lo aveva dichiarato colpevole condannandolo alla pena di anni uno di
reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. Riteneva la Corte che non fossero soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 581, comma 1-quater i cod. proc. pen., difettando lo specifico mandato a impugnare del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, in ragione della dichiarazione di assenza pronunciata in primo grado, e sottolineando che la sentenza era stata pronunciata nei confronti di imputato libero, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen., con la conseguente applicabilità, ratione temporis, della disposizione normativa richiamata.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, che ritiene viziata da violazione di legge e da mancanza o illogicità della motivazione, poiché la procura speciale, rilasciata dall’imputato il 9 ottobre 2023 dopo la pronuncia di primo grado e allegata all’atto di appello, recava il puntuale riferimento al procedimento penale in oggetto, n. 836/2022 RGNR Tribunale di Chieti, oltre al mandato a impugnare e alla dichiarazione di elezione di domicilio presso lo studio legale del medesimo difensore.
In data 26 gennaio 2026 il difensore ha depositato “conclusioni” con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
Il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’esame relativo alla fondatezza o meno del ricorso è connesso all’individuazione della ratio della previsione di inammissibilità nel caso di mancato deposito, contestuale all’atto di appello, dello specifico mandato difensivo e dell’elezione di domicilio.
La legge 9 agosto 2024 n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, ha modificato l’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., escludendo la necessità dello specifico mandato a impugnare per il difensore di fiducia dell’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado. In ossequio al principio tempus regit actum, la più rigorosa disposizione previgente, che prescriveva l’obbligo, sia
per il difensore di fiducia che per quello di ufficio, di munirsi di procura speciale, deve tuttavia trovare applicazione nel caso in esame (cfr. Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME Felice, Rv. 287855-01, secondo cui la disciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024).
Nel procedimento in assenza, il deposito della procura speciale unitamente all’atto di appello, rilasciata successivamente alla sentenza di primo grado e contenente anche l’elezione di domicilio, è finalizzato – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De Renzis, Rv. 286634) – alla dimostrazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare dell’imputato, assente nel giudizio di primo grado, e per questo esso è previsto a pena di inammissibilità.
Alla luce delle osservazioni che precedono, non si ravvisano le criticità individuate dalla Corte di appello, ostative all’ammissibilità dell’atto di appello proposto dal difensore di fiducia dell’odierno imputato, AVV_NOTAIO, atteso che il mandato difensivo allegato all’atto e rilasciato dall’imputato in data successiva a quella della sentenza di primo grado, a prescindere da superflue formule sacramentali, recava il puntuale riferimento tanto al numero di RGNR del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Chieti, quanto alla facoltà di “proporre ogni tipo di impugnazione” e “impugnare qualsiasi provvedimento”, oltre la dichiarazione di “eleggere domicilio presso lo studio legale” del medesimo difensore.
4. In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell’atto di appello, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio. Così deciso il 03/02/2026