Procura Speciale Cassazione: Quando la Forma Diventa Sostanza per l’Imputato Assente
Nel complesso mondo della giustizia penale, il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma una garanzia fondamentale per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, dichiarando inammissibile un ricorso per un vizio specifico: la mancanza della procura speciale cassazione per un’imputata assente. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché certi requisiti formali sono indispensabili e quali conseguenze derivano dalla loro omissione.
Il Contesto del Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per furto aggravato, commesso nell’aprile del 2019. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputata, che era stata dichiarata assente nel primo giudizio e il cui processo d’appello si era svolto in forma ‘cartolare’ (cioè basato solo su atti scritti), decideva di contestare la decisione presentando ricorso alla Suprema Corte di Cassazione attraverso il suo difensore.
Il ricorso si basava su un unico motivo: la contestazione della congruità della pena inflitta, ritenuta eccessiva. Tuttavia, il percorso verso un riesame nel merito si è interrotto bruscamente di fronte a un ostacolo procedurale insormontabile.
La Procura Speciale Cassazione e la sua Funzione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla recente Riforma Cartabia, stabilisce che per proporre un’impugnazione è necessario un mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza da impugnare. Questo requisito assume un’importanza cruciale per l’imputato dichiarato ‘assente’.
La ratio della norma è garantire che l’impugnazione sia frutto di una scelta consapevole dell’imputato, che è a conoscenza della sentenza di condanna e intende effettivamente contestarla. In questo modo, il legislatore ha voluto limitare le impugnazioni meramente dilatorie o presentate all’insaputa dell’interessato, assicurando che il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un ‘assente consapevole’.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di una duplice e concorrente motivazione.
1. La Mancanza della Procura Speciale
Il primo e decisivo motivo di inammissibilità è stato proprio l’assenza della procura speciale cassazione. I giudici hanno sottolineato che, essendo stata l’imputata dichiarata assente in primo grado e avendo avuto luogo il giudizio d’appello in forma scritta, era indispensabile che il difensore depositasse un mandato ad impugnare rilasciato specificamente dalla sua assistita dopo la pubblicazione della sentenza d’appello. La mancanza di tale documento ha reso il ricorso irricevibile, senza nemmeno poter entrare nel merito della questione sollevata.
2. La Manifesta Infondatezza del Motivo d’Appello
In aggiunta al vizio formale, la Corte ha rilevato che il motivo del ricorso era, in ogni caso, manifestamente infondato. L’imputata si limitava a criticare la quantificazione della pena, riproponendo argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e congruo dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria o illogica. Non essendo questo il caso, anche sotto questo profilo il ricorso non avrebbe avuto alcuna possibilità di accoglimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un chiaro monito sull’importanza del rigore procedurale. La mancanza della procura speciale cassazione non è una semplice dimenticanza, ma un vizio che preclude l’accesso al più alto grado di giudizio. Per i difensori, ciò significa prestare la massima attenzione a questo adempimento, specialmente nei casi di imputati assenti, per non vanificare il diritto di difesa. Per gli imputati, emerge la necessità di mantenere un contatto attivo con il proprio legale per manifestare in modo chiaro e formale la volontà di impugnare una sentenza sfavorevole. In definitiva, questa ordinanza conferma che la forma, nel diritto processuale, è essa stessa garanzia di sostanza e di consapevole partecipazione al processo.
Quando è obbligatoria la procura speciale per presentare un ricorso per cassazione?
È obbligatoria quando l’imputato, dichiarato assente nel giudizio di primo grado, impugna una sentenza emessa in un giudizio d’appello che si è celebrato in forma scritta (‘cartolare’). La procura deve essere rilasciata dall’imputato al suo difensore specificamente per il ricorso e dopo la pronuncia della sentenza.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso sulla pena manifestamente infondato?
Perché il motivo si limitava a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte in modo congruo dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi elementi di critica. La valutazione della congruità della pena è una decisione del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non è palesemente arbitraria o illogica.
Qual è la conseguenza pratica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 Euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8773 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 07/12/1971
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen (fatto commesso in Palermo il 17 aprile 2019);
che l’atto di impugnativa consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– premesso che il ricorso è inammissibile perché non corredato da procura speciale ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che pure sarebbe stata necessaria atteso che l’imputata ricorrente era stata dichiarata assente nel giudizio di primo grado – essendosi, quello di secondo grado, celebrato in forma cartolare ex art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 – (cfr. Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285891, secondo cui, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori), devesi riconoscere;
– che il proposto motivo, proteso a censurare l’operata graduazione della pena, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 – dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pagg. 1 – 2 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2025
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Il consigliere estensore
Il Presidente