Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11764 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11764 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME IMPERIALI NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FRATTAMAGGIORE il 05/07/1959 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 luglio 2024, che haconfermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato COGNOME responsabile del reato di rapina aggravata.
1.1 Il difensore eccepisce la nullità della sentenza impugnata, in quanto era risultato vano il tentativo di rintracciare COGNOME per informarlo del processo e che alcun atto era stato notificato all’imputato, in quanto le notifiche erano state effettuate al difensore sul presupposto che lo stesso avesse la possibilità di informarlo dell’esistenza del processo; chiede quindi la nullità della sentenza per aver omesso di notificare all’imputato il decreto che dispone il giudizio.
1.2 Il difensore rileva che la sentenza impugnata non conteneva alcuna considerazione su quanto asserito dalla difesa, in particolare con riferimento alla genericità delle dichiarazioni della persona offesa: poichŁ non era stato rinvenuto alcun coltello a serramanico, la Corte di appello ben avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulla contestata e non provata aggravante; infine, non poteva essere sottaciuto che la severa statuizione di condanna era notevolmente afflittiva a fronte delle responsabilità concretamente ascrivibili a COGNOME creditore, come era emerso in dibattimento, della famiglia della persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, giova prendere le mosse da quanto precisato nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020 (PG/Darwish, Rv. 279420 – 01) a proposito del processo in assenza e della conoscenza incolpevole dello stesso. Si afferma testualmente nella stessa: ‘… gli indici di conoscenza dell’art. 420bis , 2 comma, cod.
proc. pen., genericamente indicati nella disposizione, vanno interpretati secondo la loro funzione. Si pensi all’ipotesi del soggetto arrestato in flagranza per un qualsiasi reato che riesca a fuggire subito dopo la cattura, prima ancora della formalizzazione dell’attività della polizia giudiziaria e, soprattutto, della presentazione al giudice. Non Ł certo una situazione che consenta di ritenere la consapevolezza del processo, essendo, si ripete ancora, escluso che il processo in assenza sia una forma di sanzione. Lo stesso vale per la misura cautelare restata ineseguita per irreperibilità dell’indagato. L’interpretazione, invece, deve essere che la disposizione fa riferimento al caso in cui vi sia il regolare compimento del procedimento cautelare o precautelare, che prevede sempre il contatto con il giudice e la contestazione specifica degli addebiti. In caso contrario, si affermerebbe il contrario di quanto ripetutamente detto dalla Corte EDU in tema di latitanza. Anche la nomina del difensore di fiducia va letta nel senso di effettività: perchØ abbia il rilievo della disposizione, sul presupposto del regolare rapporto informativo tra difensore ed assistito, va intesa quale nomina accettata’. La sentenza in parola, pertanto, pone particolari “indici di conoscenza” del processo, individuati nella dichiarazione od elezione di domicilio, nell’applicazione di misure precautelari che abbiano portato alla udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare e nella nomina di un difensore di fiducia.
Tale ultimo Ł il caso in esame, nel quale il ricorrente risultava assistito da difensore di fiducia, con conseguente piena operatività del predetto indice di conoscenza.
Per altro verso, il motivo appare anche del tutto generico (circostanza che, da sola, ne impedirebbe il valido scrutinio), non essendo stato precisato neppure quale atto non sarebbe stato notificato all’imputato.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, rilevata anche in questo caso l’estrema genericità del motivo, si deve ribadire che si Ł in presenza di censure che riguardano non tanto un oggetto definito e non opinabile, bensì l’interpretazione da attribuire al contenuto della documentazione prodotta ed alla attendibilità della persona offesa.
Con specifico riguardo a tale aspetto, il Collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere piø penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l’attendibilità estrinseca della testimonianza dell’offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di “opportunità” e non di “necessità”, lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; ed in tale prospettiva, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni ( ex plurimis , Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, COGNOME, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto della persona offesa, sottolineando la linearità delle dichiarazioni rilevando altresì che l’argomentazione secondo la quale l’imputato sarebbe stato
creditore della famiglia della persona offesa, oltre a non incidere sulla credibilità della stessa, proveniva soltanto dal difensore, posto che l’imputato in sede di esame aveva affermato di non conoscere la COGNOME.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 11/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME