Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 915 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 915 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di RAVENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS
Il PG conclude per l’annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione del reato.
Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 5 maggio 2021 il Tribunale di Ravenna ha condannato NOME COGNOME COGNOME pena di € 12.000 di ammenda per i reati ex art. 40, commi 2, lett. B), e 3, legge n. 154 del 2016 per aver esercitato l’attività di pesca con vietati dCOGNOME legge quali le reti da pesca, un’imbarcazione in vetroresina con r un retino, un elettrostorditore, una batteria da 12 volt e un raffio per sto catturare ed uccidere 100 chilogrammi di carpe e per aver trasportato all’inter di un furgone tale quantità di carpe, morte a causa di lesioni riconducibili a corr elettrica; accertato in Mandriole il 30 marzo 2017.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 177 ss. e art. 4 bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale dato corso al procedimento in mancanza di valida notifica all’imputato del rinvio di ufficio in pendenza dell’emerge COVID-19 e per avere proceduto in assenza dell’imputato.
Il 21 giugno 2021 la polizia giudiziaria ha redatto il verbale di elezion domicilio dell’imputato; tuttavia, le notificazioni dell’avviso ex art. 415-bis proc. pen. e del decreto di citazione a giudizio sarebbero state effettua difensore d’ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Sebbene la giurisprudenza richieda che la conoscenza del processo da parte dell’imputato non possa essere desunta dCOGNOME mera elezione di domicilio presso difensore di ufficio, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’assen dell’imputato, mentre avrebbe dovuto applicare l’art. 420-bis cod. proc. pen.
Inoltre, l’udienza del 13 maggio 2020 fu rinviata al 2 dicembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria; durante tale udienza fu rilevata la mancata notificazio all’imputato del precedente rinvio e l’udienza fu rinviata al 5 maggio 2021, prev notificazione del verbale all’imputato.
All’udienza del 5 maggio 2021 il Tribunale avrebbe ritenuto valida la notificazione all’imputato per effetto della compiuta giacenza del plico notific presso il domicilio eletto ed avrebbe dato nuovamente rilevanza ad un domicilio già accertato come inidoneo a ricevere le notificazioni.
Il Tribunale avrebbe dovuto disporre la notificazione dell’ordinanza di rinv dell’udienza a mani dell’imputato, previa effettuazione di nuove ricerche nel cas ex art. 420-bis cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e dell motivazione in relazione agli artt. 40, comma 4, legge n. 154 del 2016, 133 e 13 bis cod. pen. L’irrogazione della pena sarebbe avvenuta esclusivamente in
funzione della quantità di fauna pescata, senza fare nessun cenno agli indici e art. 133 cod. pen. e COGNOME circostanza che il presente procedimento pena coinvolgeva tre soggetti e il quantitativo di pescato non poteva riferirsi solo ad di essi.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e del motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 163 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è manifestamente infondato sulle questioni relative al corretta applicazione dell’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., non risultan la conoscenza del processo da parte dell’imputato.
1.1. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 – 01, hanno interpretato le norme sull’assenza, anche in bas alle sentenze della Corte Edu e della Corte costituzionale, ed affermato il princi per cui, ai fini della regolare partecipazione in assenza, è necessaria la conosce del processo. Deve sussistere l’effettiva conoscenza della vocatio in ius, del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza: il processo in assenza ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato; si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del proces o della volontaria sottrazione COGNOME conoscenza.
1.2. Hanno affermato le Sezioni Unite che gli indici di cui all’art. 420-b comma 2, cod. proc. pen., non costituiscono elementi di presunzione, ma la tipizzazione di casi in cui, «nell’ottica di una comprensibile “facilitazione compito del giudice», ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani propr dell’imputato. Secondo le Sezioni Unite «L’aver eletto domicilio, l’essere st sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazi che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie COGNOME effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzion che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova del notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato second le date modalità».
1.3. Le Sezioni Unite hanno, però, interpretato tali indici sempre in base principio di effettività, rilevando che il mero dato formale della presenza di tal può non avere rilevanza: «Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentir procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o pre
la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale del non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza».
1.5. Secondo le Sezioni Unite, l’art. 420-quater cod. proc. pen. – che prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell’imputato, deve disporre la notifi «personalmente ad opera della polizia giudiziaria» – «… dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcu presunzione». Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, i necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato.
Deve però prendersi atto che il reato si è estinto per prescrizione il marzo 2022; di conseguenza deve annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25/10/2022.