Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45407 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45407 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE)
c/
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/02/2024 del TRIB. LIBERTA di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
E’ presente l’avvocato COGNOME del foro di NOCERA INFERIORE in difesa di:
COGNOME NOME il quale chiede l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Parma, in sede di rinvio, ha annullato il provvedimento emesso dal GIP dello stesso Tribunale, su richiesta dell’ufficio del RAGIONE_SOCIALEtore Europeo di Bologna (cd. RAGIONE_SOCIALE: RAGIONE_SOCIALE), con cui era stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta RAGIONE_SOCIALE somma di denaro di euro 54.705.231,18 nella disponibilità dell’indagato NOME COGNOME o, in subordine, a fini di confisca per equivalente di beni nella sua disponibilità fino a concorrenza di tale importo.
1.1. Il sequestro era stato disposto con riferimento al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di illeciti penali i _ tributari (capo 1), in GLYPH .1 reati di omessa dichiarazione ai fini IVA da parte t – ‘LA RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” per gli anni 2017, 2018 e 2019, per importi multimilionari (capi 2, 3 e 4) e di omesso versamento IVA da parte RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” per l’anno 2019 per l’importo di euro 15.171.159,00 (capo 9).
1.2. Gli illeciti ipotizzati attengono ad operazioni di compravendita di prodotti petroliferi. Secondo l’ipotesi accusatoria, i prodotti petrolife provenivano da raffinerie site in Slovenia (Petrol D.D.) e Croazia (INA Industrjia Nafte d.d.); erano acquistati da società del Regno Unito (“RAGIONE_SOCIALE“) e RAGIONE_SOCIALE Romania (“RAGIONE_SOCIALE“), facenti capo all’attuale ricorrente NOME COGNOME; erano poi venduti da queste società inglesi o romene a società “RAGIONE_SOCIALE” con sede in Italia, come la “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la “RAGIONE_SOCIALE“, facenti capo a NOME COGNOME, il quale avvaleva RAGIONE_SOCIALE collaborazione di NOME COGNOME e dell’attuale ricorrente NOME COGNOME; erano quindi rivenduti dalle società “RAGIONE_SOCIALE“, le quali non versavano l’I.V.A. dovuta e spesso agivano quali evasori totali, al destinatario finale “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo a NOME COGNOME, talvolta anche con l’intermediazione di un ulteriore passaggio, costituito dalla “NOME COGNOME sRAGIONE_SOCIALE“; venivano, infine trasportati direttamente dalle raffinerie al deposito del destinatario finale “RAGIONE_SOCIALE” dalla società croata “RAGIONE_SOCIALE“, di fatto gesti dall’attuale ricorrente NOME COGNOME; il tutto per un danno (erariale) complessivo di almeno 92.379.036,94 euro per il triennio 2016-2019.
1.3. Il Tribunale, cui era stato demandato dalla sentenza rescindente di riesaminare gli elementi indiziari processualmente emersi al fine di valutare l’eventuale sussistenza del fumus commissi delicti dei reati oggetto di provvisoria contestazione e del periculum in mora per procedere al sequestro dei beni, in accoglimento dell’istanza di riesame proposta dalla difesa dell’indagato i , ha annullato il provvedimento di sequestro e disposto la restituzione dei beni
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sequestrati, ritenendo l’insussistenza del fumus dei reati a carico di NOME COGNOME.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’Ufficio del RAGIONE_SOCIALEtore Europeo di Bologna, lamentando, con unico motivo, mancanza assoluta di motivazione e motivazione apparente, non avendo il Tribunale fornito alcuna nuova e reale motivazione per dare risposta a quanto richiesto dalla Corte di cassazione e a quanto, in relazioni a tali richieste, il PM ha argomentato con specifica memoria depositata nell’udienza tenuta a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte e allegata al ricorso.
La difesa dell’indagato ha depositato memorie scritte con cui chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia, comunque, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si deve, preliminarmente, esaminare d’ufficio la questione se il RAGIONE_SOCIALEtore Europeo Delegato (PED) sia o meno legittimato a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti inerenti a reati di sua competenza nei quali abbia assunto la titolarità delle indagini, come nel caso di specie.
La risposta, alla luce RAGIONE_SOCIALE vigente normativa nazionale e convenzionale in ambito U.E., non può che essere positiva.
Il Consiglio dell’Unione RAGIONE_SOCIALE, con il regolamento (UE) 2017/1939, pubblicato il 31.10.2017 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione RAGIONE_SOCIALE, ha istituito la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE («RAGIONE_SOCIALE») e stabilito le norme relative al suo funzionamento (art. 1). L’RAGIONE_SOCIALE è competente per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori e i complici dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione previst dalla direttiva (UE) 2017/1371 e stabiliti dallo stesso regolamento istitutivo, per cui ha il potere di svolgere indagini, esercitare l’azione penale ed esplicare le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri fino alla pronuncia del provvedimento definitivo (art. 4). Le indagini e le azioni penali a nome dell’RAGIONE_SOCIALE sono disciplinate dallo stesso regolamento istitutivo, salvo quanto previsto dal diritto nazionale per gli aspetti non disciplinati dal regolamento; in ogni caso, qualora un aspetto sia discipliNOME sia dal diritto nazionale che dal regolamento, prevale quest’ultimo (art. 5). Il regolamento stabilisce che l’RAGIONE_SOCIALE è un organo indipendente e che nell’esercizio delle loro funzioni, il procuratore capo europeo, i sostituti del procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati, il direttore
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amministrativo nonché il personale dell’RAGIONE_SOCIALE agiscono nell’interesse dell’Unione nel suo complesso, e non sollecitano né accettano istruzioni da persone esterne all’RAGIONE_SOCIALE, Stati membri dell’Unione europea, istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione (art. 6).
2.1. Per quanto concerne la posizione dei procuratori europei delegati (PED), il regolamento stabilisce che gli stessi agiscono per conto dell’RAGIONE_SOCIALE nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagine, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio; essi sono responsabili delle indagini e azioni penali da essi stessi avviate, ad essi assegnate o da essi rilevate avvalendosi del diritto di avocazione; sono responsabili di portare casi in giudizio e dispongono, in particolare, del potere di formulare l’imputazione, partecipare all’assunzione delle prove ed esercitare i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale (art. 13).
Va, inoltre, sottolineata la previsione secondo cui, se l’RAGIONE_SOCIALE decide di esercitare la sua competenza nell’ambito di una indagine penale, le autorità nazionali competenti non esercitano la loro competenza in relazione alla stessa condotta criminosa (art. 25, par. 1). A questo riguardo, è anche previsto che l’RAGIONE_SOCIALE debba informare senza indebito ritardo le autorità nazionali competenti di qualsiasi decisione di esercitare o di astenersi dall’esercitare la sua competenza (art. 25, par. 5). Eventuali conflitti di competenza tra le procure nazionali e l’RAGIONE_SOCIALE sono decisi dalle Autorità nazionali a ciò deputate (art. 25, par. 6; in Italia, dal RAGIONE_SOCIALEtore generale presso la Corte di cassazione, ex art. 16 d.lgs. 9/2021).
2.2. A tale regolamento europeo, avente immediata applicazione negli ordinamenti degli Stati membri, ha fatto seguito, per quanto riguarda il nostro ordinamento, il d.lgs. n. 9/2021, contenente disposizioni per l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE europea «RAGIONE_SOCIALE», entrato in vigore il 6.2.2021.
Per quanto qui interessa, è opportuno sottolineare la disposizione che, in relazione ai procedimenti per i quali la RAGIONE_SOCIALE europea ha assunto la decisione di avviare o avocare un’indagine, assegna ai procuratori europei delegati l’esercizio, in via esclusiva e fino alla definizione del procedimento, delle funzioni e dei poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali (art. 9, comma 1, d.lgs. cit.).
In definitiva, come efficacemente sintetizzato nel sito istituzionale del RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) è un’istituzione indipendente dell’Unione europea, operativa dal 10 giugno 2021 secondo le disposizioni del
Trattato di Lisbona, con sede in Lussemburgo e con competenza a indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE.
Dal complesso normativo dianzi richiamato, appare indubbio che i PED, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE loro competenza, agiscano con gli stessi poteri e facoltà dei procuratori nazionali, ciò che consente ai medesimi, nell’ambito dei procedimenti penali di cui siano titolari, di proporre qualsivoglia rimedio disponibile “i conformità del diritto nazionale”, ivi compresa la possibilità di proporre ricorso per cassazione nei casi previsti dal codice di rito. Del resto, come già visto, le competenze dell’RAGIONE_SOCIALE sono tendenzialmente esclusive, nel senso che la competenza dell’idficio del RAGIONE_SOCIALEtore Europeo su determinati reati comporta, per così dire, l’arretramento del RAGIONE_SOCIALEtore nazionale sulle stesse condotte criminose, per cui sarebbe paradossale – oltre che contrario alle finalità perseguite dal regolamento istitutivo dell’RAGIONE_SOCIALE – non consentire all’Ufficio del RAGIONE_SOCIALEtore europeo di avvalersi degli stessi rimedi e mezzi di impugnazione attribuiti dal diritto interno al RAGIONE_SOCIALEtore nazionale per la repressione dei reati. Del resto, la legittimazione del RAGIONE_SOCIALEtore europeo delegato a proporre ricorso per cassazione è già stata implicitamente riconosciuta da recenti pronunce di legittimità che hanno esamiNOME ricorsi presentati dallo stesso PED (cfr. Sez. 5, n. 33087 del 10/05/2024, Rv. 286785 – 01; Sez. 6, n. 8963 del 01/02/2023, Rv. 284255 – 01; Sez. 3, n. 6637 del 22/02/2022, Rv. 282922 – 01).
4. Passando all’esame del ricorso, si osserva che lo stesso è fondato.
La violazione di legge denunciata appare sussistente in quanto la motivazione offerta dal Tribunale è meramente apparente ed anche erronea in diritto, avendo attribuito alla sentenza rescindente RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione valutazioni di merito che non le appartengono.
Con ulteriore violazione del disposto dell’art. 627 cod. proc. pen., il provvedimento impugNOME si è limitato a richiamare i precedenti provvedimenti cautelari di merito (ordinanza di sequestro e precedente ordinanza del Tribunale del riesame), per poi affermare che secondo la Cassazione gli elementi indiziari citati, rimasti immutati, non sarebbero stati idonei a fondare il fumus dei reati. Il tutto senza considerare che una simile valutazione non poteva certo essere delibata dalla Corte di cassazione in sede di legittimità, essendo piuttosto stata rimessa in sede di rinvio al giudizio del Tribunale, il quale, invece, si è illegittimamente sottratto al compito ad esso devoluto dalla sentenza rescindente.
In particolare, la Suprema Corte aveva annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma, al fine di valutare la sussistenza del fumus commissi delicti in ordine al reato di partecipazione ad associazione per
delinquere di cui al capo 1; in ordine al concorso morale dell’COGNOME nei reati di omessa dichiarazione di cui ai capi 2, 3 e 4, e di omesso versamento di IVA di cui al capo 9; infine, eventualmente, in ordine alla configurabilità del periculum in mora idoneo a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablativo.
L’ordinanza impugnata ha del tutto omesso di dare risposta ai rilievi di cui alla sentenza rescindente, ignorando, fra l’altro, gli elementi di prova espressamente indicati dal PED nella memoria depositata per l’udienza del 21 gennaio 2024, ai fini RAGIONE_SOCIALE richiesta integrazione RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento annullato.
Le suddette violazioni di legge, in definitiva, impongono l’annullamento del provvedimento impugNOME ed il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Parma, il quale provvederà a riesaminare nel merito la vicenda cautelare in disamina, fornendo risposte adeguate mediante nuova ed autonoma valutazione del compendio indiziario.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Parma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il P esiden