Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1081 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1081 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Giuseppe Vesuviano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/10/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 15 ottobre 2019 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di furto pluriaggravato di una bicicletta e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l’aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen., avendo il Tribunale proceduto in sua assenza, nonostante egli non avesse avuto conoscenza del processo a suo carico.
Egli aveva avuto notizia del processo solo dopo che era stata emessa la sentenza di primo grado.
Il 27 agosto 2015, all’atto della sua identificazione ad opera della polizia giudiziaria, egli aveva nominato difensore di fiducia l’AVV_NOTAIO, presso la quale aveva eletto domicilio; in tale atto egli aveva indicato quale proprio indirizzo quello di INDIRIZZO a Milano, ove si trova la RAGIONE_SOCIALE.
In seguito, non aveva più ricevuto alcun avviso dell’avvio del processo a suo carico e nemmeno aveva avuto contatti con il proprio difensore di fiducia, che non aveva partecipato ad alcuna udienza del processo, svoltosi in assenza dell’imputato e del suo difensore. Egli aveva appreso del processo solo dopo che era stata già emessa la sentenza di condanna di primo grado.
In occasione dell’udienza del 15 ottobre 2019 il difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. aveva contattato telefonicamente il difensore di fiducia per avvisarlo del processo in corso e l’AVV_NOTAIO aveva giustificato la propria assenza affermando che non era comparsa perché non era più il difensore dell’imputato in quanto la sua nomina era stata revocata. Anche l’ultima udienza del processo era stata celebrata con un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Dopo che era stata pronunciata sentenza di condanna, l’AVV_NOTAIO aveva contattato l’AVV_NOTAIO, che aveva poi informato di quanto accaduto il COGNOME, che aveva nominato quest’ultima quale suo difensore di fiducia.
La circostanza che il COGNOME avesse appreso dell’esistenza del processo solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado era stata rappresentata alla Corte di appello, sebbene essa non avesse costituito oggetto di una formale eccezione.
Alla luce dei principi affermati recentemente dalle Sezioni Unite (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), doveva escludersi che la nomina del difensore di fiducia consentisse di presumere la conoscenza del processo in capo al COGNOME, tenuto conto che la nomina fiduciaria era intervenuta quattro anni prima che iniziasse il processo, che il COGNOME non era mai comparso durante il processo di primo grado e che il precedente difensore di fiducia non aveva partecipato alle udienze del processo di primo grado, ritenendo erroneamente di essere stato revocato, e non aveva avuto contatti con l’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla commisurazione della pena.
La Corte territoriale ha affermato che le modalità del fatto, commesso dall’imputato in pieno giorno ed in una zona affollata di turisti, e l’immediato proposito di mettere a frutto il proprio operato evidenziano la sua capacità a delinquere già resa evidente dai suoi numerosi precedenti
In realtà, non emerge da alcuna prova che l’imputato abbia inteso vendere a due turisti ai quali si era avvicinato la bicicletta oggetto del furto appena commesso.
Neppure è vero che, come affermato in sentenza, non fosse stato documentato il percorso dell’imputato al SERT, in quanto la relazione redatta dal SERT era stata allegata agli atti della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La legge n. 67 del 2014 ha subordinato, con l’art. 420-bis cod. proc. pen., la possibilità di procedere in assenza dell’imputato alla acquisizione, da parte di quest’ultimo, della specifica conoscenza della fissazione del processo.
La citata disposizione richiede che l’imputato «abbia ricevuto personalmente la notificazione dell’avviso dell’udienza» ovvero risulti «con certezza» che sappia del procedimento oppure si sia «volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
Vi sono poi delle ipotesi in cui può ragionevolmente ritenersi che l’imputato abbia avuto conoscenza del processo:
la dichiarazione od elezione di domicilio;
l’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare;
la nomina di un difensore di fiducia.
Al di fuori di questi casi, è richiesta o la notifica personale della vocatio in iudicium o la certezza di conoscenza del «procedimento».
Le Sezioni Unite hanno segnalato che non è, tuttavia, operante alcuna presunzione di conoscenza del processo, ma solo, a determinate condizioni, la «volontaria sottrazione» alla conoscenza, che è oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all’onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall’art. 420-bis cod. proc. pen., con possibilità per l’assente di fornire prova contraria (vedi Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).
Anche recentemente le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019,
dep. 2020, Ismail, Rv. 279420) hanno affermato, in relazione alle ipotesi sopra descritte, «che non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell’art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche. Non solo, difatti, non vi è corrispondenza con il testo della disposizione, ma una tale interpretazione non potrebbe mai essere consentita perché in violazione delle disposizioni convenzionali quali interpretate dalla Corte Edu» e neppure si tratta di «situazioni che, in termini di automaticità, possano rappresentare casi di “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo».
Nella sentenza delle Sezioni Unite appena citata si precisa che la elezione o dichiarazione di domicilio o la nomina del difensore di fiducia sono situazioni che per consentire all’imputato la conoscenza del processo devono essere «effettive» ed in particolare, quanto alla nomina del difensore di fiducia, è necessario che quest’ultimo accetti la nomina e si instauri un effettivo rapporto professionale tra avvocato e cliente.
La prova di un tale rapporto effettivo è necessaria per verificare, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, l’imputato abbia avuto consapevolezza dell’inizio del processo a suo carico,
Le Sezioni Unite hanno cura di precisare che «Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perché abbia il rilievo del disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata».
Nel caso di specie, risulta provato che l’imputato, nonostante avesse nominato, all’atto della sua identificazione in occasione del sequestro della bicicletta oggetto di furto, il difensore di fiducia ed avesse eletto domicilio presso di lui, ha avuto conoscenza del processo solo dopo che è stata emessa la sentenza di primo grado.
Egli, in tale occasione, ha dichiarato quale proprio indirizzo quello di INDIRIZZO a Milano, ove si trova una struttura della RAGIONE_SOCIALE, ma non ha indicato un recapito telefonico ove l’avvocato potesse contattarlo.
Ne deriva che difficilmente l’avvocato, anche laddove avesse inteso contattarlo, avrebbe potuto reperirlo a quell’indirizzo.
Non solo l’imputato è rimasto assente nel corso del giudizio, iniziato quattro anni dopo la nomina dell’avvocato, ma anche il suo difensore non è comparso ad alcuna delle udienze innanzi al Tribunale venendo sempre sostituito da avvocati nominati di volta in volta ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Interpellato dal difensore nominato in sua sostituzione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, cod. proc. pen. in occasione dell’udienza fissata per la discussione, il difensore di fiducia aveva riferito di aver ritenuto di essere stato revocato, pur astenendosi dal giustificare documentalmente tale asserzione.
In sostanza, non emerge che nel caso di specie si sia instaurato un effettivo rapporto professionale tra l’imputato e il difensore da lui inizialmente nominato di fiducia, all’atto della sua identificazione in occasione del sequestro della bicicletta oggetto di furto, cosicché in applicazione dei principi sopra esposti, pur essendo intervenuta la nomina del difensore di fiducia e pur risultando notificati a quest’ultimo, quale domiciliatario, l’avviso ex art. 415 cod. proc. pen. e il decreto di citazione a giudizio, non può ragionevolmente ritenersi, sulla base di detti elementi, che l’imputato abbia avuto un’effettiva conoscenza della vocatio in ius.
Concludendo, in applicazione dell’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso il 27/10/2022.