Procura Speciale: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Ammissibilità del Ricorso
Nel complesso mondo della procedura penale, il rispetto dei requisiti formali non è un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo l’importanza della procura speciale per la validità del ricorso, specialmente nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato assente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Dal Furto al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputata, che era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado, decideva di contestare la sentenza di appello proponendo ricorso per cassazione tramite il suo difensore. Il ricorso si basava su un unico motivo: la presunta assenza di motivazione nella sentenza di condanna.
L’Inammissibilità del Ricorso e il ruolo della procura speciale
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Ha invece dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte, entrambe di natura procedurale e di fondamentale importanza.
1. La Mancanza della Procura Speciale per l’Imputato Assente
Il primo e decisivo ostacolo è stato la mancanza della procura speciale a corredo del ricorso. La legge (art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dalla Riforma Cartabia) prevede che l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia corredato da uno specifico mandato rilasciato dall’imputato al difensore dopo la pronuncia della sentenza da impugnare.
Questo requisito, spiega la Corte, è ancora più stringente quando l’imputato è stato dichiarato assente. L’obiettivo è garantire che il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un “assente consapevole”, ovvero una persona che sia stata effettivamente informata della sentenza a suo carico e abbia manifestato la volontà di impugnarla. Ciò serve a limitare l’uso di rimedi successivi, come la rescissione del giudicato, rafforzando la stabilità delle decisioni giudiziarie.
2. L’Aspecificità del Motivo di Ricorso
Anche superando il primo ostacolo, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile. La Corte ha infatti rilevato che il motivo presentato era affetto da “conclamata indeterminatezza ed aspecificità”. Le argomentazioni del difensore sono state giudicate del tutto astratte, prive di un concreto collegamento con il contenuto della sentenza impugnata. In pratica, il ricorso si limitava a lamentare una generica carenza di motivazione senza indicare quali punti della sentenza fossero illogici o contraddittori e perché. Un motivo così formulato non consente alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il rispetto delle forme processuali non è un fine a se stesso, ma uno strumento per tutelare i diritti di tutte le parti e assicurare la certezza del diritto. L’obbligo della procura speciale per l’imputato assente risponde all’esigenza di responsabilizzare l’imputato e di evitare impugnazioni presentate a sua insaputa. Allo stesso tempo, il requisito della specificità dei motivi di ricorso serve a garantire che il dibattito processuale si concentri su questioni giuridiche concrete, evitando un inutile dispendio di risorse giudiziarie per esaminare lamentele vaghe e generiche. La Corte ha ribadito che la sentenza d’appello, nel caso di specie, era dotata di una motivazione completa e congrua, e il ricorso non era riuscito a scalfirne la coerenza.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa decisione offre due importanti lezioni per gli operatori del diritto. In primo luogo, evidenzia l’assoluta necessità di curare meticolosamente gli aspetti formali dell’impugnazione. La mancanza di un documento, come la procura speciale successiva alla sentenza, può vanificare ogni sforzo difensivo, precludendo l’esame del merito del ricorso. In secondo luogo, ricorda che un ricorso efficace non può limitarsi a enunciazioni di principio, ma deve articolare critiche precise, puntuali e pertinenti, confrontandosi direttamente con la logica argomentativa della decisione che si intende contestare. La difesa tecnica richiede non solo competenza nel merito, ma anche un’impeccabile padronanza delle regole procedurali.
Quando è obbligatoria la procura speciale per presentare ricorso per cassazione?
Secondo la sentenza, la procura speciale, rilasciata dopo la pronuncia della sentenza da impugnare, è sempre obbligatoria. La sua necessità è rafforzata nel caso di un imputato dichiarato assente, per garantire che sia consapevole dell’impugnazione e per limitare futuri rimedi restitutori.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che le argomentazioni sono formulate in modo generico e astratto, senza un collegamento concreto con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Un motivo aspecifico non critica specifici passaggi della decisione, rendendo impossibile per la Corte valutarne la legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. La sentenza impugnata diventa definitiva e l’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PARTINICO il 12/02/1980
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a NOME per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Partinico il 30 gennaio 2018 ed il 26 aprile 2018);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il proposto motivo di ricorso, che eccepisce, sotto l’egida formale del vizio di violazione legge e del vizio argomentativo, l’assenza di motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in ragione della conclamata indeterminatezza ed aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto al tenore della sentenza censurata, invece, dotata di motivazione completa e congrua (vedasi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pvesidente