Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge per la mancanza di una valida querela, in quanto sporta da soggetto non legittimato.
Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.
Il proposto ricorso è inammissibile.
Al di là che siamo di fronte ad una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. e che si contesta un aspetto valutativo e non la sussistenza della querela, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente chiarito che è rituale la querela presentata dal procuratore di una società che gestisce una RAGIONE_SOCIALE in forza di una procura speciale rilasciatagli per l’eventualità che nei singoli esercizi vengano perpetrati dei furti, trattandosi di procura speciale rilasciata in via preventiva in conformità a quanto previsto dall’art. 37 disp. att. cod. proc. pen. (cfr. ex multis Sez. 4, n. 37052 del 03/06/2008, COGNOME, Rv. 241017 – 01; Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 260859 – 01; Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020,,COGNOME, Rv. 279288 – 01 che ha specificato che la procura in questione non deve contenere l’indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell’atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all’oggetto sociale).
Ebbene, nel caso che ci occupa, non viene contestato neppure dal ricorrente che in data 8.3.2024 alle ore 14.40 in Torino presso gli uffici dell’U.P.G. della Questura di Torino fu sporta rituale querela da parte di COGNOME NOME, che esibì procura rilasciatagli dalla società RAGIONE_SOCIALE, in uno con altri soggetti, proprio al fine di sporgere querela in casi come quello che ci occupa.
Non sussiste, pertanto, il vizio lamentato dal ricorrente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/10/2024