Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20422 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia, procedendo in assenza dell’imputato, ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt 110, 624 e 625, comma 1, n. 5 cod. pen., aggravato ex art. 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Viadana il 9 maggio 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è in ogni caso inammissibile posto che il ricorso non è corredato da procura speciale di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come pure sarebbe stato necessario essendo il ricorrente rimasto assente nel giudizio di merito, considerato che questa Corte ha affermato che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si s nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione del rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, R 285891; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342);
che, comunque, il proposto motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico per aspecificità, in quanto non si confronta, men che meno in maniera critica, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata che ha dato conto dell’esistenza di ben cinque precedenti specifici gravanti sull’imputato e della s maggiore pericolosità espressa dall’attività predatoria realizzata, ed è, comunque manifestamente infondato avuto riguardo al pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congru riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, co caso che occupa (vedasi pagg. 8 – 9 della sentenza impugnata);
– rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 maggio 2024