Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44360 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato in Mahdia (Tunisia) il 15/05/1968
avverso la sentenza del 17/04/2023 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona- in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 16/03/2021rideterminava la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.
NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo:
violazione di legge, in relazione agli arti. 53 e ss della legge del 24/11/1981 n. 689, per avere la Corte di appello disatteso l’istanza volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostitutiva della libertà controllata, ritenendo necessario il rilascio di procura speciale;
violazione di legge, in relazione all’art. 131 bis cod. pen., e vizio di motivazione per omessa valutazione della istanza volta al riconoscimento della causa di non punibilità, formulata con memorie difensive del 13/04/2023;
violazione di legge, in relazione all’art. 20 bis cod. pen. e vizio di motivazione per omessa pronuncia, quanto alla richiesta volta alla sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, anch’essa avanzata con le indicate memorie difensive.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, mentre è infondato nel resto.
1.1. Il primo e il terzo motivo – che possono essere trattati congiuntamenteimpongono la preliminare disamina della questione relativa alla necessità o meno della procura speciale in capo al difensore, in caso di assenza dell’imputato, ai fini della presentazione della istanza di sostituzione della pena detentiva inflitta con la sanzione sostituiva della libertà controllata ex lege del 24/11/1981 n 689, ratione temporis vigente all’epoca del fatto, e con la pena sostituiva del lavoro di pubblica utilità ex lege n 150 del 10/10/2022.
I Giudici di appello hanno correttamente respinto l’istanza volta alla sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata ex art. 55 della legge del 24/11/81 n. 689, perché formulata in assenza dell’imputato e da difensore non munito di procura speciale.
Al riguardo occorre precisare che – quanto alle sanzioni sostitutive previste dalla citata legge- l’art. 58, nel testo ratione tempons vigente, conferiva al Giudice la facoltà di applicare le pene sostitutive della pena detentiva se ritenute idonee alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La norma in oggetto – come evidenziato anche dal difensore nel ricorso – nulla di specifico prevedeva quanto alla necessità del previo rilascio in capo al difensore di procura speciale, laddove la richiesta non fosse presentata personalmente dal condannato.
Purtuttavia, la dedotta quaestio luris era stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza di legittimità che, con precipuo riferimento alle sanzioni sostitutive disciplinate dalla legge del 24/11/1981 n. 689 , aveva – sin dal principio – ritenuto e poi ribadito in modo costante nel tempo che per la natura di atto personalissimo della richiesta della sanzione sostitutiva non si potesse prescindere dal consenso dell’imputato, di tal chè l’istanza dovesse essere necessariamente presentata o dall’imputato personalmente o, in mancanza, dal difensore munito di procura speciale.
In particolare, questa Corte ha affermato che « il carattere personale della richiesta si evince, invero: 1) dal fatto che essa comporta un onere soggettivo rilevante, persino limitativo della libertà controllata; 2) dalla consistenza che solo l’imputato è in grado di stabilire se può adempierla convenientemente; 3) dal fatto che la eventuale violazione, anche parziale, degli obblighi imposti costituisce, inoltre, un autonomo reato e comporta gravi conseguenze, di cui solo l’imputato può assumersi il rischio » ( così, Sez. 4 n 56184 del 12/04/1984 , Rv. 164592; Sez. 4, n. 8938 del 12/04/1984, Rv.165933; Sez, 4 n 7196 del 22/05/1985 Rv. 179117; Sez. 4 n 2994 del 02/06/1988, Rv 180633).
E’, dunque, necessaria la consapevole accettazione da parte del diretto interessato della particolare modalità di emenda e la conoscenza delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi collegati alla esecuzione di tale sanzione, con la conseguenza che, nel caso in cui la richiesta della sanzione sostitutiva venga proposta dal difensore dell’imputato, non munito di procura speciale, e il giudice di merito -accogliendola- applichi la sanzione stessa, il provvedimento è affetto da nullità.
D’altronde, lo stesso legislatore – con la riforma Cartabia – ha dato continuità alla consolidata interpretazione giurisprudenziale e, con il divo del 19 marzo del 2024 n 31, è intervenuto in modo specifico sul testo dell’art.58 della cit. legge, là dove ha expressis verbis previsto – quale indefettibile presupposto di ammissibilità della istanza di applicazione della sanzione sostitutiva – il consenso del condannato e/o il previo rilascio di procura speciale al difensore.
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Nel caso in esame, la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva avanzata ai sensi della legge del 24/11/1981 n. 689 pacificamente è stata formulata non dall’imputato, ma dal suo difensore, al quale non risulta essere stata conferita procura speciale.
1.2. Parimenti, anche in relazione alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, formulata ex art. 20 bis cod. pen. nel testo introdotto dalla legge del 10/10/2022 n. 150, non pare possa dubitarsi della necessità che il difensore sia munito di procura speciale.
Tale conclusione discende pacificamente dalla lettura congiunta dell’art.545 bis, secondo l’originaria dizione introdotta dalla riforma Cartabia, e dell’art. 598 bis, comma 1 bis, cod. proc. pen., nella nuova formulazione introdotta con il D.Ivo del 19/03/2024 n 31.
Può, dunque, concludersi nel senso della definitiva affermazione a livello normativo del principio / secondo cui l’istanza di applicazione di una sanzione e/o pena sostitutiva – in quanto atto personalissimo dell’imputato – deve provenire dal predetto personalmente o, in mancanza, richiede il previo rilascio della procura speciale.
2. E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
La Corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta ex art. 131 bis cod. pen. avanzata nel corso del giudizio di appello, con il deposito delle memorie difensive del 13 aprile 2023.
Né il tenore della motivazione consente di desumere una implicita negativa valutazione della istanza stessa da parte dei Giudici del gravame, essendo anzi essa non conciliabile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ad onta delle condizioni di fragilità dell’imputato e degli esiti non particolarmente gravi conseguenti alla contestata condotta criminis.
Infine, il titolo del reato non osta alla eventuale applicazione della causa di non punibilità, non trovando applicazione ex art. 2 cod. pen., in ragione del tempus commissi delicti (i.e. 04 luglio 2019), il divieto normativo di cui all’art. 131 bis cod. pen. nel testo modificato in parte qua dall’art. 16 lett. b) della legge dell’08/08/2019 n 77 e poi dall’art. 1, comma 1, lett. c) n 3 del D. Ivo del 10/10/2022 n 150.
Da tali superiori premesse discende l’annullamento della sentenza limitatamente alla omessa pronuncia in ordine all’eventuale riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 24/10/2024.