Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42436 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42436 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
ANNUNZIATA NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME ; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in data 11 aprile 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo in funzione di giudice del riesame delle misure reali, ha annullato il decreto di sequestro probatorio disposto del Pubblico Ministero della Procura Europea – Ufficio di Napoli – in data 24 febbraio 2023 nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, in qualità di amministratore della “RAGIONE_SOCIALE“, in relazione agli addebiti elevati nei confronti di NOME e di altri per i reati di cui agli artt. 110, cpv., 292 e 295 lett. c) e d -bis) d.P.R. 43/1973; 110, 81 cpv., 479 e 476 cod. pen. e 110, 81 cpv., 70, comma 1, d.P.R. 633/1972, fatti commessi in Salerno dal gennaio 2020 al dicembre 2022.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore Europeo delegato della sede di Napoli, il quale ha dedotto la violazione dell’art. 178, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità assoluta del provvedimento per violazione del principio del contradditorio, perché emesso all’esito di udienza della cui celebrazione non gli era stato dato avviso, essendo stata inviata la relativa comunicazione alla Procura della Repubblica di Napoli.
Con requisitoria in data 20 luglio 2023, a firma del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa NOME COGNOME, il Pubblico Ministero ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
In data 20 luglio 2023 è pervenuta alla Cancelleria di questa Corte memoria, munita di allegati, nell’interesse di COGNOME e di COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che:
l’art. 4 del Regolamento (UE) 2017/19:39 del Consiglio del 12 ottobre 2017 relativo “all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («RAGIONE_SOCIALE»)” – le cui disposizioni sono entrate direttamente a far parte dell’ordinamento interno italiano e sono direttamente applicabili senza necessità dell’adozione di un atto legislativo di recepiinnento – stabilisce che: “L’RAGIONE_SOCIALE è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, previsti dalla direttiva UE 2017/1371 e stabiliti dal presente regolamento, e i loro complici. A tale proposito l’RAGIONE_SOCIALE svolge indagini, esercita l’azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo”;
l’art. 13 dello stesso regolamento precisa che: “I procuratori europei delegati sono altresì responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale”;
il successivo art. 25, par. 1, prescrive che “Se l’RAGIONE_SOCIALE decide di esercitare la sua competenza, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa”;
l’art. 9, commi 1 e 2, del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 9 (contenente “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «RAGIONE_SOCIALE»”), stabilisce che, ferme restando le regole sulla competenza dei giudici, “in relazione ai procedimenti per i quali la Procura europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un’indagine, i procuratori europei delegati esercitano, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, nell’interesse della Procura europea e conformemente alle disposizioni del regolamento e del presente decreto, le funzioni e i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali”.
Riconosciuta, quindi, la competenza della Procura Europea in relazione ai reati di cui all’addebito preliminare riportato in rubrica e la legittimazione del Procuratore Europeo delegato ad esercitare nel relativo procedimento le funzioni e i poteri spettanti al pubblico ministero nazionale, ivi compresa la partecipazione all’udienza di trattazione del riesame presentato avverso il decreto di sequestro probatorio adottato dal Procuratore Europeo, è evidente che sussiste la denunciata violazione del contradditorio e la conseguente nullità assoluta dell’ordinanza impugnata ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, lett. b) e 179 cod. proc. pen., derivante dall’essere stata la stessa pronunciata senza che il pubblico ministero sia stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento e di esercitare le proprie deduzioni.
L’acclarata fondatezza del motivo dedotto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente