Processo Indiziario: La Cassazione Sulla Valutazione Globale Della Prova
Quando mancano prove dirette come una confessione o un testimone oculare, la giustizia si affida agli indizi. Ma come si costruisce una condanna a partire da singoli elementi? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto cruciale, delineando i principi corretti per la gestione del processo indiziario e la valutazione delle prove. Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per una serie di reati contro il patrimonio e la persona, la cui colpevolezza era stata affermata sulla base di elementi come i contatti telefonici con un co-imputato. Vediamo come i giudici di legittimità hanno affrontato la questione.
I Fatti di Causa e il Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice per l’udienza preliminare che, in sede di rito abbreviato, aveva inizialmente assolto un imputato dall’accusa di aver commesso, in concorso con un’altra persona, reati di rapina, lesioni, truffa e furto con strappo.
Successivamente, in un grado di giudizio successivo, la decisione veniva ribaltata e l’imputato condannato. Avverso questa condanna, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando, tra le altre cose, la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava il modo in cui erano state valutate le prove indiziarie, come i contatti telefonici, e criticava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.
Il Processo Indiziario e le Regole di Giudizio
Il cuore della questione verte sulla corretta metodologia da seguire in un processo indiziario. La difesa, in sostanza, suggeriva che i singoli indizi a carico dell’imputato fossero deboli e non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dal canto suo, aveva richiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sposato la tesi del Procuratore, dichiarando il ricorso inammissibile e confermando la solidità del ragionamento seguito dai giudici di merito nella sentenza di condanna.
Le Motivazioni: Il Principio della Valutazione Globale
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nel processo indiziario, è errato procedere a una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi. Non ci si può limitare a una mera sommatoria di indizi, ma è necessario un esame globale e unitario.
Il corretto iter logico-giuridico che il giudice deve seguire è duplice:
1. Analisi preliminare dei singoli indizi: In primo luogo, ogni elemento deve essere esaminato per verificarne la certezza (deve trattarsi di un fatto provato e non di una mera supposizione) e la sua intrinseca valenza dimostrativa.
2. Esame globale e unitario: Successivamente, tutti gli indizi devono essere letti insieme, in una visione d’insieme. È in questa fase che l’eventuale ambiguità di un singolo indizio, considerato isolatamente, può essere superata. La convergenza di tutti gli elementi verso un’unica ricostruzione dei fatti consente di attribuire il reato all’imputato “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Questo standard probatorio, spiegano i giudici, si raggiunge quando si ottiene un “alto grado di credibilità razionale”, anche in presenza di ipotesi alternative che, pur essendo astrattamente formulabili, risultino estranee al normale ordine delle cose e prive di riscontro processuale.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato questi principi, costruendo un apparato motivazionale logico e coerente basato sulla valutazione complessiva degli indizi raccolti, come i contatti telefonici tra l’imputato e il suo complice nei giorni dei reati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La sentenza in commento rafforza un caposaldo fondamentale del diritto processuale penale. Essa ci ricorda che la forza di un quadro indiziario non risiede nel valore di ogni singola tessera del mosaico, ma nell’immagine che emerge dalla loro composizione complessiva. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente smontare un singolo indizio per far crollare l’accusa, ma è necessario proporre una ricostruzione alternativa plausibile e supportata da elementi concreti. Per l’accusa e per i giudici, invece, resta fermo l’obbligo di costruire una motivazione rigorosa che dimostri come i vari indizi, letti congiuntamente, conducano a un’unica, logica e credibile conclusione di colpevolezza.
Come devono essere valutate le prove in un processo indiziario?
Le prove non devono essere valutate in modo isolato e frammentario (valutazione atomistica). Ogni indizio deve essere prima verificato nella sua certezza e valore probatorio, per poi essere inserito in un esame globale e unitario con tutti gli altri elementi raccolti.
Qual è lo standard di prova richiesto per una condanna in un processo indiziario?
Per giungere a una condanna, è necessario che la colpevolezza dell’imputato sia provata “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Questo significa raggiungere un alto grado di credibilità razionale della ricostruzione accusatoria.
È sufficiente la mera sommatoria degli indizi per fondare una condanna?
No, una semplice somma aritmetica degli indizi non è sufficiente. È indispensabile un esame complessivo che, attraverso una visione unitaria, risolva le possibili ambiguità dei singoli elementi e li faccia convergere verso un’unica conclusione logica.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29554 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29554 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
COGNOME IMPERIALI
Sent. n. sez. 1068/2025 UP – 02/07/2025 R.G.N. 16180/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da preso atto che le parti non hanno avanzato rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter cod. proc. pen.;
lette le conclusioni scritte depositate in data 31/05/2025 dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Con sentenza emessa in data 12/11/2021 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Padova, all’esito di rito abbreviato, assolveva NOME COGNOME con la formula ‘per non avere commesso i fatti’ in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali ai danni di COGNOME NOME (capi 1 e 2), truffa aggravata (capi 3 e 5) e furto con strappo (capo 4), tutti contestati come commessi in concorso con NOME COGNOME separatamente giudicato.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 62 bis , 132 e 133 cod. pen., nonchØ la mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e con riguardo alla dosimetria della pena.
1.Il ricorso Ł inammissibile
-i contatti telefonici intercorsi tra l’utenza intestata all’odierno ricorrente e quella intestata a COGNOME nelle giornate del 19 e 20 aprile;
Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non Ł consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, nØ procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma Ł necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essiper verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato ‘ al di là di ogni ragionevole dubbio’ e cioŁ con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali ( ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 255677).
Così Ł deciso, 02/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME