Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32762 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 27 settembre 2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma che aveva dichiarato la penale responsabilità di NOME per il delitto di omessa dichiarazione e lo aveva condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME, quale amministratore e socio unico della società “RAGIONE_SOCIALE“, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avrebbe omesso di presentare, per conto
della precisata società, la dichiarazione annuale relativa all’anno 2014, pur avendo l’impresa realizzato un imponibile pari a 1.125.614,00 euro, con evasione di 247.635,00 euro a titolo di IVA e 309.543,85 euro a titolo di IRES.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 58 commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., o, in subordine, dell’art. 89, comma 3, d.ls. n. 150 del 2022, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., avuto riguardo all’obbligo di deposito, a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, nonché, nel caso di imputati giudicati in assenza, anche di specifico mandato ad impugnare.
2.1.1. Si chiede, in via principale, di sollevare questione di legittimit costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
A tal fine, si premette che il diritto di impugnazione, come evidenziato dalla Corte costituzionale, «si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.)», ed è riconosciuto anche dall’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall’art. 2 Prot. 7 CEDU (si cita Corte sent. n. 34 del 2020). Si osserva, poi, che l’art. 571 cod. proc. pen., rimasto immutato, riconosce la legittimazione ad impugnare anche al «difensore dell’imputato al momento del deposito del provvedimento». Si rileva, inoltre, che limitazioni al potere di innpugnazione del difensore dell’imputato introducono una disparità di trattamento a sfavore del medesimo sia rispetto al pubblico ministero, sia rispetto al difensore della parte civile. Si sottolinea, ancora, che eventual finalità deflattive devono cedere il passo al diritto di difesa, in quanto, com osservato dalla giurisprudenza costituzionale, quest’ultimo «ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato proprio dall’art. 111 Cost.» (si cita Corte cost., sent. n. 111 del 2022). Si segnala, quindi, che un’ulteriore disparità di trattamento emerge tra la disciplina relativa all’impugnazione del difensore dell’imputato assente, cui si applicano le prescrizioni innpositive degli adennpimenti formali di cui al comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., e quella in tema di innpugnazione del difensore dell’imputato presente, cui le medesime regole non si applicano: invero, in forza della disciplina vigente, il difensore dell’imputato presente può impugnare senza il consenso espresso dell’imputato, a differenza del difensore dell’imputato assente. Si espone,
infine, quanto all’obbligo di depositare l’elezione o dichiarazione di domicilio i occasione della presentazione dell’impugnazione, che l’art. 164 cod. proc. pen. chiarisce come l’elezione di domicilio ha effetti anche per la notifica della citazione a giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen.
2.1.2. Si chiede, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 3, d.ls. n. 150 del 2022, in relazione agli artt 3, 24, 27 e 111 Cost.
Si deduce che la norma di diritto intertemporale, l’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui prevede l’applicabilità delle disposizioni dettate dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. alle «impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto», è incostituzionale anche perché statuisce l’operatività delle prescrizioni formali fissate a pena di inammissibilità anche con riferimento ad imputati dichiarati assenti sulla base della pregressa disciplina.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di omessa dichiarazione.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente la prova costituita dalle dichiarazioni testimoniali dell’ufficiale di polizia giudizia nonostante la mancata acquisizione di prova documentale. Si rappresenta che: a) il teste ha ammesso di aver effettuato controlli solo su banche dati telematiche; b) non vi è nessuna norma da cui desumere che i beni di un’impresa, se non rinvenuti, debbono ritenersi ceduti; c) non vi è stato nessun accertamento presso l’impresa, né alcun accertamento bancario, da cui inferire che la ditta si fosse privata di beni già nella sua disponibilità. Si conclude che il risultato probatorio fondato esclusivamente su un criterio deduttivo, quando non vi è certezza nemmeno dell’operatività dell’impresa che non ha presentato la dichiarazione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto nell’interesse di un imputato giudicato in assenza da un difensore non munito di procura speciale.
Invero, l’onere del difensore di un imputato giudicato in assenza di depositare procura speciale rilasciatagli da quest’ultimo dopo la pronuncia della sentenza impugnata, previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., è riferibile anche al ricorso per cassazione, siccome stabilito da disposizione dettata in generale per tutte le impugnazioni (cfr., tra le tantissime: Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285984 – 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342 – 01; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305 – 01).
Né la previsione in esame può ritenersi in contrasto con i principi e le disposizioni della Costituzione. Si è infatti osservato che è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 15 per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del dirit di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (così Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 – 01; in termini analoghi, cfr. Sez. 4, n. 43718 dell’11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11/06/2024.