Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16315 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16315 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME COGNOME, nato in Romania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA
NOME, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA
NOME, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato in Afghanistan il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della Corte di assise di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità di tutti i ricorsi uditi l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME per gli imputati NOME COGNOME l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per gli imputati COGNOME e COGNOME e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’imputato COGNOME, i quali hanno chiesto l’accoglimento dei ric rispettivi;
RITENUTO IN FATI -0
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Bolo confermava la decisione dibattimentale di primo grado, nella parte in cui;
NOME era stato dichiarato colpevole di concorso nei reati di cui all’art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), contestati in r capi h) , m) e o) ;
NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato cui all’art. 12 T.U. imm., contestato al capo r) ;
NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di cui all’art. 12 T.U. imm., contestato al capo b) ;
NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole di partecipazione con ruol direttivo ad associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di deli immigrazione clandestina e contestata al capo a), nonché colpevole di concors nei reati di cui all’art. 12 T.U. imm., contestati ai capi m), o), p) , s) ;
NOME COGNOME era stato dichiarato colpevole di concorso nel reato di all’art. 12 T.U. imm., contestato al capo d) .
Il quadro probatorio, a base delle condanne, era integrato da attivi osservazione e controllo effettuate dalla polizia giudiziaria, da elementi di dichiarativa e da esiti di intercettazione di comunicazioni.
Ricorrono gli imputati per cassazione, per il tramite dei loro difenso fiducia.
I ricorsi sono di seguito illustrati, nei limiti di cui all’art. 173, comma att. cod. proc. pen.
L’imputato NOME, assistito dall’AVV_NOTAIO, pone a base del ricorso due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della mancata assunzione prova decisiva.
La Corte di assise di primo grado avrebbe revocato, nel corso de dibattimento, l’ordinanza ammissiva delle prove testimoniali a discari sull’erroneo presupposto che fosse divenuta superflua la loro assunzione, c frustrando il diritto dell’imputato di difendersi provando.
L’eccezione processuale, immediatamente avanzata, era stata vanamente riproposta con l’atto di appello.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale.
L’aggravante dell’uso di documenti contraffatti, riferita al capo m), sare stata ritenuta ad onta della declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua, risalente alla sentenza del giudice delle leggi n. 63 del 2022.
L’imputato NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, pone a base del ricorso sei motivi.
4.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale.
L’imputato sarebbe stato invalidamente citato per l’udienza preliminare per il giudizio, essendo state le relative notificazioni effettuate presso il d di fiducia, nonostante, da data antecedente, l’interessato avesse revoca corrispondente elezione di domicilio, dichiarando di voler ricevere le notif presso la sua abitazione.
L’eccezione processuale era stata vanamente avanzata con l’atto di appello.
4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore nullità di ord processuale.
Essa deriverebbe dall’omessa traduzione in lingua rumena degli att processuali, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio.
La questione processuale, sollevata già nel giudizio di primo grado, era st vanamente riproposta con l’atto di appello.
4.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell 649 cod. proc. pen.
Sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem. COGNOME era stato già, in separato processo, definitivamente condannato per concorso nel reato di cu all’art. 12 T.U. imm., configurato nell’odierno capo s) della rubrica. COGNOME avrebbe potuto dunque, in questa sede, essere nuovamente sottoposto a giudizio per la stessa tipologia di imputazione, quale quella contestatagli al r), giacché trattavasi di viaggi posti in essere dal medesimo soggetto, che a violato la medesima norma incriminatrice nell’arco temporale di pochi giorni.
sarebbe di fronte ad un unico comportamento, accertato sulla base de medesimo materiale probatorio.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’ 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione nella valutazione della prov penale responsabilità.
Il giudice di appello avrebbe ragionato sul punto in termini asserti essendo tra l’altro incerta l’individuazione di COGNOME come l’utilizzatore dell’ telefonica coinvolta in talune intercettazioni, e non essendo sensata l’attribu all’imputato del ruolo di corriere per il solo fatto che all’interno dell’auto in suo uso, fossero state trovate carte stradali con le rotte da compiere as ai migranti.
4.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazione sul riconoscimento delle aggravanti del numero di concorrenti superiori a tre e del fine di profitto.
4.6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazione sul diniego dell’attenuante del ruolo di minima importanza, su mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e sulla dosimetria della pena.
L’imputato NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, formula un unico motivo, con cui denuncia vizio di motivazione nella valutazione dell prova di penale responsabilità.
Il significato delle intercettazioni sarebbe stato travisato. L’imputato avrebbe mai organizzato alcun traffico di clandestini, in quanto le sue telefo con NOME COGNOME, che svolgeva lecite attività imprenditoriali, erano dovute fatto che questi aveva promesso di trovargli lavoro in agricoltura, in cam dell’aiuto a reperire manodopera regolare e a trasportarla sui luoghi di lav Questa ricostruzione alternativa, saldamente ancorata alle risultanze dichiarat in ricorso specificate, sarebbe stata immotivatamente scartata dalla Corte assise di appello.
Né si sarebbe potuto pretendere che l’imputato, a tanti anni di distan fosse in condizione di rintracciare direttamente i soggetti cui in buona procurava lavoro, per farli testimoniare a proprio favore.
La decisione impugnata sarebbe, in molti passaggi, assertiva, reticente contraddittoria. Essa avrebbe ricavato elementi a carico dalla deposizione di ufficiale di polizia giudiziaria, COGNOME, in realtà congettural circostanziata e non concludente, al pari delle menzionate intercettazioni.
L’imputato NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO, formula un unico motivo, con cui denuncia vizio di motivazione in ordine alla negat esclusione del ruolo di mero partecipe del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Le intercettazioni, il cui contenuto il motivo ripercorre, permetterebbero intestargli un ruolo meramente operativo e rifletterebbero l’esecuzione di attiv delegate, senza alcuna autonomia di scelta.
L’imputato NOME COGNOME, assistito dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, formula un unico motivo, con cui deduce nullità di ordine processuale.
Si sarebbe proceduto a suo carico in assenza, sin dal primo grado, in difet dei relativi presupposti. La preliminare notificazione, funzionale all’instauraz del giudizio, era avvenuta presso l’indirizzo estero di residenza, ai sensi de 169, comma 1, cod. proc. pen., e si era perfezionata per compiuta giacenza (att non cal/ed for, ossia «non richiesto») della raccomandata contenente l’invito a domiciliarsi in Italia. Al di là della regolarità formale di tale moda notificazione, e del suo seguito, essa non garantiva, in ogni caso, la conosce effettiva del processo, non desumibile in modo automatico dall’eventual mancata diligenza nel ritiro dell’atto preannunciante la vocatio in ius.
L’eccezione processuale era stata vanamente avanzata con l’atto di appello.
Il Procuratore generale requirente ha depositato rituale memoria, in cu ha anticipato ed argomentato le conclusioni rassegnate nel corso del discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per comodità espositiva, i ricorsi saranno esaminati nello stesso ordine d illustrazione seguito in narrativa.
Imputato NOME.
2.1 II ricorso è infondato nel suo primo motivo, che non risulta neppur correlato alla ratio decidendi effettiva.
Il motivo muove dall’erroneo presupposto che il giudice di primo grado abbia revocato, per sopraggiunta superfluità del mezzo, l’ammissione già disposta dell prova testimoniale a discarico, mentre quest’ultima ab origine non era stata ammessa, per emergente difetto di rilevanza.
Il difetto di rilevanza è stato, in ogni caso, nuovamente argomentato dal Corte di assise di appello, in quanto le persone indicate dalla difesa, testimoni da sentire sui capi h) e m) della rubrica, non erano i migranti coinv
nelle due imputazioni, né era spiegato quale fosse l’apporto conoscitivo che, l tramite, avrebbe potuto essere apportato al processo.
Il motivo di ricorso contesta tali ultime asserzioni in termini meramen enunciativi, che non si lasciano utilmente apprezzare in questa sede.
2.2. E’ invece fondato il secondo motivo.
L’art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. è stato dichiarato costituzionalmen illegittimo, tra l’altro nella parte in cui prevede, come circostanza aggravant reato di immigrazione clandestina, l’uso di documenti contraffatti, altera comunque illegalmente ottenuti, con la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2022.
Il giudice delle leggi non ha ravvisato alcun surplus di disvalore dei fatti commessi mediante documenti siffatti, rispetto alla generalità dei f riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1 della disposizione incriminatrice; una tale modalità di commissione non offende, d’altra part alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal medesimo comma ossia l’ordinata gestione dei flussi migratori, né rappresenta una modalit condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficolt accertamento alla Polizia di frontiera.
L’aggravante in discorso, già contestata, e implicitamente ritenuta dal prim giudice in data anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale, av dovuto essere esclusa già in secondo grado, definito dopo la pubblicazione dell pronuncia stessa.
Occorre dunque porre diretto rimedio in questa sede all’omissione, ai sens dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. peri.
2.3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio nei confronti di NOME, limitatamente all’aggravante in esame (uso di documentazione contraffatta), ritenuta in ordine al capo m), che deve esse esclusa.
L’annullamento deve essere esteso, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., al coimputato COGNOME, non ricorrente sul punto.
In relazione alla posizione di entrambi, va operato il rinvio ad altra sezi della Corte di assise di appello di Bologna per la rideterminazione trattamento sanzionatorio (con particolare riferimento all’entità dell’aumento pena previsto dal comma 3-bis dell’art. 12 T.U. imm., che resta applicabile in rapporto al numero dei concorrenti nel reato e di migranti illegalmente trasferi
Il ricorso di NOME deve essere rigettato nel resto.
Imputato NOME COGNOME.
3.1. Il ricorso è inammissibile nel suo primo motivo.
Occorre infatti considerare che, ove il decreto di citazione sia notific all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiara si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dal codice di rito, salvo che l’irr notificazione risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva conosce dell’atto da parte del destinatario, solo in tal caso configurandosi una nu assoluta per omessa notificazione (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183-01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260434-01; Sez. 2, n. 11277 del 06/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254873-01).
Di conseguenza, deve ritenersi perfettamente valida la notificazione avvenuta al domicilio precedentemente eletto dall’imputato presso lo studio del suo difensore di fiducia, piuttosto che nell’abitazione di residenza quale domici dichiarato successivamente, sia pure anteriormente alla spedizione dell’atto, ov il difensore dell’imputato nulla abbiano eccepito entro la conclusione del giudiz di primo grado, né siano stati rappresentati specifici elementi che depongano pe l’assoluta inidoneità della notificazione medesima (Sez. 5, n. 27546 de 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810-01; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 259819-01).
Nel caso di specie, la nullità, che precede la fase del giudizio, è s denunciata -tardivamente- solo con l’atto di appello, e quindi oltre il termine deducibilità stabilito dall’art. 180 cod. proc. pen., costituito dalla deliber della sentenza di primo grado; né è stato allegato e spiegato per quale ragio mai la citazione presso il difensore di fiducia, già domiciliatario, possa impedito all’assistito di avere conoscenza della data di celebrazione del giudiz stesso.
3.2. Il secondo motivo è infondato.
Qualora, invero, l’imputato straniero mostri di rendersi conto del significa degli atti processuali compiuti con il suo intervento, o a lui indirizzati, al g non incombe l’obbligo di provvedere alla nomina dell’interprete, o di disporne l traduzione, dovute solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell’interes (Sez. 2, n. 17327 del 20/01/2023, COGNOME, Rv. 284528-01; Sez. 2, n. 30379 del 19/06/2018, COGNOME, Rv. 273246-01; Sez. 2, n. 8094 del 04/02/2016, T., Rv. 266238-01).
E l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito, non censurabile in sede legittimità se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, COGNOME, Rv. 265213-01; Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014,
Vjerdha, Rv. 260997.01; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, ilie, Rv. 261640-01; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, Wu, Rv. 253250-01).
La ritenuta conoscenza può essere argomentata, in tali termini, anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, quali la dichiar o elezione di domicilio, non contrastati da dati oggettivi di opposto signific (Sez. 3, n. 9354 del 15/01/2021, P., Rv. 281479-01).
Rispetto a COGNOME, la valutazione giudizialmente operata è ineccepibile, essendo l’imputato regolarmente soggiornante in Italia almeno dal 2013, da tempo dunque largamente antecedente l’instaurazione del giudizio, ed avendo egli reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in lingua italiana, già in indagini preliminari.
Tali circostanze non sono dal ricorrente contrastate in modo convincente. E, del resto, la già eseguita traduzione di alcuni atti del procedimento, antecede la richiesta di rinvio a giudizio, non costituisce automaticamente pro dell’ignoranza della lingua italiana da parte dell’imputato, né vincola in tal s il giudice, sempre libero di pervenire, in ogni stato e grado, all’accertamento segno contrario sulla base di plausibili e convincenti elementi (Sez. 3, n. 373 del 05/06/2015, B., Rv. 265185-01), quali quelli testé passati in rassegna.
3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Questa Corte ha già statuito che il reato di cui all’art. 12, commi 1 e 3, T imm. si perfeziona a carico di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettu il trasporto illegale di «stranieri» nel territorio dello Stato, ovvero compie atti diretti allo scopo, ed è dunque la struttura stessa della fattispe oggetto materiale plurimo, che consente di affermare che condotte di trasporto di tal genere, se contestuali e connotate da comune direzione finalisti integrano un solo reato, qualunque sia il numero dei migranti in esse coinvol (tale numero rileverà, in tal caso, solo ai fini della dimensione offensiva del f essendo la pena pecuniaria ad esso commisurata ed essendo il numero di persone trasportate superiore a cinque configurato come speciale circostanza aggravante); il concorso materiale di reati sarà invece ravvisabile, mancando ta requisiti, ossia in caso di sfasatura temporale e/o teleologica delle condott esame (Sez. 1, n. 20154 del 03/02/2023, A., Rv. 284651-02).
Nel caso di specie, è pacifico che il capo r) e il capo s) della rub riguardino viaggi distinti, ancorché ravvicinati nel tempo; viaggi integranti, ciò solo, reati autonomi, giudicabili eventualmente in tempi diversi, anche sul base del medesimo materiale probatorio.
Il dedotto bis in idem processuale palesemente non sussiste.
3.4. Il quarto motivo è infondato.
L’apprezzamento giudiziale della prova a carico dell’imputato è, infatti esente da criticità in questa sede rilevabili, risultando esso conforme a standard valutativo richiesto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen ripetutamente indicato dalla giurisprudenza di legittimità, racchiuso nel necessità della valutazione globale, e non atomistica, del quadro istruttorio (Se 1, n. 1790 del 30/11/2017, dep. 2018, Mangafic, Rv. 272056-01; Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271228-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941-01), al fine di accertare se la fisiologica parzialit connessa relativa ambiguità, di ciascun indizio, isolatamente considerato, poss in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imp «al di là di ogni ragionevole dubbio», e cioè con un alto grado di credibil razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattame formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processu ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Nella specie, il ruolo di “traghettatore” di migranti, dall’imputato svol presenta saldo ancoraggio nelle risultanze di causa, conformemente valutate dai giudici di merito.
A fronte di motivazione idonea e congrua al riguardo, il ricorrente riproduce medesimi, generici, argomenti, non confrontandosi, come anche osserva il Procuratore generale requirente, con il ruolo di autista certamente svolt dall’imputato, con il tenore delle telefonate intercettate (e a lui attribui accertamento di fatto, di esclusiva competenza del giudice di merito), con i fogl rinvenuti recanti le annotazioni dei tragitti, con il ruolo del correo COGNOME e le dichiarazioni da questi rese.
Nessuna violazione delle regole di valutazione della prova, e nessun deficit motivazionale, sono conclusivamente addebitabili alla sentenza impugnata.
3.5. Il quinto motivo è inammissibile, per la totale genericità de contestazione inerenti il numero dei concorrenti nel reato, e per la manifes infondatezza delle deduzioni in ordine al ritenuto fine di profitto dell’azione.
A quest’ultimo proposito si consideri che il profitto, valevole ad integra l’aggravante di cui al comma 3-ter, lett. b), dell’art. 12 T.U. imm., è, per espressa previsione di legge, anche quello indiretto, per tale dovendo intender quello di cui siano beneficiarie terze persone, ove l’azione del reo consapevolmente diretto al suo procacciamento (Sez. 1, n. 35510 del 30/05/2019, Fantini, Rv. 276613-01); sicché non giova al ricorrente la negazione, peraltro implausibile, di non essere stato personalmente remunerato per il ruolo RAGIONE_SOCIALE svolto nella vicenda.
3.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.
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Ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione nel reato concorsuale, di cui all’art. 114, primo comma, cod. pen. non è infatti sufficiente una minore efficacia causale della condotta dell’agen rispetto a quella del correo; è invece necessario che il contributo dato dal pr possieda rilevanza realmente marginale, tale da risultare trascurabil nell’economia generale della vicenda criminosa (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv 281857-01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, dep. 2013, Modafferi, Rv. 254051-01; Sez. 5, n. 21082 del 13/04/2004, Terreno, Rv. 229201-01). Una rilevanza di tal fatta non è predicabile in rapporto al ruolo autista-trasportatore, invero centrale ai fini della consumazione.
Né sono minimamente persuasive le critiche svolte in ordine alla quantificazione della pena, ampiamente giustificata alla luce dei criteri forn dall’art. 133 cod. pen. e ridimensionata in guisa da attestarsi in prossimità minimi edittali, anche per effetto della benevola concessione, nella misur insindacabilmente reputata congrua, delle circostanze attenuanti generiche.
3.7. In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato l’imputato deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., pagamento delle spese processuali.
4. Imputato NOME COGNOME.
4.1. Il ricorso è infondato.
Esso invero vanamente contrappone all’attenta ricostruzione dell’accaduto, offerta dalla sentenza impugnata, la versione sostenuta dall’imputato, circa liceità dei viaggi e il suo soggettivo stato di buona fede, puntualmente esaminat dalla sentenza stessa e disattesa alla stregua di logiche e analit argomentazioni.
La colpevolezza dell’imputato nitidamente risalta alla luce del quadro delle eseguite intercettazioni, e in ragione di quanto da lui stesso ammesso e affermato circa il fatto che egli svolgeva il compito di reclutare autisti, ment correo COGNOME procurava i migranti clandestini da far partire. Come risulta dall citate fonti di prova, i coimputati concordavano le sostituzioni dei migranti c altri, ove stretti dalla necessità di mantenere gli accordi presi con gli a medesimi, e tutti i viaggi avevano per destinazione l’estero (in particolare, il n Europa) essendone evidente l’illegalità per contrasto con le normative di settor dei relativi Paesi.
A fronte di ciò, il ricorso si risolve nel sollecitare a questa Corte rivisitazione del fatto, e una diversa valutazione del significato della prova, ad essa non competono, essendole in particolare precluso di sindacare il giudizio, tipicamente riservato al giudice di merito, sulla rilevanza e sull’attendibilità
fonti da cui la prova discende, ovvero la scelta, in questo ambito, tra diverge versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, COGNOME, Rv. 150282-01).
Inesistenti appaiono, rispetto alle intercettazioni, i supposti travisame istruttori, peraltro nel motivo denunciati in difetto di rappresentazi autosufficiente (che avrebbe richiesto, come non avvenuto, la trascrizione nel corpo di esso, o l’allegazione al ricorso, dell’atto probatorio integrale in frainteso: tra le molte, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007101).
Sicché, conclusivamente, la penale responsabilità dell’imputato risulta affermata sulla base di solidi elementi dimostrativi, di natura dichiarativ logica, ineccepibilmente apprezzati e valutati.
4.2. In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato e l’imputato deve essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., pagamento delle spese processuali.
Imputato NOME COGNOME.
5.1. Il ricorso è infondato.
La posizione direttiva dell’imputato in seno al RAGIONE_SOCIALE è stat ampiamente argomentata da entrambe le sentenze di merito.
Esse hanno ineccepibilmente evidenziato che egli era in grado di pianificare autonomamente i viaggi, di ospitare i migranti prima della loro partenza, di acquisire le loro false generalità e falsificare i relativi documenti, di acquist biglietti aerei, accompagnando i migranti stessi in aeroporto e contattando corrieri.
A fronte di ciò, il laconico atto di impugnazione valorizza elementi (il fatto c l’imputato, in un numero limitato di casi, invitasse gli interlocutori a rivolger COGNOME, capo indiscusso dell’organizzazione, ovvero l’esiguità del guadagno che a COGNOME sarebbe derivato) che non si pongono in logica contraddizione con l’accertamento giudiziale operato e non consentono, pertanto, di infirmare la sottostante tenuta motivazionale.
5.2. GLYPH In conclusione, il ricorso di NOME deve essere rigettato.
L’annullamento estensivo, pronunciato a suo favore (v. supra, § 2.3.), lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
Imputato NOME COGNOME.
6.1. Il ricorso è fondato.
6.1.1. Nel regime introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, il processo pu essere celebrato in assenza dell’imputato solo a condizione che vi sia la certezz che il medesimo ne abbia avuto conoscenza, o ad essa si sia volontariamente sottratto. Non è cioè sufficiente la regolarità formale della notificazione, esse indispensabile valutare, allorquando l’imputato non compaia, e per poter procedere ugualmente nei suoi confronti, la sussistenza di elementi dai quali fondatamente desumere l’esistenza delle condizioni sopra indicate, espressive di una rinuncia, successiva o addirittura preventiva, a partecipare al giudizio.
L’ipotesi della volontaria sottrazione alla conoscenza del processo è l’unica in particolare, in cui è consentito procedere pur se la parte ignori la vocatio in ius. L’esigenza è, in questo caso, quella di non premiare processualmente la categoria di imputati “finti inconsapevoli”.
Le condotte di volontaria sottrazione alla conoscenza del processo devono avere, tuttavia, contenuto positivo e rispetto ad esse si rende necessario accertamento in fatto, anche quanto al loro coefficiente psicologico.
L’art. 420-bis cod. proc. pen. – come interpretato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01 – non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare, che possa ritenersi di per sé rivelat della volontà di sottrazione; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito situazioni comuni, quali, tra l’altro, la mancanza di dilige informativa, che potrà essere circostanza valutabile nei casi concreti, ma non sarà di per sé determinante, su di un piano solo astratto, per potere considera integrata la fattispecie.
Afferma il massimo consesso della nomofilachia che, «se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente p fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente un’operazione non consentita».
6.1.2. In armonia con tali principi, è stato già ritenuto che non pos procedersi in assenza dell’imputato, il quale non abbia preso effettiva contezz dell’atto introduttivo del processo, essendosi la notificazione perfezionata p compiuta giacenza, ove non consti che egli abbia ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, quale atto ravvicinato e prodromico al seguito propriamente processuale; in difetto, l’imputato – non a conoscenza della formulazione dell’accusa, non avendo preso effettiva contezza della citazione a giudizio neppure avrebbe potuto realisticamente prevedere una tale formulazione, con la conseguenza che il mancato ritiro della raccomandata, da parte sua, non può
essere univocamente interpretato come comportamento diretto a schivarla (Sez. 4, n. 20377 del 03/02/2021, Ogumuneide, Rv. 281177-01, in motivazione).
Il vizio processuale denunciato in ricorso è ravvisabile, alla stregua del considerazioni che precedono.
Dagli atti risulta, infatti, il solo mancato ritiro della raccomandata ex 169 cod. proc. pen., spedita nel Regno Unito, con cui NOME era invitato a dichiarare od eleggere domicilio in Italia ai fini della rinnovata notificazione de richiesta di rinvio a giudizio e dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare tale mancato ritiro seguiva il perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza. Nel successivo termine di trenta giorni non interveniva, evidentemente, alcuna dichiarazione o elezione di domicilio sul territorio nazionale. L richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione di udienza erano, qui notificate al difensore di ufficio, ai sensi del medesimo art. 169, comma 1, ultim proposizione.
All’imputato, nella situazione data, è rimproverabile certamente un difetto di attenzione e diligenza, non accompagnato tuttavia da altre circostanze qualificanti che permettano di equiparare tale condotta ad una sottrazione dolosa alla conoscenza del processo.
Va infatti conclusivamente ribadito che, se la formale vocatio in ius può validamente derivare (direttamente o, come nella specie, indirettamente) dalla notificazione per compiuta giacenza, è necessario, affinché possa procedersi in assenza, che: a) la conoscenza del processo possa desumersi da indici vicari di carattere univoco, quali la presenza di un difensore fiduciario, o l’esistenza di effettivo collegamento tra l’assistito e il difensore di ufficio, ovvero b predicabile una mancata conoscenza di natura intenzionale, che presuppone che l’interessato sia stato messo, quanto meno, nella condizione di partecipare all fase procedimentale antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio, attraverso valida notificazione degli atti corrispondenti; perché altrimenti l’imputato, n edotto dell’esistenza dell’indagine e del suo esito, non sarebbe neppure nel condizione di attendere l’atto di convocazione in giudizio, divenendo in tale cas la compiuta giacenza, che formalmente perfeziona la corrispondente notificazione, elemento non dirimente di volontà elusiva.
6.1.3. Per NOME non risulta avverata alcuna delle elencate condizioni.
Essendosi proceduto in assenza, nei suoi confronti, in difetto dei presupposti di legge, l’intero processo risulta nullo.
6.2. Il decreto che dispone il giudizio ed entrambe le sentenze di merit debbono essere conseguentemente annullate, con rinvio al Tribunale di Bologna, ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché sia nuovamente inscenata
l’udienza preliminare e si proceda nel rispetto delle disposizioni codicistiche tema di assenza, pro-tempore applicabili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME e NOME limitatamente all’aggravante dell’uso di documenti contraffatti contestata con riferimento al capo M, aggravante che esclude, e pe l’effetto rinvia per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte assise di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di NOME. Rigetta il ricorso di NOME.
Annulla la sentenza impugnata e quella n. 5/2021 in data 20/9/2021 della Corte di assise di Bologna, nonché il decreto che dispone il giudizio in dat 14/11/2018 del GUP del Tribunale di Bologna nei confronti di NOME COGNOME e rinvia per l’ulteriore corso al Tribunale di Bologna-ufficio del Giudice per indagini preliminari.
Rigetta i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/01/2024