Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4757  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
“A ME MI PIACE ANDARE ALL’RAGIONE_SOCIALE” rappresentata da
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.La società «RAGIONE_SOCIALE» ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 4 maggio 2023 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 14 marzo 2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania che, nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico della legale rappresentante, sig.ra NOME COGNOME, per il reato, tra gli altri, di cui agli artt. 110, 81, cpv., 483 cod. pen., in relazio all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto, decreto in esecuzione del quale è stato sequestrato il saldo attivo del rapporto di conto corrente intestato alla società ricorrente per un importo complessivo pari ad euro 11.595,76.
1.1.Con unico, articolato motivo lamenta: (i) profili di illogicità e di evidente travisamento della prova indiziaria nella positiva verifica di sussistenza del fumus commissi delicti; (ii) la mortificazione delle deduzioni difensive, frutto di una motivazione derivante da un approccio generalizzato alle specifiche problematiche sollevate in sede di riesame con particolare riferimento, non tanto alla astratta configurabilità del reato di cui all’art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, quanto alla esistenza di indizi di reità a carico della COGNOME (la cui posizione non è mai stata approfondita) e dell’impresa da essa legalmente rappresentata; (iii) la omessa valutazione della documentazione attestante la assenza di qualsiasi rapporto con i co-autori del reato ascritto alla COGNOME stessa, essendo stato delegato il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO alla verifica delle certificazioni trasmesse dalla società «RAGIONE_SOCIALE», ritenuta, in tesi accusatoria, una “cartiera” riferibile al COGNOME attraverso la quale questi, unitamente agli altri indagati facenti parte dell’ipotizzato sodalizio criminale, forniva fittiziamente attività di formazione e consulenza alle imprese che intendevano beneficiare del cosiddetto “credito di imposta formazione 4.0”, incentivo pubblico previsto dalla legge numero 205 del 2017.
Osserva, al riguardo:
i rapporti tra la società «RAGIONE_SOCIALE» e la «RAGIONE_SOCIALE» nascono e si sviluppano nell’anno 2020, quando l’impresa riferibile al COGNOME era operativa, tanto è vero che la società della RAGIONE_SOCIALE non compare tra quelle destinatarie di asseverazioni sospette a firma dei commercialisti AVV_NOTAIO.ri COGNOME e COGNOME;
in ogni caso è stato documentato che la individuazione della «RAGIONE_SOCIALE», come società di formazione a distanza degli insegnanti/dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, era stata effettuata tramite una società di mediazione, la RAGIONE_SOCIALE
SERVICE, Servizi per le RAGIONE_SOCIALE, di NOME COGNOME, che non compare fra quelle coinvolte nelle operazioni fittizie;
la «RAGIONE_SOCIALE» risultava, dalla visura storica, svolgere attività di organizzazione di corsi, convegni e workshop aziendali;
di qui la stipula “a distanza” del contratto inoltrato alla società ricorrente con la mediazione della RAGIONE_SOCIALE cui erano stati trasmessi tutti i documenti richiesti per organizzare il corso e determinare il corrispettivo, pagato nella misura del 30% del finanziamento erogato, come da accordi;
 l’attività di asseverazione era stata effettuata realmente da un commercialista, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, giusta lettera di incarico da parte della ricorrente, il quale non compare tra i professionisti che avrebbero rilasciato certificazioni false (il AVV_NOTAIO. COGNOME è stato peraltro retribuito regolarmente);
l’attività di formazione a distanza si è svolta realmente nel 2020, come verificabile, anche oggi (e come avrebbe potuto fare il Tribunale), attraverso l’accesso alla piattaforma della società ricorrente utilizzando le credenziali messe a disposizione del Tribunale del riesame nella memoria difensiva (di qui l’errore percettivo in grado di stravolgere il ragionamento decisorio); del resto, la stessa polizia giudiziaria aveva reperito documentazione che deponeva per l’operatività e l’attività, nel 2020, della «RAGIONE_SOCIALE»; né rileva il fatto della contemporanea presenza del docente in più sedi, posto che la modalità di erogazione del servizio (da remoto) la consentiva;
priva di pregio è perciò la affermazione del Tribunale secondo la quale i pagamenti delle prestazioni rese da «RAGIONE_SOCIALE» costituivano il prezzo della predisposizione della documentazione fittizia piuttosto che il corrispettivo dell’attività formativa;
 la società della RAGIONE_SOCIALE, inoltre, non è coinvolta in conversazioni intercettate degne di rilevanza investigativa;
i contratti collettivi nazionali a firma dei due sindacalisti, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, non riguardano la società ricorrente;
l’assenza di rapporti diretti tra la società ricorrente e la «RAGIONE_SOCIALE» è stata valutata dal Tribunale del riesame con motivazione contraddittoria essendo stata ritenuta sufficiente la teoria del sospetto generalizzato.
Il Tribunale, prosegue, non ha preso in considerazione alcuna il fatto che nell’anno 2022, in occasione della richiesta del rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC) da parte della ricorrente, quest’ultima era stata informata dall’RAGIONE_SOCIALE di essere sottoposta a controlli ed accertamenti per una presunta irregolarità sulla compensazione dei crediti relativi all’anno 2020 ed era stata richiesta di inviare con documenti utili a valutare la regolarità della manovra compensativa. All’esito di tale trasmissione, prosegue, l’Istituto
previdenziale aveva chiuso il procedimento di verifica con esito favorevole così che il 23/05/2023 era stato rilasciato il certificato richiesto.
Citando, inoltre, Sez. 3, n. 7615 del 03/03/2022, afferma che nel caso di specie si sarebbe in presenza, al più, di crediti non spettanti e non inesistenti in considerazione sia della concretezza del rapporto sotteso alla loro generazione, sia della loro asseverazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE che li ha ritenuti compensabili, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris. Anche questo argomento prosegue – è stato del tutto negletto dall’ordinanza impugnata.
Aggiunge, infine, che il decreto del Giudice per le indagini preliminari era privo di motivazione in ordine alla sussistenza del perículum in mora e che il tribunale del riesame non avrebbe potuto integrare tale carenza ritenendola un mero errore di diritto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile.
3.0sserva il Collegio:
3.1.11 sequestro preventivo è stato decretato nell’ambito del procedimento penale iscritto a carico della legale rappresentante della società ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 483 cod. pen., in relazione all’art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000;
3.2.si ipotizza l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2021, di un credito di imposta inesistente, dell’ammontare di euro 73.444,83, pari alle spese sostenute dalla società ricorrente per pagare l’attività di formazione professionale nel settore delle tecnologie 4.0 dei propri dipendenti, attività che si ritiene non essere mai stata svolta per quell’anno dalla società incaricata, la «RAGIONE_SOCIALE», legalmente amministrata da NOME COGNOME ma di fatto gestita da NOME COGNOME; secondo la prospettazione accusatoria, costoro, con la collaborazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente, collaboratore e dipendente della società gestita dal COGNOME, avevano predisposto la documentazione obbligatoria prevista dalla legge n. 205 del 2017 (consistente, tra l’altro, in: registri didattici delle presenze dei lavoratori, autocertificazione del rappresentante legale dell’impresa beneficiaria dell’incentivo fiscale automatico a favore degli investimenti effettuati per le spese di formazione del personale dipendente nell’ambito del “RAGIONE_SOCIALE.0″, relazione del docente sulla valutazione dell’attività del corso di formazione) attestante, contrariamente al vero, l’avvenuta formazione professionale dei dipendenti della società «RAGIONE_SOCIALE»,
documentazione poi utilizzata da quest’ultima società per compensare i propri debiti;
3.3.dopo aver ampiamente dato conto delle ragioni per le quali la «RAGIONE_SOCIALE» non aveva mai erogato (né erogava) i servizi di formazione falsamente attestati dalla documentazione utilizzata (anche) dalla ricorrente, il Tribunale del riesame ha disatteso le deduzioni difensive (del tutto analoghe a quelle oggetto di odierno ricorso) osservando che: a) alla data di sottoscrizione del contratto con la «RAGIONE_SOCIALE» (il 03/01/2020), la «RAGIONE_SOCIALE» era del tutto priva dei requisiti di accreditamento per lo svolgimento della attività di formazione finanziata (non essendo accreditata e non essendo in possesso della prescritta certificazione di qualità); b) sempre nel gennaio 2020 la «RAGIONE_SOCIALE» non aveva strutture operative idonee e necessarie per effettuare l’attività di formazione; c) anche per i corsi svolti nel 2020, la «RAGIONE_SOCIALE» utilizzava i registri delle presenze sottoscritti dai docenti e dal personale in luogo del monitoraggio automatico tramite la piattaforma (modalità non manipolabile successivamente), ciò che costituiva espediente attraverso il quale veniva predisposta, in epoca successiva e fittiziamente, la documentazione formale attestante lo svolgimento dei corsi di formazione da parte dei dipendenti; d) non è perciò sufficiente dedurre la regolarità formale della documentazione per escludere la sussistenza del fatto poiché era proprio la regolarità formale della documentazione a costituire il “punto di forza” del servizio fraudolento offerto dalla «RAGIONE_SOCIALE»; e) non è dirimente l’assenza di rapporti diretti con gli altri co-indagati poiché era emerso, nel corso delle indagini, il coinvolgimento di soggetti con ruolo di mediatori, né lo è il mancato utilizzo delle asseverazioni a firma di COGNOME o COGNOME (normalmente deputati alle false asseverazioni), trattandosi di prestazione “accessoria” non essenziale al perfezionamento dello schema fraudolento e non necessariamente erogata a favore di tutte le imprese coinvolte; f) il compenso erogato alla «RAGIONE_SOCIALE costituiva il corrispettivo del “servizio” reso da quest’ultima (“vendere carta”, lo definisce il Tribunale del riesame), commisurato ad una percentuale dell’importo indebitamente compensato; g) in ogni caso, il fatto che la «RAGIONE_SOCIALE avesse conseguito la certificazione di qualità solo nel mese di luglio 2020 e che comunque non rispettasse le disposizioni normative disciplinanti lo svolgimento dei corsi on line, costituivano circostanze tali da privare i crediti dei requisiti richiesti dalla legge per la loro compensazione.
3.4.Tanto premesso, la COGNOME ricorre non in proprio ma quale legale rappresentante della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro.
3.5.Ancorché non estranea al reato (perchè beneficiaria del profitto), la società «RAGIONE_SOCIALE», in quanto dotata di personalità giuridica, è persona comunque diversa da quella sottoposta alle indagini che la rappresenta, sicché essa può stare in giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273505; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME, Rv. 246692; Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, COGNOME, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, COGNOME, Rv. 239287).
3.6.Costituisce declinazione pratica di tale principio l’insegnamento costante di questa Corte secondo il quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall’art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722 – 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, COGNOME COGNOME, Rv. 246692).
3.7.Come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010, COGNOME), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell’odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi “stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ.; mentre l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, COGNOME; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, COGNOME; Id., 18 giugno 2008, COGNOME; Id., 17 febbraio 2009, COGNOME); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell’imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l’odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall’art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha
un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore».
3.8.Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata all’AVV_NOTAIO il 20 aprile 2023 conferiva al difensore esclusivamente il mandato per formulare istanza di riesame e per eventualmente rinunciare alle impugnazioni in tema di misure cautelari personali e reali ma non quello per impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame. Il ricorso, pertanto, è stato proposto dal difensore della ricorrente al di fuori dei casi previsti dalla procura speciale.
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi deAVV_NOTAIOi, nella misura di € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16/11/2023.