Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27190 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27190 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nata a Corato (Bari) il 06/09/1972; avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chies l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025 (depositata il 20/02/2025) ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME compagna di NOME NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo dell’immobile di cui in epigrafe in quanto considerato profitto del reato di appropriazion indebita aggravata ascritta al COGNOME, risultando acquistato dalla Quinto in data 20/01/2022 e pagato con bonifici provenienti dal conto corrente del COGNOME in pari data, ossia tre giorn dopo l’illecita appropriazione della somma di euro 99.000,00 (oggetto di querela sporta in data 17/01/2022 da COGNOME NOME) attribuita al COGNOME nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese R&D.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME terza
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interessata, con un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazion all’art. 324 comma 6 c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per
difetto di contraddittorio e correlata lesione del diritto di difesa garantito dall’art. 11
per avere il Tribunale del riesame omesso di porre il terzo interessato al procedimento nella condizione di censurare nel merito il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva
trasmissione degli atti, che sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame dopo la celebrazione dell’udienza, in violazione sia dell’art. 324 comma 6 c.p.p., anche laddove prevede che gli
atti trasmessi dall’Ufficio di Procura debbono rimanere depositati in cancelleria sino al gior dell’udienza, sia dell’art. 111 Cost., avendo diritto alla consultazione del fascicolo
autonoma legittimazione, ex art. 322 c.p.p., ad impugnare il provvedimento di sequestro e avendo così potuto difendersi esclusivamente in base agli atti in suo possesso.
In ordine alla tempestività della censura, proposta per la prima volta soltanto nel present procedimento di legittimità, il ricorrente precisa che nel corso dell’udienza camerale de
23/01/2025 tale vizio non era ancora sorto e solo quando il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione si è preso atto della tardiva trasmissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di NOME COGNOME terza interessata, in assenza di procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 100 cod proc. pen..
La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procu speciale non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186; sez. 2 n. 310 del 2018 Rv. 271722; da ultimo fra le tante sentenza n. 20984/25 non mass.).
La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l’esame dei motivi proposti.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ex 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
DEPOSFIATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
24 LUG. 2025
Il Presidente
Così deciso il 11/06/2025
Il Consigliere estensore