Procura Speciale: Quando un Dettaglio Formale Blocca il Ricorso in Cassazione
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza cruciale del rispetto delle norme procedurali. In questo caso, la mancanza di un documento, la procura speciale, ha determinato l’inammissibilità del ricorso, rendendo definitiva la condanna dell’imputato. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni della decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di primo grado che riteneva un individuo responsabile per i reati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e per un’ipotesi di furto aggravato. La Corte di Appello, in un secondo momento, ha parzialmente riformato questa decisione. In particolare, ha dichiarato di non doversi procedere per il furto aggravato a causa di un ‘difetto di querela’, ovvero la mancanza della necessaria denuncia da parte della persona offesa.
Nonostante questa parziale riforma, la Corte d’Appello ha comunque rideterminato la pena per i reati residui. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
La Decisione della Cassazione sulla Procura Speciale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è mai entrata nel merito delle argomentazioni difensive. L’esito del ricorso è stato deciso da un aspetto puramente formale: la sua inammissibilità. I giudici hanno rilevato che il difensore dell’imputato, al momento della presentazione del ricorso, non aveva depositato la procura speciale richiesta dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa su un preciso requisito di legge. La norma citata (art. 581, co. 1-quater c.p.p.) stabilisce che, insieme all’atto di impugnazione, il difensore deve depositare una procura speciale. Questo documento attesta la volontà specifica dell’imputato di procedere con l’impugnazione e conferisce al legale il potere di farlo in suo nome. La legge prevede che la mancanza di questo atto comporti, senza eccezioni, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa.
La Corte ha sottolineato come questo requisito sia fondamentale e si applichi anche ai ricorsi per Cassazione, richiamando un precedente specifico (Sez. 5 n. 39166 del 2023) che conferma tale interpretazione. La ratio della norma è quella di garantire la certezza che l’atto di impugnazione provenga effettivamente dalla volontà dell’interessato, evitando iniziative processuali non condivise. L’assenza di questo documento ha quindi impedito ai giudici di esaminare i motivi del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta di questa ordinanza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Ma, soprattutto, la declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza della Corte d’Appello. Questo caso evidenzia in modo esemplare come, nel processo penale, la forma sia sostanza. Un errore procedurale, come l’omesso deposito della procura speciale, può precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito, con conseguenze irreversibili per l’imputato. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce la necessità di una scrupolosa attenzione a ogni singolo adempimento formale richiesto dalla legge.
Per quale motivo il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore dell’imputato non ha depositato, congiuntamente all’impugnazione, la procura speciale richiesta dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale.
Cosa prevede la norma richiamata dalla Corte?
L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiede che il difensore depositi una procura speciale al momento della presentazione dell’impugnazione. La legge stabilisce che la mancanza di questo adempimento rende l’impugnazione inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12853 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12853 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato di cui al capo 3) per difetto di querela, e, conseguentemente, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, che lo aveva ritenuto responsabile dei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e del furto aggravato di cui al capo 1;
Considerato che l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione denunziando, con un unico motivo, la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità penale a suo carico;
Considerato, altresì, che, dagli atti, non risulta che il difensore, congiuntamente all’impugnazione, abbia depositato la procura speciale di cui all’art. 581, comma 1quater, cod. proc. pen. richiesta dalla legge a pena di inammissibilità anche per la proposizione del ricorso per cassazione (Sez. 5 n. 39166 del 04/07/2023 Rv. 28530);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024.