Procura Speciale: la Cassazione ribadisce la sua necessità per la pena sostitutiva
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, sottolineando l’importanza della procura speciale per la richiesta di pene sostitutive. Questa ordinanza, la n. 46924/2024, offre uno spunto fondamentale per comprendere come un vizio procedurale possa determinare l’esito di un ricorso, anche quando si discute di sanzioni alternative al carcere. La decisione evidenzia un principio cardine: per determinate richieste, che incidono significativamente sulla sfera personale dell’imputato, la sola delega al difensore non basta; è necessaria una chiara e specifica manifestazione di volontà.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma per un reato legato agli stupefacenti, qualificato come di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la sentenza di secondo grado. In particolare, la difesa lamentava la mancata applicazione di una pena sostitutiva prevista dall’art. 73, comma 5-bis, una misura che consente di scontare la pena con modalità alternative alla detenzione. Tuttavia, la richiesta era stata avanzata in appello dal solo difensore, in assenza dell’imputato all’udienza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello. Il nodo centrale della questione non risiedeva nella fondatezza o meno della richiesta di pena sostitutiva, ma in un presupposto formale essenziale: la mancanza di una procura speciale.
Le Motivazioni: il Ruolo Cruciale della Procura Speciale
La Corte ha fondato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato (richiamando la sentenza n. 50971 del 2017). Secondo tale principio, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, specialmente quando comporta un’attività personale del condannato (come il lavoro di pubblica utilità), è un atto personalissimo. Pertanto, se l’imputato non è presente in udienza per manifestare personalmente la propria volontà, il difensore può avanzare tale richiesta solo se munito di una procura speciale.
Questo documento attesta in modo inequivocabile che l’imputato ha conferito al proprio avvocato il potere specifico di formulare quella determinata istanza. In sua assenza, si presume che il legale non abbia il potere di impegnare il proprio assistito in un percorso sanzionatorio che richiede un suo diretto coinvolgimento. La Corte d’Appello, negando la pena sostitutiva proprio per questa carenza formale, aveva quindi agito correttamente, rendendo il successivo ricorso in Cassazione privo di fondamento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per Imputati e Difensori
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la prassi legale. Dimostra che, per evitare declaratorie di inammissibilità e per tutelare appieno i diritti dell’assistito, è cruciale prestare la massima attenzione agli aspetti procedurali. Quando un imputato intende richiedere benefici come le pene sostitutive e prevede di non essere presente in udienza, è imperativo che rilasci al proprio difensore una procura speciale ad hoc. Tale accorgimento non è una mera formalità, ma la garanzia che la volontà dell’imputato sia rappresentata validamente e possa essere esaminata nel merito dal giudice. Per il ricorrente, la decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva correttamente negato la richiesta di pena sostitutiva a causa dell’assenza di una procura speciale da parte dell’imputato, che non era presente in udienza.
Cosa è la procura speciale e perché era necessaria in questo caso specifico?
La procura speciale è un atto con cui l’imputato conferisce al proprio difensore il potere di compiere uno specifico atto giuridico in suo nome. In questo caso, era necessaria perché la richiesta di una pena sostitutiva è considerata un atto personalissimo che richiede una precisa manifestazione di volontà, soprattutto se l’imputato non è fisicamente presente per formularla.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46924 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46924 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COLLEFERRO il 07/03/1986
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché, nel denegare l’applicazione della pena sostitutiva di cui all’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza che ritene necessario, ai fini dell’ammissibilità della richiesta, il rilascio di procura speciale in favore del difensore da parte dell’imputato non presente in udienza (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Rv. 271177);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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