Procura Speciale: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un principio fondamentale della procedura penale, reso ancora più stringente dalle recenti riforme: l’assoluta necessità della procura speciale per la validità del ricorso. In assenza di questo documento, l’impugnazione è destinata a essere dichiarata inammissibile, senza neppure un esame nel merito. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le importanti implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 110, 624 e 625 n. 2 c.p.), commesso in concorso con un’altra persona. La condanna, inizialmente pronunciata dal tribunale di primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, dichiarato assente nel primo grado di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi principali: la presunta violazione di legge nella valutazione della sua responsabilità e il mancato riconoscimento di alcune circostanze a suo favore.
L’Importanza della Procura Speciale nel Ricorso
Il ricorso dell’imputato si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile. La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era inammissibile perché non corredato da una procura speciale, come richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma Cartabia, impone che l’imputato rilasci un mandato specifico al proprio difensore dopo la pronuncia della sentenza che intende impugnare.
La ratio di questa previsione è garantire che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un “assente consapevole”, limitando così i casi di rescissione del giudicato. In pratica, la legge vuole la certezza che sia proprio l’imputato a voler impugnare la sentenza, e non solo il suo difensore. In questo caso, mancando tale atto, il ricorso è stato bloccato in partenza.
L’Esame degli Altri Motivi di Ricorso
Nonostante l’inammissibilità già dichiarata per il vizio formale, la Corte ha esaminato anche gli altri motivi, giudicandoli comunque infondati e generici.
1. Sulla responsabilità penale: Il primo motivo, che contestava la valutazione delle prove, è stato ritenuto vago e astratto, non confrontandosi concretamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le prove a carico e precisato che l’aggravante contestata era la violenza sulle cose (l’effrazione) e non l’esposizione alla pubblica fede.
2. Sulle attenuanti: Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La richiesta di applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è stata esclusa perché il valore della merce rubata (circa 165 euro) non è stato considerato “irrisorio”. Le attenuanti generiche, invece, erano già state concesse in primo grado. Infine, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata considerata una doglianza nuova, non presentata in appello e quindi inammissibile in Cassazione. Ad ogni modo, la Corte ha sottolineato che, data la gravità della condotta (furto con scasso e in concorso), i presupposti non sarebbero comunque sussistiti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si basa su due pilastri: uno procedurale e uno sostanziale. Il pilastro procedurale, decisivo, è la mancanza della procura speciale. La Corte ha ribadito che, secondo l’art. 581, comma 1-quater c.p.p., è necessario un mandato specifico e successivo alla sentenza per impugnare. Questa formalità non è un mero cavillo, ma una garanzia fondamentale voluta dal legislatore per assicurare la partecipazione consapevole dell’imputato al processo, anche se assente. La sua assenza rende il ricorso irricevibile.
Sul piano sostanziale, la Corte ha evidenziato la genericità e manifesta infondatezza degli altri motivi. Le critiche mosse dall’imputato non erano specifiche né pertinenti rispetto alla motivazione della sentenza d’appello. La Corte ha ricordato che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Motivi vaghi o che richiedono una nuova valutazione delle prove sono, per definizione, inammissibili.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: nel processo penale, la forma è sostanza. L’obbligo di depositare una procura speciale per il ricorso in Cassazione è un requisito non negoziabile, la cui violazione comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità. Questa decisione consolida l’orientamento giurisprudenziale post-riforma Cartabia, sottolineando l’importanza della difesa tecnica specializzata e dell’attenta preparazione degli atti di impugnazione. Oltre a rispettare i requisiti formali, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando contestazioni generiche che non hanno alcuna possibilità di essere accolte in sede di legittimità. La conseguenza dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La ragione principale è stata la mancanza della procura speciale, un documento richiesto obbligatoriamente dall’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, che deve essere rilasciato dall’imputato al suo difensore dopo la sentenza che si intende impugnare.
La Corte ha valutato anche gli altri motivi del ricorso?
Sì, ma li ha ritenuti inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Le contestazioni sulla responsabilità penale e sul diniego delle attenuanti sono state giudicate vaghe, astratte e non pertinenti rispetto alle motivazioni della sentenza d’appello.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di speciale tenuità?
Perché il valore della merce sottratta, pari a circa 165,00 Euro, non è stato considerato ‘irrisorio’ dalla Corte. Secondo la giurisprudenza consolidata, questa attenuante si applica solo in casi di danno patrimoniale veramente esiguo o trascurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26362 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26362 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con sentenza in data 30 gennaio 2024, la Corte cli appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Casalecchio di Reno il 26 settembre 2018);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato è affidato a due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. per., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputato ricorrente era stato dichiarato assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comrna 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 192 e 530, comma 2, cod. e il vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato, con riferimento alla prova di questa e alla qualificazione giuridica del fatto alla stregua di furto semplice, è inammissibile in ragione della sua conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni indeterminate ed aspecifiche, ossia vaghe, astratte e, comunque, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata (in cui sono state puntualmente riportate le evidenze probatorie a sostegno del giudizio di responsabilità e si è chiarito come l’aggravante contestata all’imputato non fosse quella dell’esposizione alla pubblica fede, come esposto anche nel ricorso per cassazione, ma quella della violenza sulle cose);
– che il secondo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della circostanza attenuante di cui art. 62 n. 4 cod. pen., RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile per assoluta genericità e, comunque, per manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE deduzione articolate a sostegno, posto che: I.) correttamente è stata esclusa la ricorrenza dei presupposti di applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non essendo il valore della merce sottratta (pari a circa Euro 165,00) irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); II.) che le attenuanti generiche erano state già concesse all’imputato con la sentenza di primo grado; III.) che, ancorché con il gravame non fosse stata avanzata richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (tanto risultando dall’incontestata sintesi dei motivi di appello), di modo che la doglianza al riguardo non potrebbe essere esaminata in queste sede ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., in quanto nuova, ciò nonostante deve riconoscersi che dell’invocata causa di punibilità nella fattispecie concreta non ricorrono i presupposti, presentandosi la stessa ictu
()cui/ come grave, avuto riguardo alle modalità di commissione della condotta (in concorso con un complice e con effrazione);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente