Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1023 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1023 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 10/12/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME nato il DATA_NASCITA a CHIVASSO avverso la sentenza in data 08/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME; letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME, ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero insistendo per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 08/07/2025 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 10/04/2024 del Tribunale di Ivrea, che lo aveva condannato per il reato continuato di appropriazione indebita aggravato dall’aver commesso il fatto abusando delle relazioni d’ufficio.
Deduce:
1.1. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale per l’inammissibilità della procura speciale preventiva rilasciata per la presentazione della querela.
Secondo il ricorrente «gli illeciti penali oggetto di querela da parte della persona offesa RAGIONE_SOCIALE, devono ritenersi improcedibili alla luce della manifesta genericità e della conseguente inammissibilità della procura speciale preventiva ex art. 122 e 37 disp. att. cod. proc. pen. rilasciata dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE al procuratore speciale ».
A tale proposito si rimarca che la procura non indicava neanche la tipologia di reati per i quali essa veniva rilasciata. Si deduce l’erroneità della soluzione offerta dalla corte di appello, che ha superato l’eccezione osservando che la tipologia di reato poteva essere individuata alla luce dell’attività economica svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE, così restituendo una motivazione che contrasta con un orientamento di legittimità che, invece, stabilisce che la procura speciale deve contenere quanto meno l’indicazione della tipologia del reato per
cui viene rilasciato il mandato a esporre querela.
Aggiunge che, comunque, la mancata allegazione della documentazione attestante l’oggetto sociale e la natura degli interessi economici della società precludeva anche la perimetrazione implicita del potere di proporre querela.
1.2. Improcedibilità dei reati oggetto della querela del 04/03/2021 e della sua integrazione del 29/03/2021 in ragione del deposito degli atti in forma cartacea in luogo del portale telematico.
Il ricorrente premette che la querela e la sua integrazione venivano depositate in forma cartacea presso le Stazioni RAGIONE_SOCIALE Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Termoli e RAGIONE_SOCIALE Apricena, mentre andavano depositate, a pena d’inefficacia, attraverso il portale telematico, per come previsto dall’art. 24, comma 1, decreto-legge 25 ottobre 2020, n. 137, così come integrato dal decreto ministeriale in data 13 gennaio 2021.
Sostiene, inoltre, che non può ritenersi applicabile al caso in esame il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20754 del 2024 (Sez. 2, n. 20754 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286408 – 01), in quanto tale arresto giurisprudenziale fa riferimento alla riforma Cartabia, che Ł estranea alla ratio sottesa alla normativa relativa al periodo pandemico, che era stata dettata dall’esigenza di ridurre le occasioni di contatto tra le persone.
1.3. Manifesta illogicità della motivazione e omessa considerazione delle osservazioni difensive relative all’insussistenza del dolo di appropriazione indebita.
Il ricorrente premette che con l’atto di appello era stata evidenziata l’insussistenza del dolo del reato in virtø dell’avvenuto rilascio delle quietanze agli assicurati, del numero esiguo dei clienti coinvolti nella vicenda e della regolare annotazione dei versamenti sul registro telematico di cassa, ossia tutta una serie di profili che facevano emergere la buona fede dell’intermediario assicurativo, che si riconosceva debitore nei confronti dei titolari delle polizze e della compagnia RAGIONE_SOCIALE.
Viene riportata la motivazione con cui la corte di appello ha disatteso tale motivo di appello e si sostiene che essa «non risulta idonea a dare compiutamente conto della configurabilità del dolo di appropriazione indebita». A sostegno dell’assunto vengono compendiati gli elementi che i giudici hanno ritenuto significativi del dolo, per dimostrare che la corte di appello «non si confrontava adeguatamente in relazione alle osservazioni difensive imperniate sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato».
1.4. «Manifesta illogicità della motivazione: omessa riduzione della pena all’esito del secondo grado di giudizio, nonostante l’esclusione della rilevanza penale dei fatti commessi nei confronti di tre persone offese (NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) ».
A tale proposito si osserva che COGNOME, COGNOME e COGNOME erano stati qualificati quali persone offese sia nel decreto di citazione in giudizio emesso dal pubblico ministero, sia dal giudice di primo grado; la Corte di appello, invece, ha ritenuto di qualificarli quali soggetti danneggiati dal reato e non come persone offese, visto che l’appropriazione indebita veniva realizzata soltanto in danno della compagnia RAGIONE_SOCIALE.
Sulla base di tale premessa, il ricorrente osserva che la corte non rideterminava la pena, pur avendo escluso la rilevanza penale delle condotte commesse nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME, con conseguente riduzione degli illeciti contestati all’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo motivo di ricorso Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato. In via generale, va ribadito che la procura speciale rilasciata per la proposizione della
querela deve contenere, a pena di inammissibilità, il riferimento a specifici reati oppure l’indicazione delle situazioni in cui il mandatario deve attivarsi, non essendo sufficiente un generico mandato a proporre querela (Sez. 6, n. 28807 del 05/04/2016, COGNOME, Rv. 267432; Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 248385).
Tale specificità del contenuto della procura speciale Ł espressamente richiesta dall’art. 122 cod. proc. pen. che, in linea generale, prescrive che questa contenga, oltre alle indicazioni richieste dalla legge per i singoli atti cui si riferisce, anche la determinazione dell’oggetto per cui Ł conferita e dei fatti ai quali si riferisce. In altre parole, attraverso tale previsione, il legislatore ha inteso evitare che, attraverso il rilascio di procure speciali dal contenuto vago o generico, si conferisca un potere indeterminato al procuratore speciale, quale, ad esempio, quello di querelare un soggetto per qualunque fatto.
Ciò premesso, va osservato che nel caso in esame, però, trova applicazione l’art. 37 disp. att. cod. proc. pen., che si rivolge alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva.
Tale norma non si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 122 cod. proc. pen., ma ne amplia la portata con riferimento alle peculiari esigenze organizzative degli enti (Sez. 5, n. 24687 del 17/03/2010, COGNOME, in motivazione); la possibilità di rilascio in via preventiva della procura speciale, di cui al citato art. 37 disp. att. cod. proc. pen., infatti, Ł stata prevista dal legislatore per fare fronte alle necessità delle così dette strutture complesse che prevedano vari luoghi ove si eserciti l’attività di una società.
Anche in relazione alla procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di un ente in via preventiva il legislatore ha richiesto che la volontà della parte lesa di rimuovere gli ostacoli alla procedibilità per un determinato reato sia del tutto chiara e specifica, ovvero riferita a fatti specificamente indicati nella procura, ma l’indirizzo ermeneutico prevalente di questa Corte ha precisato che, qualora essa non contempli l’indicazione delle tipologie di reato in presenza delle quali attivare la condizione di procedibilità, il relativo potere deve intendersi implicitamente devoluto per tutti i reati desumibili dall’oggetto sociale (Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279288; Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268769; Sez. 2, n. 24754 del 16/04/2010, COGNOME, Rv. 247748; piø di recente, tra molte, non massimate, Sez. 2, n. 18112 del 14/03/2025, COGNOME, Sez. 2, n. 1186 del 06/11/2024, dep. 2025, COGNOME).
La motivazione della sentenza impugnata Ł conforme a quanto così chiarito da questa Corte, atteso che la procura speciale in questione Ł stata rilasciata dal legale rappresentante della società (della quale viene esplicitamente indicata l’attività economica svolta) a soggetto che viene qualificato responsabile Antifrode, così potendosi implicitamente desumere -da tale specifica indicazione- la tipologia di reati per cui quella procura veniva rilasciata, in attinenza all’attività economica svolta.
Nella nozione di frode, invero, rientrano tutti quei comportamenti diretti a ledere con l’inganno il diritto altrui, tra i quali rientra senz’altro la condotta dell’agente assicuratore che come nel caso in esame- approfitta delle mansioni affidategli per appropriarsi indebitamente delle somme riscosse in nome e per conto dalla compagnia RAGIONE_SOCIALE da lui rappresentata.
Da ciò discende la manifesta infondatezza del motivo in esame, sia in quanto la procura indica la tipologia dei reati per cui essa Ł stata rilasciata, sia l’oggetto sociale della compagnia RAGIONE_SOCIALE, visto che viene specificata l’attività economica svolta.
2. A eguale conclusione di manifesta infondatezza si perviene anche per il secondo motivo d’impugnazione, con il quale si assume che la querela doveva essere
necessariamente presentata in via telematica.
La Corte di appello ha correttamente osservato che il c.d. decreto ristori non ha abrogato gli artt. 330 e 333 cod. proc. pen., i quali disciplinano le modalità di presentazione della querela presso un ufficiale di polizia giudiziaria.
L’art. 24 del decreto, comma 1, decreto-legge 25 ottobre 2020, n. 137, così come integrato dal decreto ministeriale 13 gennaio 2021, infatti, prevede il deposito telematico degli atti soltanto presso la Procura della Repubblica e presso i Tribunali, al pari dell’art.artt. 111 -bis cod. proc. pen. e 87, comma 6bis , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Le due norme, pur dettate da diverse esigenze, hanno identico contenuto così che non si rinviene ragione per ricavarne una diversa applicazione, sulla sola base della diversa ratio posta a base della loro produzione.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quindi, va ribadito che «in tema di condizioni di procedibilità, la presentazione della querela a cura del difensore deve essere effettuata attraverso il portale del processo penale telematico, ex artt. 111bis cod. proc. pen. e 87, comma 6bis , d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel solo caso in cui essa sia depositata presso la Procura della Repubblica, potendo, invece, essere inoltrata e ricevuta anche in formato cartaceo ove sia depositata preso gli uffici delle forze dell’ordine (Sez. 2, n. 20754 del 03/04/2024, COGNOME, Rv. 286408 – 01).
Il terzo motivo d’impugnazione -con cui si contrasta la ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico- Ł inammissibile perchØ si risolve in una valutazione delle emergenze istruttorie alternativa a quella dei giudici di merito.
3.1. La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza dell’elemento psicologico osservando che l’imputato, dopo avere ricevuto le somme e rilasciato regolari quietanze, tratteneva per sØ il denaro senza darne comunicazione alla compagnia, pur essendovi tenuto. I giudici hanno altresì osservato che l’impossibilità di documentare la posizione contabile dell’imputato risultava priva di efficacia dirimente rispetto alla condotta appropriativa, già perfezionatasi con il mancato versamento di ingenti somme di denaro, con condotte reiterate nel tempo, senza mai darne comunicazione alla compagnia; che le affermazioni difensive circa la buona fede dell’imputato si risolvevano in allegazioni prive di rilievo e smentite dalla sistematicità dell’omesso trasferimento e dalla mancata giustificazione di tali omissioni, sia verso la compagnia, sia davanti ai giudici nel corso del giudizio.
3.2. A fronte di una motivazione che non può dirsi mancante, che non Ł illogica e che non Ł contraddittoria il motivo diventa inammissibile, dovendosi ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicchØ sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 – 01; piø di recente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01).
Anche la doglianza circa la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di
appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purchØ tale valutazione risulti logicamente coerente.
A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non Ł censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 – n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275500 01).
L’ultimo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica di NOME, NOME, NOME quali soggetti danneggiati dal reato e non piø quali persone offese doveva indurre i giudici a rideterminare la pena, essendo venuta meno la rilevanza penale del fatto nei loro confronti.
In realtà, l’individuazione della persona offesa nella sola compagnia RAGIONE_SOCIALE e la qualifica di COGNOME, COGNOME e COGNOME quali soggetti danneggiati dal reato non ha alcuna ricaduta sulla rilevanza penale del fatto, la cui sussistenza viene rimane intatta, in quanto non viene esclusa la condotta appropriativa nØ l’entità della stessa.
Il disvalore e la gravità del fatto rimangono immutati, dal che consegue la manifesta infondatezza dell’assunto difensivo.
Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’esito del giudizio comporta anche la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze sostenute dalle costituite parti civili, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 3.686,00, per ciascuna parte civile, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME