Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (RINUNCIANTE) nato a BRESSANONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME, con le quali ha rilevato la mancanza di procura speciale in favore del difensore che ha rinunciato al ricorso e, comunque, ha insistito per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore che ha insistito nella rinuncia al ricorso.
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Ritenuto in fatto
Con sentenza emessa in data 26 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano è stata confermata la sentenza del Tribunale di Bolzano con la quale NOME NOME è stato condannato, in relazione al reato di cui all’art. 186 comma 1, 2 lett. c), 2 bis d.lgs. 285/1992 alla pena di mesi sei di reclusione e ad un’ammenda di euro 1.500,00.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal difensore dell’imputato articolando tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce violazione di legge per essere stata fondata la prova della responsabilità dell’imputato su un prelievo ematico volto ad accertare l’eventuale presenza di alcool nel sangue che nello stesso referto indica un margine di errore pari a 0,11 g/I con la conseguenza che la concentrazione di alcool poteva variare da un minimo di 1,45 g/I ad un massimo di 1,67 g/I come confermato anche da due mail a cura dell’RAGIONE_SOCIALE. In seconda battuta rileva che non si è tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra la condotta di guida e l’accertamento alcolimetrico, dunque della curva di VVidnnark oltre che della consulenza tossicologica del prof. COGNOME.
2.2 Con il secondo motivo si contesta la mancata assunzione di una prova richiesta in sede di istruttoria dibattimentale consistente nell’esame richiesto ai sensi dell’art. 507 cod.proc. pen. della dott.NOME COGNOME che aveva confermato per iscritto in due mail il margine di errore di 0,11 g/I nell’accertamento del tasso alcolemico, rigettata solo perché non indicata nella lista testi.
2.3 Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sempre con riferimento al margine di errore che ad avviso della Corte non vi era certezza che si fosse in concreto verificato, nonostante in sentenza non sia stato indicato neppure un elemento sintomatico.
La Procura Generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte rilevando la mancanza di procura speciale in favore del difensore che ha rinunciato al ricorso, in mancanza di sottoscrizione dell’imputato e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso medesimo.
Con memoria di replica il difensore ha rilevato che, come risulterebbe dal fascicolo del Tribunale e delle Corte e come indicato nel ricorso per cassazione, l’imputato ha rilasciato procura speciale in data 3/3/2020, depositata in data 11/3/2020 con la quale conferisce anche procura speciale al difensore di rinunciare agli atti del giudizio. Insiste, pertanto, nella rinunzia.
Ritenuto in diritto
Il ricorso è inammissibile.
E’ stato costantemente ribadito da questa Corte che “E’ inefficace l’atto di rinuncia per cassazione non sottoscritto dall’indagato ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale” (Cass. Sez. 2, n. 49480 del 31/20/2023, Rv. 285663-01).
Prima ancora di valutare la inammissibilità della rinuncia al ricorso, avvenuta mediante memoria ex art. 611 cod. proc. pen. sottoscritta dal difensore, nella quale si richiama, ai fini della rinuncia al ricorso, la procura speciale conferita dall’imputato difensore in data 3/3/2020 depositata 1’11/3/2020, deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile per mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen..
3.1 Risulta dalla sentenza di primo grado che l’imputato era “COGNOME” dicitura che non compare nella sentenza tradotta. L’atto di appello è stato proposto (e’ DATATO 20.3.2023) richiamando la procura speciale conferita sempre il 3/3/2020 depositata 1’11/3/2020. Il processo di appello si è svolto in modalità cartolare. Il ricors per cassazione depositato in modalità telematica non contiene né richiama specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
La medesima procura del marzo 2020 viene richiamata dal difensore nella memoria con la quale ha rinunciato, in nome e per conto del proprio assistito, al ricorso oggi in esame né viene, a fronte delle conclusioni rassegnate dalla Procura Generale, prodotta procura diversa da quella conferita prima ancora che, in seguito alla opposizione al decreto penale di condanna, venisse disposta la citazione dell’imputato per l’udienza del 11/11/2021.
Da quanto detto consegue la inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Nulla per la Cassa delle Ammende non ritenendo questa Corte che il ricorrente versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per la Cassa delle Ammende.
Deciso in Roma, il 19 giugno 2024
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