Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA1.985 COGNOME NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, viste le conclusioni trasmesse dalla difesa in data 25.10.2024;
considerato che l’unico motivo, comune ad entrambi i ricorsi, sovrapponibili anche dal punto di vista letterale, con cui si deduce, promiscuamente, violazione di legge penale sostanziale e processuale e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto di rapina, è formulato in termini non consentiti in questa sede: la difesa finisce, infatti, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel pervenire a conclusioni analoghe circa la individuazione degli odierni ricorrenti come gli autori della rapina del 23.5.2023 (cfr., in particolare, pagg. 6-9 della sentenza impugnata); è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione impugnata ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 – , n. 546 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148); è vero che la prova della responsabilità degli odierni ricorrenti è di natura indiziaria e frutto d apprezzamento globale e complessivo degli elementi acquisiti dovendosi allora ribadire che la certezza dell’indizio, in particolare, non va confusa con la certezza del fatto da provare, giacché la caratteristica propria dell’indizio è quella di una qualche ambiguità proprio in relazione alla circostanza che si vuole provare tanto che, se così non fosse, verrebbe meno la stessa differenza tra prove ed indizi atteso che mentre la prova è idonea ad attribuire carattere di certezza al fatto storico che si vuole provare, l’indizio, per sé solo, non ha per oggetto un fatto direttamente dimostrativo (della colpevolezza), ma un fatto suscettibile soltanto di essere assunto come indicativo della medesima, fornendo nulla più di una traccia di un percorso logico argomentativo che può avere diverse sfaccettature (cfr., in tal senso, Sez.5, n. 16397 del 21/02/2014, COGNOME; Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213922); si è condivisibilmente affermato che l’indizio deve essere certo con riferimento al suo contenuto intrinseco, mentre per sua natura è incerto con riferimento al fatto diverso ed ulteriore, oggetto dell’accertamento penale ed è per tale ragione che la legge richiede, al fine di acquisire la prova del fatto (e, dunque, per l’affermazione della penale Corte di Cassazione – copia non ufficiale
responsabilità), l’esistenza di indizi plurimi, dotati del requisito della gravit precisione e concordanza (cfr., Sez.5, n. 16397 del 21/02/2014, COGNOME; conf., (cfr., Sez. 2, n. 35827 del 12/07/2019, COGNOME, Rv. 276743 01; Sez. 5, n. 36152 del 30/04/2019, COGNOME, Rv. 277529 – 02; cfr., anche, Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, COGNOME, Rv. 285441 – 02, in cui la Corte ha chiarito che, in tema di processo indiziario, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso); il sindacato consentito in sede di legittimità, infine, è quello sull massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazior i sostenute per qualificare l’elemento indiziario, e non certo formulare nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell’esperienza conoscitiva del giudice del merito, per cui l’esame della gravità, precisione e concordanza degli indizi da parte del giudice di legittimità è semplicemente controllo sul rispetto, da parte del giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove dall’art 192 cod. proc. pen., controllo eseguito con il ricorso ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale e che non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 602 del 14/11/2013, dep. 09/01/2014, COGNOME, Rv. 258677 – 01; Sez. 6, n. 20474 del 15/11/2002, dep. 08/05/2003, COGNOME, Rv. 225245 – 01; Sez. 1, n. 42993 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241826 – 01);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME , tensore
DEPOSITATA