Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 5495  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato ai sensi ex art.23 comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1.11 sig. NOME ricorre, quale legale rappresentante della società «RAGIONE_SOCIALE», per l’annullamento dell’ordinanza del 27/06/2023 del Tribuna di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 08/06/202 del Gip del medesimo tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato cui all’art. 1161 cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo dell’immobil demaniale dato in concessione alla società sull’assunto che la relativ autorizzazione era scaduta all’epoca del sopralluogo effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE (06/06/2023).
1.1.Con unico motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione risultante dal contrasto della motivazion stessa con la documentazione indicata nell’istanza di riesame (la comunicazione della Regione Sicilia attestante la proroga della concessione fino al 31/12/2023 che contrastava con la nota dell’RAGIONE_SOCIALE che affermava il contrario. Il Tribunale, afferma, non ha speso una sola parola per dirimere i contrasto tra i due documenti in questione tanto più che, aggiunge, la richiest di informazioni della RAGIONE_SOCIALE rivolta alla RAGIONE_SOCIALE riguardava altra concessione, la n. 52/2003, sempre intestata alla medesima società ma relativa ad altra area e ad altro fabbricato. Solo nell’ultima parte del documento si face riferimento alla concessione n. 309/03 ma è un dato di fatto che il contrast documentale è rimasto irrisolto. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio:
3.1.11 sequestro preventivo è stato decretato nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico del legale rappresentante della società ricorrente pe reato di cui all’art. 1161 cod. nav.;
3.2.si ipotizza che la società «RAGIONE_SOCIALE» abbia protratto l’occupazi dell’area demaniale data in concessione oltre la scadenza del termine;
3.3.il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza indiziaria del rea facendo riferimento al sopralluogo del 08/06/2023 della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che attestava la perdurante occupazione dell’area demaniale oltre il termine concesso, e alla nota del 24/05/2023 a firma del dirigente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE da cui risultava che la concessione n. 309/2003 non era stata prorogata;
3.4.il ricorrente lamenta che da altro documento, sempre della Regione Sicilia, la concessione risulta prorogata al 31/12/2033.
4.Tanto premesso, è necessario ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione ammesso solo per violazione di legge.
4.1.Come ripetutamente affermato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, COGNOME, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, COGNOME; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01).
3.5 Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e dì diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requ minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 de 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480
del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate all peculiarità del caso concreto).
3.6.Anche l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
3.7.In tal caso, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’eleme indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque del sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può esser demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventiv sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, co conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche ben di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d.”effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensiv (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunq l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione Tribunale e allegare al ricorso)»). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.8.Nel caso di specie non ricorre nessuna delle ipotesi che legittimano il ricorso per cassazione essendo chiara l’intenzione del ricorrente di dedurre i vizio di motivazione e di sindacare, al riguardo, il governo logico degli elementi d fatto in base ai quali è stata ritenuta la sussistenza indiziarla del fumus commissi delieti.
3.9.11 Tribunale del riesame ha espressamente valutato e preso in considerazione il documento prodotto dal ricorrente (la ricevuta telematica della istanza di estensione della validità della concessione demaniale marittima) giudicandolo irrilevante (e certamente subvalente) alla luce della chiara not dell’ASP del 24/05/2023. Il sindacato della Corte di cassazione si ferma qui, non essendo consentito in questa sede contestare la logica che presiede a tal valutazione, rientrando tale scrutinio nel perimetro dei vizi di motivazione no deducibili in sede cautelare reale, non potendo la Corte di legittimità sciogliere contrasto tra due prove di (apparente) segno contrario.
3.10.Peraltro, l’istanza in questione (prodotta dalla ricorrente anche questa sede e che risulta stampata il 26/08/2020) dà espressamente conto del fatto che l’estensione della proroga della concessione demaniale marittima al 31/12/2033 era subordinata alle verifiche che sarebbero state fatte dall’amministrazione. Sicché il ricorrente si sottrae all’onere dì spiegare la nat decisiva del documento asseritamente negletto.
4.Ví è, peraltro, un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso.
4.1.La società ricorrente, in quanto dotata di personalità giuridica, è person comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, sicché essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
4.2.Costituisce declinazione pratica di tale principio l’insegnamento costante dì questa Corte secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso p cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il ter interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al s difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 310 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722 – 01; Sez. 2, n. 6611 de 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692).
4.3.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010, COGNOME), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell’odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.; mentre
l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il , 21 novembre 2006, COGNOME; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, COGNOME; Id., 18 giugno 2008, COGNOME; Id., 17 febbraio 2009, COGNOME); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l’odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistíci, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore».
4.4.Nel caso di specie, il difensore sottoscrittore dell’odierno ricorso non munito di procura speciale e non lo era nemmeno in sede di riesame.
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrent (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11/01/2024.