Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Terni il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Roma il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Narni il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Patti il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Terni il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
COGNOME NOME, nato a Catania il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nata in Romania il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza/decreto n. 1568/2020 in data 10/7/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; letti i motivi aggiunti di ricorso nell’interesse di tutti gli indagati trasmessi dal l difensore per via telematica in data 25/9/2024; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi se difetta la presentazione di procura speciale in allegato agli stessi, in subordine l’annullamento senza rinvio per le statuizioni ex art. 240-bis cod. pen. e rigetto dei ricorsi nel resto; udito il difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza/decreto in data 10 luglio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni, per la parte che in questa sede interessa, ha disposto il sequestro preventivo di somme di denaro per importi differenti – e per quanto riguarda l’indagato NOME COGNOME anche di un deposito commerciale di prodotti energetici sito in Terni, INDIRIZZO – nei confronti di:
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni);
NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv, 648-bis cod. pen. (capo 44 e 45);
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. (capo 43);
NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-ter cod. pen. (capo 42);
NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi da 2 a 40), 81 cpv. 648-ter.1 cod. pen. (capo 41), 4 d.lgs. n. 74/2000 (capi 51, 52 e 53) e 5 d.lgs. n. 74/2000 (capi 49, 50 e 54);
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (capi 2-40);
NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. (capo 46).
Ricorre direttamente per cassazione avverso il predetto provvedimento di sequestro preventivo, con atto unico, il difensore degli indagati, deducendo
violazione di legge per totale assenza di motivazione e comunque per motivazione apparente in merito al periculum in mora, presupposto necessario per l’adozione del provvedimento cautelare reale de quo oltretutto se si tiene conto della risalenza nel tempo (2018) dei fatti-reato in contestazione.
Con motivi aggiunti ex art. 311 cod. proc. pen. trasmessi in data 25 settembre 2024 il difensore di tutti gli indagati ha riportato il testo di una decisione del Tribunale del riesame di Terni che in un caso coevo ed analogo ha annullato il provvedimento genetico ravvisando il medesimo vizio oggetto del ricorso.
In via preliminare ed assorbente rileva la Corte che non è stata indicata e/o allegata al ricorso e non risulta comunque presente in atti la procura speciale al difensore, rilasciata da tutti i ricorrenti e richiesta per la proposizione del ricors per cassazione.
Né il difensore dei ricorrenti, sollecitato espressamente in udienza dal Collegio, ha provveduto alla produzione della predetta procura od a fornire indicazioni idonee per la reperibilità della stessa all’interno del fascicolo processuale: procura speciale, in ogni caso, non rinvenuta in atti;
Per i rilievi or ora esposti, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili ii ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024.