Procura Speciale per l’Impugnazione: la Cassazione Ribadisce l’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 26065/2024) offre un importante monito sull’importanza dei requisiti formali nel processo penale. Il caso in esame dimostra come un ricorso, potenzialmente fondato nel merito, possa essere respinto per un vizio procedurale: la mancanza della procura speciale per l’impugnazione. Questa decisione sottolinea le rigide condizioni previste dalla legge quando l’imputato è stato processato in assenza, evidenziando come la forma, in certi contesti, diventi sostanza.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. La sentenza di condanna era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva rideterminato la pena e revocato la sospensione condizionale. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione.
Un dettaglio fondamentale della vicenda è che l’imputato era stato giudicato “in assenza”, ovvero non aveva partecipato attivamente al processo pur essendo a conoscenza della sua esistenza. Questa circostanza si rivelerà decisiva per l’esito del ricorso.
La Procura Speciale per l’Impugnazione e la Decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti, uno di natura procedurale e l’altro di merito.
La Mancanza della Procura Speciale come Causa di Inammissibilità
Il primo e principale motivo di inammissibilità è di natura puramente formale. La Corte ha rilevato l’assenza della procura speciale per l’impugnazione, un documento richiesto specificamente dall’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, nel caso di un imputato giudicato in assenza, l’atto di impugnazione presentato dal difensore deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza. Tale mandato deve contenere anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio per le future notificazioni.
Lo scopo di questa previsione è garantire che l’imputato assente sia effettivamente a conoscenza della sentenza di condanna e che la volontà di impugnare sia una sua scelta consapevole e attuale, e non una mera iniziativa del difensore.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Oltre al vizio procedurale, la Cassazione ha ritenuto inammissibile anche l’unico motivo di ricorso presentato. L’appellante denunciava una presunta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’elemento soggettivo del reato. Tuttavia, secondo i giudici, il ricorso si limitava a “mere affermazioni prive di confronto argomentativo” con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorso era “generico”, non riuscendo a individuare e contestare specificamente i punti critici della decisione impugnata. La Corte ha sottolineato che la sentenza di secondo grado aveva, al contrario, chiaramente motivato la configurabilità del delitto contestato.
le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è duplice ma coerente. Da un lato, applica con rigore una norma procedurale volta a tutelare la consapevolezza e la volontà dell’imputato assente. La legge presume che chi non partecipa al processo debba confermare esplicitamente, dopo la condanna, la sua intenzione di proseguire la battaglia legale. La mancanza di questo atto formale è un vizio insanabile che blocca l’accesso al giudizio di legittimità. Dall’altro lato, la Corte ribadisce un principio fondamentale del giudizio di cassazione: i ricorsi non possono essere vaghi o limitarsi a esprimere un generico dissenso. Devono, invece, articolare critiche precise, logiche e pertinenti rispetto alla sentenza impugnata, dimostrando dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato.
le conclusioni
L’ordinanza in commento ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, serve da promemoria per i difensori sull’importanza cruciale di adempiere a tutti i requisiti formali, specialmente quando assistono clienti processati in assenza. Un errore come la mancata allegazione della procura speciale per l’impugnazione può vanificare l’intero sforzo difensivo, portando a una declaratoria di inammissibilità che rende definitiva la condanna. In secondo luogo, il caso evidenzia come la genericità dei motivi sia una delle cause più frequenti di insuccesso in Cassazione. Per avere una possibilità di accoglimento, il ricorso deve essere tecnicamente ineccepibile e argomentato in modo specifico. Per l’imputato, la conseguenza è severa: la condanna diventa irrevocabile e a essa si aggiunge l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché è necessaria una procura speciale per impugnare la sentenza di un imputato processato in assenza?
È necessaria, a pena di inammissibilità, perché la legge (art. 581, co. 1-quater c.p.p.) vuole assicurarsi che l’imputato, non avendo partecipato al processo, sia a conoscenza della sentenza e manifesti una volontà specifica e attuale di impugnarla, rilasciando un mandato apposito al suo difensore dopo la pronuncia della decisione.
Cosa si intende per ricorso “generico” e perché è inammissibile?
Un ricorso è considerato “generico” quando si limita a mere affermazioni o critiche vaghe, senza un confronto argomentativo specifico con le ragioni della sentenza impugnata. È inammissibile perché non consente alla Corte di Cassazione di valutare concretamente i presunti errori di diritto o di logica del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame del merito del ricorso, rendendo definitiva la condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26065 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26065 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che nell’interesse di NOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ne ha confermato la condanna, previa rideterminazione della pena e revoca della sospensione condizionale, per il reato di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen.;
Preliminarmente è necessario rilevare che il ricorso in esame, proposto in data 27/12/2023, deve essere dichiarato inammissibile, stante l’assenza di procura speciale richiesta dall’art. 581 comma 1, quater, cod. proc. pen. (a norma del quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»); peraltro, l’unico motivo di ricorso, che denuncia l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è comunque inammissibile in quanto generico, esaurendosi in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia impugnata, in cui è chiaramente affermata e motivata la configurabilità dell’ascritto delitto (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838- 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2024