Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24610 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24610 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Depositeta in Cancelleria
oggi,
4 LU 6. 2025
IL
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2024, il Tribunale di Potenza ha dichiarato inammissibile, per difetto di procura speciale, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentata da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza di convalida del sequestro preventivo di urgenza finalizzato alla confisca diretta delle somme di denaro nella disponibilità della ricorrente fino al valore di euro 157.992,88, nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni mobili, immobili e partecipazioni societarie nella disponibilità della ricorrente pari alla differenza tra le somme di denaro rinvenute nella disponibilità della ricorrente e quelle suindicate rappresentanti il profitto diretto del delitto ex art. 2 d.lgs. n. 7 del 2000 di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta 2021 e 2022, con evasione di IVA e di IRES, profitto di cui la società aveva tratto vantaggio, con conseguente responsabilità ai sensi degli artt. 5, lett. a) e 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001.
Avverso l’indicata ordinanza, RAGIONE_SOCIALE legalmente rappresentata da NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. b), 591, 100, 122 cod. proc. pen., nonché agli artt. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e D.M. 217 del 2023; connesso vizio di motivazione ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta mancanza di procura speciale ad impugnare; abnormità del provvedimento impugnato.
Espone la difesa di aver allegato atto di nomina e procura speciale, su separato atto in formato pdf e digitalmente firmato, all’istanza di riesame (in formato pdf nativo e digitalmente firmato) trasmessa via pec in uno alla procura speciale e al provvedimento impugnato, agli indirizzi del Tribunale del riesame di Potenza, secondo le modalità e le specifiche tecniche di cui all’art. 87 d.lgs. n. 150 del 2022 e del D.M. 217 del 2023.
Aggiunge la difesa che il fatto che il medesimo atto di procura fosse stato rilasciato contestualmente in favore dell’avv. NOME COGNOME anche per altre posizioni, per le quali il Tribunale del riesame di Potenza aveva ritenuto ammissibile ed anche accolto l’istanza di riesame, comprova la validità e l’esistenza di quell’atto di procura.
Deduce la difesa che la censura sollevata con il terzo motivo del ricorso, involgente il profilo del quantum oggetto di sequestro preventivo in relazione agli
importi sequestrati per l’IRES asseritamente evasa, era stata accolta per gli altri indagati, dando luogo ad una sensibile riduzione dei sequestri.
Lamenta, infine, che essa ricorrente non era terza estranea al procedimento penale, bensì indagata, con la conseguenza che per essa non sarebbe occorsa
alcuna procura speciale in relazione all’istanza di riesame, bastando a ciò la nomina fiduciaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, dovendosi anzitutto richiamare il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale, in tema
di responsabilità da reato degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata, ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., avverso il decreto di sequestro
preventivo dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell’ente secondo il disposto dell’art. 96 cod. proc. pen., ed in assenza di un previo atto formale di
costituzione a norma dell’art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, sempre che, precedentemente o contestualmente alla esecuzione del sequestro, non sia stata
comunicata la informazione di garanzia prevista dall’art. 57 del d.lgs. medesimo
(Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264309).
Tanto premesso, la ricorrente ha documentato di aver depositato, in data 04/11/2024, presso l’indirizzo p.e.c. del Tribunale del riesame di Potenza, l’istanza di riesame, unitamente al decreto di sequestro preventivo d’urgenza, all’ordinanza di convalida del predetto decreto e all’atto di nomina, costituito quest’ultimo dalla nomina del difensore di fiducia dell’ente, avv. NOME COGNOME e dalla contestuale procura speciale conferita al predetto difensore al fine di impugnare il sequestro preventivo n. 1069/2023 RGNR – 3010/2023 RG GIP – 73/2024 Reg. Seq. del G.I.P. dott. NOME COGNOME del 24/10/2024.
L’ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per il giudizio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso nella camera di consiglio del 21/05/2025.