Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45541 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOMECOGNOME nato a Montecorvino Rovella il 07/01/1976
Testa NOMECOGNOME nato in Germania il 26/09/1972
avverso la sentenza del 10/05/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di parte civile, avvocato NOME COGNOME c chiesto la conferma della sentenza impugnata e il favore delle spese di lit grado;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato COGNOME, avvocato NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del suo assistito;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno confermava l decisione dibattimentale di primo grado, con la quale NOME COGNOME NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli di concorso nel reato di all’art. 424, primo comma, cod. pen., per avere appiccato il fuoco un’autovettura Mercedes, di proprietà di NOME COGNOME, allo scopo danneggiarla, facendo sorgere il pericolo di un incendio.
COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di u anno di reclusione; Testa, recidivo, alla pena di un anno e sei mesi di reclus entrambi al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquida separata sede.
Il fatto si era verificato il 28 settembre 2017, nell’abitato di Col subito dopo la mezzanotte. L’autovettura data alle fiamme si trova parcheggiata nel cortile adiacente la casa della proprietaria.
Il luogo era inquadrato da videocamere di sicurezza. Le relative immagin riprendevano un’autovettura Renault Megane, risultata intestata e in us Libroia, nel mentre si avvicinava al cortile e si fermava nei pressi, tra 23.44 e le ore 23.48 del 27 settembre, per poi allontanarsi e ritornare sul alle ore 23.58. Un minuto dopo scendevano dalla Renault due persone, una dell quali incappucciata e non riconoscibile, l’altra (l’autista) identificabile in due uomini, maneggiando una bottiglia, entravano nel cortile e ne uscivano corsa allo scoccare della mezzanotte, pressoché in concomitanza con il baglio delle fiamme.
L’esame del traffico telefonico, generato dal cellulare di Libroia, permet di rilevare uno scambio di messaggi ®WhatsApp tra Libroia e Testa, la sera de 27 settembre. I due uomini si erano dati in tal modo appuntamento e si era incontrati, alle ore 22.45, sotto casa del INDIRIZZO a Montecorvino Rovella. Renault, come confermato dal flusso telefonico, si era quindi mossa Montecorvino poco prima delle ore 23, era giunta a Colliano alle ore 23.44, ripartita per Montecorvino dopo 21 minuti e aveva fatto qui ritorno alle ore 0 del 28 settembre.
Su questa piattaforma probatoria il Tribunale di Salerno aveva affermat la penale responsabilità degli imputati.
La Corte di appello, pur avendo dichiarato inutilizzabili i tabulati tele acquisiti su disposizione del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, conv. dalla legge 23 novembre 2021, n. 2 7-
(per difetto dei requisiti previsti dalla normativa transitoria, con par riferimento al tetto edittale del reato per cui oggi si procede, inferiore al di legge), ribadiva la valutazione del giudice di primo grado.
Quanto a COGNOME le immagini videoriprese, che lo ritraevano n compimento del delitto, apparivano al giudice di appello inequivoche.
Quanto a COGNOME, lo stesso aveva ammesso l’incontro con COGNOME, la sera d 27 settembre 2017. La diversa causale addotta (l’acquisto di una dose stupefacente) appariva inverosimile. Non risultava che altri, se non COGNOME, f salito la sera stessa sulla Renault. Il cellulare di COGNOME non aveva trasmesso segnale, secondo i giudici di appello, semplicemente perché disattivato.
Avverso la sentenza di secondo grado ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia.
4.1. Nel motivo unico del proprio ricorso NOME COGNOME deduce vizio del motivazione in ordine all’affidabilità del suo riconoscimento, quale soggetto guida della Renault inquadrata a Colliano dalle telecamere, e travisamento de prova sul punto.
Il riconoscimento sarebbe stato effettuato da un sottufficiale dei Carabin che, senza avere mai in precedenza incontrato l’imputato, si sarebbe basato videoriprese poco nitide, messe a confronto con una risalente fotografia. Sare dunque evidente l’inaffidabilità dell’operazione diretta alla sua individuazion in sé costituente prova atipica, e del suo risultato.
La mera presenza sul posto dell’autovettura Renault non rappresenterebbe, del resto, elemento indiziario sufficiente.
4.2. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in due motivi, illustr successiva memoria conclusionale.
4.2.1. Nel primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione travisamento della prova.
A seguito della dichiarata inutilizzabilità dei tabulati telefonici, s venuta a mancare la «prova regina» a suo carico. La sola sua ammissione d avere incontrato COGNOME, la sera del 27 settembre 2017 prima delle ore 23, sarebbe sufficiente ad attestare che l’uomo incappucciato, presente mezzanotte a Colliano, fosse con lui identificabile.
La variata piattaforma probatoria impedirebbe anche di assegnare all condanna le caratteristiche di pronuncia «doppia conforme».
4.2.2. Nel secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1 494 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Il libero convincimento del giudice non potrebbe prescindere da una rigoros valutazione del compendio probatorio, la cui natura indiziaria non avreb j el
permesso di addivenire all’affermazione di penale responsabilità se non dopo superamento di ogni dubbio ragionevole.
La sentenza non sarebbe conforme a tale standard valutativo.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 202 n. 176.
Nella propria memoria conclusionale, la parte civile COGNOME eccepisc l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da NOME COGNOME in derivata dalla previa inammissibilità del suo appello siccome non accompagnat da valida procura speciale. Quest’ultima, allegata ad atto di appello in fo digitale, sarebbe stata depositata in copia informatica priva di autentica elettronica. La procura speciale era necessaria, essendo Testa stato giudica assenza in primo grado, quale imputato rinunciante a comparire. L’eccezione er stata formulata già dinanzi alla Corte di appello, che sul punto non s pronunciata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, perché manifestamen infondato.
L’affermazione di penale responsabilità è, rispetto a lui, saldame ancorata alla presenza della sua automobile sul luogo dell’accaduto, concomitanza con la sua verificazione, nonché al riconoscimento del suo volt nelle immagini, riprese dalle videocamere, ritraenti uno dei due correi in azio
Quest’ultimo riconoscimento è stato ritenuto affidabile, come logicament argomentato dal giudice a quo, per la fonte qualificata da cui proviene (un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri), per la base documentale che lo sorreg e, non da ultimo, perché perfettamente combaciante con l’ulteriore dato, i incontroverso, della presenza contestuale della Renault, all’imputato intest a lui normalmente in uso.
La sentenza impugnata si presenta ineccepibile nella valutazione d menzionato quadro probatorio. Le censure, che il ricorrente muove al riguard dirette alla rivisitazione nel merito di quel quadro, non possono trovare ing nel giudizio di legittimità.
Questa Corte, d’altra parte, ha ripetutamente affermato che l’individuazio personale o fotografica, di una persona, compiuta nel corso delle indag preliminari, di cui il soggetto autore dà conto in dibattimento, costi manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una spec
del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probat discende anzitutto dal valore della dichiarazione confermativa, mentre modalità formali del riconoscimento vengono utili ai fini della corroborazi della sua efficacia dimostrativa, secondo il libero apprezzamento del giud (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279437-01; Sez. 6, n. 17 del 31/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275548-01; Sez. 4, n. 1867 de 21/02/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258173-01).
La sentenza impugnata, nell’accreditare la dichiarazione confermativ anche alla luce delle modalità del riconoscimento, appare conforme ai princip resta esente da qualsivoglia criticità rilevabile in questa sede.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, avendo esso ad ogget una sentenza di appello da lui già invalidamente impugnata (arg. ex Sez. 7 21426 del 12/12/2012, dep. 2013, Bianco, Rv. 255642-01), come correttamente eccepito dalla parte civile.
2.1. Non vi è dubbio, anzitutto, che l’inammissibilità dell’appello, rilevata dal giudice di secondo grado, debba essere dichiarata dalla Cort cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudic pervenuto nella precedente fase processuale.
Non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devon essere valutate e accertate, anche di ufficio, in ogni stato e gra procedimento (da ultimo, Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv 281630-01).
2.2. L’appello di NOME COGNOME era inammissibile, perché non corredat di procura speciale conforme a norma ed efficace.
A norma dell’art. 122, comma 1, cod. proc. pen., la procura special rilasciata al difensore per scrittura privata, deve essere da lui autenticata di inammissibilità. La ratio legis è quella di garantire sia la veridicità dell’iniziativa, sia la sua diretta e inequivocabile derivazione dalla dell’interessato (Sez. 4, n.25082 del 12/05/2021, NOME COGNOME, Rv. 281490 01), e tale garanzia non consegue ad una procura mancante di ritua attestazione in ordine alla identificazione del sottoscrittore (Sez. 4, n. 40 27/09/2023, COGNOME, Rv. 285135-03, § 3.2 del Considerato in diritto).
La procura speciale è acquisita al processo in copia informatica, ai s dell’art. 122, comma 3, cod. proc. pen., eventualmente allegata all’att accede, e l’autenticazione di tale copia deve avvenire con firma digitale, altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione documenti informatici.
Nel caso di specie, la copia informatica della procura speciale ad appell manualmente sottoscritta dall’imputato, non risulta accompagnata dall prescritta autenticazione, in forma elettronica, del suo difensore di fiducia.
La mancata sottoscrizione elettronica della copia informatica infirma procura speciale e – essendo quest’ultima, nel caso di specie, requis essenziale dell’atto di appello – rende l’appello stesso inammissibile (ar contrario, ex Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, Amdouni, Rv. 284966-01).
2.3. Resta da precisare che tale requisito di essenzialità, vale l’obbligatorietà del previo conferimento della procura speciale ai fini proposizione dell’appello, nasceva dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., pro-tempore vigente.
Testa è stato giudicato in assenza, nel corso del giudizio di primo gr avendo in esso rinunciato a comparire (art. 420-bis, comma 1, lett. b, cod. p pen.), sicché l’atto di impugnazione doveva essere in ogni caso corredato prescritto specifico mandato, rilasciato al difensore in data successiv pronuncia della sentenza gravata (in tema amplius, tra le molte, Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov, Rv. 286598-01).
Tale onere di allegazione risulta ora attenuato, per effetto della le agosto 2024, n. 114, che, mediante corrispondente riformulazione dell’art. 5 comma 1-quater, cit., lo ha limitato ai casi di assistenza da parte del difensore ufficio.
Questo recente intervento normativo non interessa, tuttavia, ques giudizio. Le nuove disposizioni in tema di impugnazioni, in assenza di discipl transitoria, trovano infatti applicazione solo per i provvedimenti emessi suc sivamente alla loro entrata in vigore, dovendosi far riferimento, per stabili posteriorità, alla data di emissione dei provvedimenti stessi (tra le molte, n. 27004 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281615-01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi de 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle sp processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impug (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cass delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si st equo determinare in tremila euro ciascuno.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue altresì la condanna dei ricorr alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civi tenuto conto dell’impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivd -. —
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che li in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 25/09/2024