Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10462 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10462 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona di NOME COGNOME, suo legale rappresentante pro tempore;
avverso la ordinanza n. 136/2023 del Tribunale di Salerno del 18 maggio 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 18 maggio 2023 il Tribunale di Salerno, decidendo in funzione di giudice del riesame cautelare dei provvedimenti reali, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata avverso il decreto di sequestro preventivo, avente ad oggetto la somma di euri 52.662,16, emesso in data 14 marzo 2023 dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito di una inchiesta giudiziaria coinvolgente, unitamente ad altre persone, la pregressa legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE Srg, cui era stato imputato il reato di cui all’art. 10-quater del dlgs n. 74 del 2000, per avere costei, nella indicata qualità, al fine di evadere le imposte, portato in compensazione, attraverso l’utilizzo di modelli F24, crediti fittizi intestati alla predetta società con riferimento all’anno di imposta 2021.
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per ‘ cassazione l’attuale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, difeso dal suo avvocato di fiducia, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione con il quale la ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno e censurata, sotto il profilo della violazione di legge, per avere il citato Tribunale ritenuto inammissibile il ricorso cautelare sulla base del rilievo che il ricorrente in sede di riesame non avesse conferito, nella qualità ora spiegata, mandato speciale al difensore che ha redatto il ricorso in sede cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Premesso, infatti, che, per un verso, il Tribunale di Salerno ha affermato la inammissibilità della originaria impugnazione presentata dal difensore della società ricorrente – la quale è, dal punto di vista formale, soggetto terzo rispetto al procedimento penale non risultando la stessa essere, personalmente, destinataria di alcun addebito, sia pur provvisoriamente contestato, in seno al procedimento in corso avente rilevanza penale – in quanto il citato professionista non era portatore di una procura speciale rilasciatagli, nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE per esercitare il richiamato potere processuale di impulso e, per altro verso, che la difesa attualmente ricorrente, nell’impugnare la decisione dianzi descritta, ha contestato siffatta conclusione, affermando, invece, che il COGNOME è indagato, nell’ambito del procedimento de quo in quanto legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e non in proprio, di tal che apparirebbe evidente che la procura da lui rilasciata non è stata conferita al fine di difendere e rappresentare la sua persona fisica, bensì
la SGS, essendo, semmai, tale COGNOME NOME, in passato legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, oggetto di indagine in questa sua cessata veste, osserva il Collegio come la doglianza formulata dal ricorrente appaia non correttamente calibrata ed anzi eccentrica rispetto alla ratio della decisione assunta dal Tribunale di Salerno.
Ed invero, la ordinanza impugnata è chiara nel rilevare che la inammissibilità del ricorso presentato dal COGNOME è legata al fatto, correttamente esaminato in via preventiva rispetto alla verifica della fondatezza o meno nel merito della sua istanza di riesame a cagione della evidente preliminareiltà della sua rilevazione, che il professionista che ha formulato e sottoscritto l’istanza di riesame non fosse titolare di una procura speciale all’uopo rilasciatagli nell’interesst,della SGS, la cui necessarietà era da ricondursi alla circostanza che il soggetto nel cui interesse il ricorso in sede cautelare era stato presentato, cioè la RAGIONE_SOCIALE, era terzo rispetto alla indagine penale in questione.
Ha, infatti, precisato il Tribunale che il professionista che ina presentato. l’istanza di riesame era portatore esclusivamente di un mandato’ con procura, rilasciatogli dal COGNOME in proprio e non nella ricordata qualità e che tale procura non aveva il necessario carattere della specialità.
Ciò posto, essendo il principio enunziato dal Tribunale di Salerno riguardante la indispensabilità del rilascio della procura speciale ad impugnare nel caso in cui la impugnazione avverso il provvedimento di sequestro promani da soggetto non direttamente implicato nelle indagini penali effettivamente conforme a diritto (si veda, infatti, in tale senso, in via AVV_NOTAIO, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione III penale, :3 luglio 2018, n. 29858, e, con specifico riferimento, alla istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo proposta dal difensore del terzo interessato: Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2014, n. 25478), osserva il Collegio .che, nell’impugnare la ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, la difesa del COGNOME si è limitata ad affermare che lo stesso sarebbe inquisito non in proprio ma in quanto legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, la quale non sarebbe, secondo la tesi difensiva, pertanto un soggetto terzo rispetto alle indagini in corso ma si tratterebbe di soggetto direttamente inquisito, il che renderebbe non necessaria la procura speciale.
Così, sinteticamente riassunta la tesi difensiva del ricorrente se ne deve trarre la conclusione che la stessa conduce alla inammissibilità della impugnazione, atteso che essa è basata su di un presupposto – cioè che la
SGS sia direttamente oggetto di indagini penali – che, invece, nella ordinanza impugnata è espressamente escluso e che, in realtà, il ricorrente, lungi dal dimostrare, neppure afferma in termini inequivoci, posto che l’affermazione secondo la quale egli sarebbe indagato in quanto di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, non postula affatto che le indagini concernano tale compagine sociale, bensì condurrebbero ad affermare che il COGNOME, in quanto persona fisica, sia soggetto indagato per condotte da lui poste in essere nella ricordata qualità.
Evenienza quest’ultima che, peraltro, è lo stesso ricorrente a smentire senza però che ciò possa automaticamente condurre ad aFfermare che, invece, il soggetto formalmente indagato, e non solamente inciso dal provvedimento di sequestro, sia la RAGIONE_SOCIALE (circostanza, è bene precisare, che, in linea di principio, l’art. 25-quinquesdecies della legge n. 231 del 2001 potrebbe anche consentire, essendo da tale disposizione prevista, a far data dal dicembre del 2019, cioè dalla sua entrata in vigore, la “Responsabilità amministrativa da reato” anche per i reati di cui al dlgs n. 74 del 2000, ed essendo fra gli effetti di tale previsione anche la possibilità di considerare quale “soggetto indagato” una persona giuridica; si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 28 luglio 2015, n. 33041) – laddove, nel conferire in data 25 maggio 2023, la procura, questa volta sì. speciale, ad impugnare di fronte a questa Corte il provvedimento reso in sede di riesame, egli dichiara di non essere indagato personalmente nel procedimento penale rgnr. 798/22 in corso di svolgimento di fronte alla Autorità giudiziaria di Vallo della Lucania.
n Alla luce di quanto rilevato, risultando in sostanza incontestato che, nel proporre l’istanza di riesame nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, il difensore di quest’ultima non era portatore di procura speciale rilasciata dal legale rappresentante di tale RAGIONE_SOCIALE, correttamente e non in violazione di legge, come invece sostenuto dall’odierno ricorrente’ il Tribunale di Salerno ha dichiarato la inammissibilità di detta istanza, in quanto presentata nell’interesse di soggetto che non risulta essere indagato nel corso del procedimento e, pertanto, terzo rispetto ad esso; ciò detto, altrettanto inammissibile, per manifesta infondatezza e per aspecificità, deve dichiararsi il ricorso ora proposto avverso tale decisione, non confrontandosi esso appieno con la motivazione della ordinanza impugnata.
A tale pronunzia di inammissibilità tiene dietro, visto l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, nella spiegata qualità, al pagamento delle
spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente