Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1881 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1881 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sui i -lcorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO
relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite ;e conclusioni del PG
NOME COGNOME, per l’inammissibilita’ del ricorso.
Il clifeisore pi -esente sl riporta ai motivi e insiste nell’accoglimento del ricorso; deoosia nomina a sostituto processuale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 18 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile (PER DIFETTO DELLA PROCURA SPECIALE) l’istanza di riesame presentata dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di perquisizione e di sequestro del 5 aprile 2023 del P.M. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, nell’ambito della vicenda avente ad oggetto il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 19 marzo 2023 con il quale era disposto il sequestro finalizzato alla confisca, in forma diretta, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (e per equivalente nei confronti dell’indagato legale rappresentante della società, RAGIONE_SOCIALE) per complessivi euro 273.365,56 (per il reato di cui agli art. 110, 81 e 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74 del 2000).
Ricorre in cassazione la società RAGIONE_SOCIALE deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
1. Violazione di legge (art. 127, 591, 568, 571, 100 e 122 cod. proc. pen.).
Il Tribunale del riesame ha erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione, ritenendo necessaria la procura speciale per la società. Il caso in giudizio è, invece, del tutto estraneo alla giurisprudenza richiamata nell’ordinanza impugnata. Nel caso in esame la società è indagata ex d. Igs. 231 del 2001; nessun precedente giurisprudenziale, richiamato nell’ordinanza del Tribunale del riesame, riguarda una società indagata per la sua responsabilità. Solo per una società terza proprietaria di un bene è necessaria la procura speciale (interessi attinenti alla questione civile di restituzione del bene, terzo proprietario). Peraltro, l’indagato potrebbe richiedere il riesame del sequestro anche per un
bene di proprietà di un terzo, non indagato (vedi Cassazione n. 10972 del 2011).
La società ricorrente è indagata nel procedimento in esame, e in quanto tale è una parte alla quale devono essere assicurate le garanzie previste per qualsiasi indagato, oltre a quelle specifiche degli art. 34, 35 e 57 del d. Igs. 231 del 2001. La mancanza dell’informazione ex art. 57, citato, non pregiudica le garanzie generali – di difesa degli indagati (vedi S.U. 33041 del 2015), ma incide solo sugli obblighi di cui all’art. 39 d. Igs. 231 del 2001 (obbligo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.).
Solo dopo l’informazione di garanzia, ex art. 57 citato, si genera l’obbligo della società di agire ex art. 39 d. Igs 231 del 2001 (con la procura speciale), non prima. L’avviso di garanzia, nel caso in esame, non risulta mai notificato alla società ricorrente. Del resto, il Tribunale del riesame non ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per mancanza della procura speciale ex art. 39, d. Igs. 231 del 2001, ma ha ritenuto inammissibile l’impugnazione come se la ricorrente fosse un terzo estraneo.
2. Mancanza assoluta della motivazione sui motivi di riesame.
Il Tribunale del riesame non ha motivato sui 5 motivi di riesame proposti: violazione di legge processuale; carenza delle condizioni di applicabilità del sequestro per il deposito su un conto corrente dedicato delle somme sequestrate, di provenienza pubblica; mancanza di gravità indiziaria; inefficacia del sequestro per omessa trasmissione del P.M. di elementi favorevoli agli indagati; inosservanza dei termini di cui all’art. 309, quinto comma, cod. proc. pen.
Ha NOME chiesto NOME pertanto NOME l’annullamento NOME dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale, sostituto procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile perché l’istanza di riesame è stata proposta da difensore non munito di procura speciale.
3. 1. Il ricorso proposto dal difensore del terzo interessato avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo, quando é rilevato il difetto di procura speciale, deve essere dichiarato inammissibile senza che possa trovare applicazione la disciplina della concessione del termine previsto dall’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza. (Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013 – dep. 23/09/2013, COGNOME, Rv. 257729; vedi anche Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013 – dep. 29/05/2013, Stan, Rv. 255445 e Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 – dep. 17/11/2014, COGNOME e altro, Rv. 260894).
Infatti, nell’ambito del processo penale il terzo interessato si trova in una posizione sostanzialmente equiparata a quella degli altri soggetti titolari di interessi meramente civilistici disciplinati dall’art. 100 cod. proc. pen., che prevede, espressamente, per costoro la necessità della assistenza di un difensore munito di procura speciale non potendo detti soggetti stare in giudizio personalmente. Può, quindi, dirsi del tutto certa la necessità per il terzo interessato di essere munito di procura speciale (escludendosi, del pari, la possibilità che lo stesso possa agire personalmente a tutela dei propri diritti o interessi).
Il problema posto nel ricorso riguarda la possibilità per la società indagata ex d. Igs. 231 del 2001 di non munirsi di procura speciale, prima dell’informazione di garanzia ex art. 57 d. Igs. 231 del 2001; dopo l’informazione di garanzia l’ente deve essere munito di procura speciale ex art. 39, terzo comma, d. Igs. 231 del 2001: “In tema di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la
richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen. ed in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell’art. 39 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, a condizione che, precedentemente o contestualmente all’esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l’informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs medesimo” (Sez. U, Sentenza n. 33041 del 28/05/2015 Cc. (dep. 28/07/2015 ) Rv. 264309 – 01).
Tuttavia, il ricorso risulta generico in quanto si afferma assertivamente che la società è indagata senza nessuna rappresentazione di elementi fattuali sulla sottoposizione ad indagine dell’ente, per il d. Igs. 231/2001. La ricorrente afferma di essere indagata ma non specifica per quale violazione e sulla base di quali atti.
Si deve, infine, rilevare (per completezza) come il legale rappresentante della società non risulta neanche indagato, in quanto indagato è COGNOME NOME e non COGNOME NOME (legale rappresentante che ha conferito la procura speciale il 25 maggio 2023 per il ricorso in cassazione, ricorso che chiaramente specifica: “in persona del legale rappresentante COGNOME NOME“).
Conseguentemente corretta risulta l’ordinanza impugnata che ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza della procura speciale.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna taricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5/10/2023