Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32122 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME, nato in Brasile il DATA_NASCITA, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Ancona RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11/05/2023, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 25/03/2021 del Tribunale di Ancona, concessa a NOME COGNOME NOME non menzione, confermava la condanna RAGIONE_SOCIALEo stesso alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (coltivazione di 10 piante di cannabis indica).
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato.
Con il primo e unico motivo lamenta violazione di legge per mancanza RAGIONE_SOCIALEa conoscenza effettiva del procedimento. Ed infatti lo stesso, giudicato in assenza in primo grado, è stato cit a giudizio mediante notifica effettuata presso il domicilio dichiarato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e quindi presso il difensore d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
L’articolo 420-bis cod. proc. pen. stabilisce che «il giudice procede altresì in assenz RAGIONE_SOCIALE‘imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l’imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALE‘udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo».
La disposizione prevede quindi due «gruppi» di ipotesi: il primo, che stabilisce RAGIONE_SOCIALE presunzioni juris tantum di conoscenza del procedimento (elezione di domicilio, nomina fiduciaria, sottoposizione a misure precautelari o cautelari); il secondo, basato su elementi d fatto da cui si desuma la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione dal medesimo.
Le sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte hanno affermato (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 dep.2020, NOME COGNOME, Rv. 279420 – 01) che i particolari «indici di conoscenza» del processo non possono equivalere a presunzioni assolute, ma possono essere vinte quando, in concreto, l’imputato, non sia, incolpevolmente, stato posto in grado di partecipare al processo.
Nel caso di specie, sussiste uno solo degli indicatori di conoscenza del primo gruppo, ossia l’elezione del domicilio.
In proposito, si segnalano due distinti orientamenti di questa Corte.
Secondo il primo, più restrittivo (reso in sede di ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen «deve escludersi l’incolpevole mancata conoscenza del processo nel caso in cui risulti che l’imputato, pur in presenza degli avvertimenti di rito, abbia, nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini prelimin dichiarato domicilio presso la propria abitazione e successivamente omesso di comunicarne la variazione a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 1, cod. proc. pen., derivando da ciò una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in sua assenza, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rituale notifica RAGIONE_SOCIALEa vocatio in iudicium presso l’originario – ed unico – domicilio indicato, dovendosi ritenere che gravino sull’imputato le conseguenze RAGIONE_SOCIALEa propria consapevole e volontaria inerzia comunicativa» (Sez. 2, n. 29660 del 27/03/2019, Pinton, Rv. 276972 – 01).
Secondo altro orientamento, caldeggiato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, l’incolpevole mancata conoscenza del processo deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e la stessa non può essere esclusa sulla base del sistema di conoscenza legale fondato su notifiche formalmente regolari (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210).
Secondo tale indirizzo, al fine RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione d’assenza il giudice, come testualmente richiesto dall’art. 420-bis cod. proc. pen. nella formulazione previgente (nella specie applicabil era (ed è) tenuto a verificare se dai dati disponibili risulti «con certezza» che l’imputato conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza RAGIONE_SOCIALEo stesso (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420).
Sarebbe quindi affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudi RAGIONE_SOCIALE‘imputato ove non si abbia certezza RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del processo da parte sua (ovvero RAGIONE_SOCIALEa volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza), né tale conoscenza può essere inferita dalla mera elezione di domicilio intervenuta nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini prelimina (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, Rv. 284062), se ad essa non sia seguita la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorché a mano di soggetto diverso da destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l’atto (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680).
Nel caso in esame, per un verso non corrisponde al vero l’allegazione difensiva secondo cui la notifica al difensore sarebbe stata effettuata prescindendo da una valutazione RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto.
Ed infatti, dalla consultazione degli atti a disposizione del Collegio è emerso che essa è stata preceduta: da un tentativo di notificazione in Camerano, ove l’imputato aveva eletto domicilio, da una consultazione RAGIONE_SOCIALEa sua posizione giuridica sulla banca dati del RAGIONE_SOCIALE, da cui è emerso che egli era ristretto agli arresti domicili per altra causa in Macerata, INDIRIZZO, nonché, infine, da un verbale di vane ricerche.
Per altro verso, e ciò appare decisamente dirimente, la Corte di appello, all’udienza RAGIONE_SOCIALE‘I maggio 2023, a fronte di analoga eccezione formulata dalla difesa, evidenziava come l’imputato avesse piena conoscenza del procedimento essendo stato tratto in arresto e avendo partecipato al giudizio direttissimo.
Il ricorso, che con tale motivazione non si confronta, è pertanto inammissibile per genericità estrinseca.
Alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento. Tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi pe ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa
causa di inammissibilità», alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso il 07/06/2024.