Procura Speciale: La Cassazione Annulla Negazione del Lavoro di Pubblica Utilità
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6250 del 2024, è intervenuta su un tema procedurale di grande rilevanza pratica: la necessità di una procura speciale per la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale, annullando una decisione di merito basata su un’errata valutazione documentale e offrendo importanti spunti per la difesa tecnica.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti. In primo grado, l’imputato veniva condannato a una pena detentiva e pecuniaria. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, riqualificava il reato in un’ipotesi di minore gravità (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e riduceva significativamente la pena.
Tuttavia, la stessa Corte territoriale respingeva una specifica richiesta avanzata dall’appellante: la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. La motivazione del rigetto era netta: secondo i giudici d’appello, l’istanza non era stata proposta personalmente dall’imputato né dal suo difensore munito di un’apposita procura speciale.
L’Errore Documentale e il Ricorso in Cassazione
Contro questa decisione, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una palese illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il punto centrale del ricorso era semplice e documentale: una procura speciale, rilasciata dall’imputato al suo legale di fiducia già nel 2018, esisteva ed era stata regolarmente depositata agli atti. Tale procura conferiva espressamente al difensore il potere di “richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità”.
Il legale ha inoltre evidenziato come, sulla base di quello stesso mandato, la richiesta fosse già stata avanzata formalmente durante la discussione nel giudizio di primo grado, come risultava dal verbale d’udienza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno le argomentazioni della difesa. I giudici di legittimità hanno innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale. La richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è considerata un “atto personalissimo”. Questo significa che può essere avanzata validamente solo dall’imputato in persona o, in alternativa, dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è stato investito di tale potere attraverso una procura speciale.
L’esame degli atti processuali, come correttamente dedotto dal ricorrente, ha confermato senza ombra di dubbio l’esistenza della procura. Rilasciata e depositata presso il Tribunale anni prima della decisione d’appello, essa conteneva la specifica autorizzazione per il difensore a formulare la richiesta in questione. La presenza di questo documento rendeva quindi del tutto errata la motivazione della Corte d’Appello, che aveva basato il proprio rigetto sulla sua presunta assenza.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, ma limitatamente al punto specifico relativo al rigetto della richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva. Ha quindi disposto il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Roma, che dovrà procedere a un nuovo giudizio tenendo conto dell’effettiva esistenza della procura.
Questa decisione sottolinea due aspetti cruciali. In primo luogo, conferma la natura strettamente personale di alcune scelte processuali, come quella di accedere a sanzioni alternative al carcere, per le quali il mandato difensivo generale non è sufficiente. In secondo luogo, evidenzia l’importanza di un’attenta disamina degli atti processuali da parte del giudice, la cui omissione può portare a decisioni viziate e, come in questo caso, all’annullamento in sede di legittimità. Per gli avvocati, è un monito a formalizzare sempre con una procura speciale i poteri che esulano dall’ordinaria attività difensiva, garantendo così la piena validità delle istanze presentate nell’interesse del proprio assistito.
Un avvocato può chiedere il lavoro di pubblica utilità per il proprio cliente?
Sì, ma solo se è munito di una procura speciale rilasciata dall’imputato che gli conferisca espressamente questo specifico potere, poiché la richiesta è considerata un atto personalissimo.
Cosa succede se un giudice nega una richiesta per mancanza della procura speciale quando questa è in realtà presente agli atti?
La decisione del giudice è viziata. Come stabilito in questo caso, la sentenza può essere annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio a un altro giudice per una nuova valutazione che tenga conto del documento erroneamente non considerato.
Perché la richiesta di sanzione sostitutiva è considerata un atto personalissimo?
Perché implica una scelta fondamentale sulla modalità di esecuzione della pena che spetta primariamente all’imputato. Non rientra nell’ordinaria attività difensiva e pertanto richiede una manifestazione di volontà specifica e diretta dell’interessato, espressa personalmente o tramite un mandato speciale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 6250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 6250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 16/05/2023 della Corte d’appello di Roma Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Roma GLYPH ha parzialmente riformato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
condannandolo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, diversamente qualificando il delitto nell’ipotesi di cui al comma 5 della norma incriminatrice e riducendo conseguentemente la pena irrogata ad anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, revocando altresì l’interdizione temporanea da i pubblici uffici e la confisca del denaro in sequestro di cui disponeva la restituzione all’imputato. La Corte territoriale respingeva il motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità ex art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 309/1990 sul presupposto che l’istanza non fosse stata proposta dall’imputato personalmente né dal suo difensore munito di procura speciale.
3.11 ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
La Corte di Appello ha respinto la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata dal difensore dell’imputato in ragione della ritenuta assenza della procura speciale.
Orbene, come dedotto dal ricorrente, dall’esame degli atti si evince che in data 3 febbraio 2018 l’imputato aveva rilasciato procura speciale al nominato difensore di fiducia, conferendo espressamente il potere al procuratore speciale nominato di richiedere la sostituzione della pena eventualmente comminatagli con il corrispondente lavoro di pubblica utilità, ex art. 73 comma 5-bis, d.P.R. n. 309/90. Detta procura, allegata all’istanza di conversione del rito, è stata depositata presso il Tribunale di Velletri il successivo 6 febbraio 2018.
In linea con il costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990, è atto personalissimo, e pertanto può essere avanzata solo dall’imputato e non anche dal suo difensore, se non munito di apposita procura speciale (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, COGNOME, Rv. 271177; Sez. 6, n. 40101 del 16/06/2009, COGNOME, Rv. 24468401), la riscontrata presenza della procura speciale rilasciata fin dal febbraio 2018 impone l’annullamento della sentenza sullo specifico punto.
Alla luce degli elementi evidenziati, pertanto, la sentenza impugnata appare va pertanto annullata con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Roma con riguardo alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso il 17/01/2024