Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11565 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11565 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Pontedera il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 10 febbraio 2025 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 luglio 2020 che aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., con recidiva specifica e reiterata; il fatto era avvenuto il 23 settembre 2016.
Il ricorso per Cassazione proposto nell’interesse dell’imputato consta di due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge perché il processo era stato celebrato in assenza, fondando su un’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore di ufficio. Il ricorrente si dice consapevole dell’inapplicabilità, al caso di specie, delle novità della riforma Cartabia in tema di assenza, pur tuttavia
denunziando che la scelta del Tribunale di dichiararlo assente fu erroneamente basata sulla sola, predetta elezione di domicilio, benché il difensore avesse avuto contatti con il COGNOME solo nel giudizio di appello e non avesse dato il consenso oggi previsto dall’art. 162, comma 4bis , cod. proc. pen.
Nel ricorso si precisa che, ove questa Corte propendesse per l’illegittimità della dichiarazione di assenza, l’imputato avrebbe la possibilità di presentare un’offerta ex art. 162ter cod. pen. prima dell’apertura del dibattimento, al fine di assecondare la scelta della persona offesa Esselunga di non rimettere la querela ma di accettare solo offerte effettuate con le modalità suddette.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo del reato, perché la Corte distrettuale avrebbe svalutato la circostanza che l’imputato aveva un’occupazione stabile, al momento del controllo aveva offerto ampia collaborazione, aveva con sé denaro sufficiente per pagare la spesa e, al momento del controllo, era impegnato in un’animata discussione telefonica che, con molta probabilità, lo aveva distratto mentre trascinava il carrello, che peraltro era pieno, evenienza difficilmente compatibile con la volontà di sottrarre l’intero suo contenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, perché il processo è stato erroneamente celebrato in assenza dell’imputato, senza che vi fosse la prova che questi avesse avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium .
Prima di dare conto delle ragioni dell’odierna decisione, occorre precisare che il Collegio vi è giunto attraverso una verifica diretta degli atti processuali, che prescinde dalla motivazione che, sulla medesima questione, la Corte di appello ha reso quando ha rigettato il corrispondente motivo di appello.
La questione posta dal ricorso, infatti, è di ordine processuale, sicché questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal giudice a quo per giustificarla. In altri termini, la Corte di cassazione, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, COGNOME NOME ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice « anche del fatto », che,
per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all’esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304).
Ciò posto, la verifica del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo ha permesso al Collegio di accertare che in atti vi è un’elezione di domicilio a firma dell’imputato del 23 settembre 2016 (stessa data della commissione del reato), che è stata rilasciata su modulo prestampato in uso alla polizia giudiziaria, con nomina di difensore di ufficio ed elezione di domicilio presso quest’ultimo. Il decreto di citazione a giudizio per il primo grado destinato all’imputato è stato notificato al difensore di ufficio domiciliatario, nel corso del giudizio di primo grado l’imputato non risulta avere nominato difensore di fiducia, non è mai comparso e si è proceduto in sua assenza, con l’assistenza del difensore di ufficio; al momento dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non era entrata in vigore la disposizione di cui all’art. 162, comma 4bis , cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Sulla base di questi dati e delle coordinate esegetiche che si andranno a precisare, il Collegio reputa che la dichiarazione di assenza dell’imputato registratasi nel giudizio di primo grado sia nulla, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di quella di appello. Prima di entrare nel dettaglio, occorre puntualizzare che, trattandosi di processo nel quale la dichiarazione di assenza è avvenuta in data anteriore al 30 dicembre 2022, trova applicazione la norma transitoria di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs 150 del 2022, secondo cui l’applicazione della nuove norme in materia di assenza dettate dalla riforma Cartabia è esclusa per i processi pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. nel corso dei quali sia stata già pronunciata ordinanza con la quale si sia disposto procedersi in assenza dell’imputato.
Venendo al nodo messo in luce dal ricorso, il Collegio si pone in linea con diversi precedenti di questa Corte riguardanti casi del tutto analoghi (Sez. 4, n. 48776 del 15/11/2023, COGNOME, Rv. 285572 – 01; Sez. 1, n. 3048 del 15/09/2023, dep. 2024, NOME, Rv. 285711 – 01; Sez. 6, n. 34523 del 11/05/2023, NOME, Rv. 285177 – 01; Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021, NOME, Rv. 281315-01) e ritiene che la dichiarazione di assenza di COGNOME in primo grado fosse viziata dalla mancanza di un’effettiva verifica circa la conoscenza del procedimento in capo al prevenuto, conoscenza erroneamente presunta sulla scorta dell’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio.
La giurisprudenza delle Sezioni semplici appena evocata si ispira tutta, dichiaratamente, agli insegnamenti di Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio da parte dell’imputato; al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l’effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l’imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso (decisione assunta in un caso anch’esso concernente fattispecie precedente all’introduzione dell’art. 162, comma 4bis , cod. proc. pen.). Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione dopo una compiuta analisi dell’evoluzione normativa sul tema delle garanzie di conoscenza e partecipazione al procedimento fino alla legge sul processo in assenza, oltre che della giurisprudenza della Corte Edu che aveva costituito lo stimolo per il legislatore. Secondo la rigorosa lettura fornita dalla sentenza in esame «il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo dell’udienza» e che, quindi, abbia avuto effettiva conoscenza dell’esistenza del processo a suo carico e dell’accusa che gli viene formulata e contro la quale dovrà difendersi in giudizio. Una «effettività» che deve essere valutata in concreto e può essere ritenuta esistente, oltre che quando la notifica è avvenuta a mani, anche in presenza di alcune situazioni concrete dalle quali si può desumere, con ragionevole certezza, che tale conoscenza c’è stata. A queste situazioni è equiparata la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento (o di singoli atti del procedimento), ma anch’essa deve essere valutata in concreto, attraverso un rigoroso accertamento in fatto della condotta posta in essere e dell’elemento psicologico che la sorregge, non essendo possibile equiparare la volontarietà alla «mancata diligenza» (pag. 28 della motivazione).
Le Sezioni Unite, dunque, hanno ritenuto che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non sia di per se stessa indicativa della concreta e reale conoscenza del procedimento, salvo che emerga positivamente che vi sia stata un’effettiva instaurazione del rapporto professionale che abbia consentito il transito di informazioni circa la data e il luogo di celebrazione del processo e l’accusa a carico, dal difensore di ufficio all’imputato. Questa conclusione è stata frutto del ripudio dell’esegesi secondo cui le situazioni di cui all’art. 420bis , comma 2, cod. proc. pen. vadano intese come presunzioni di conoscenza del procedimento, pena un marcato arretramento in tema di garanzie, a dispetto delle finalità che avevano condotto a una lunga evoluzione normativa e giurisprudenziale sul tema delle garanzie di partecipazione al procedimento. Quanto, in particolare, alle elezioni di domicilio relative a soggetti stranieri più o
meno precari in Italia, le Sezioni Unite hanno sostenuto che l’elezione di domicilio deve essere seria e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo dove dovrebbero essere indirizzati gli atti, onde evitare elezioni di domicilio « disattente » e « poco consapevoli ». Applicati questi principi nel caso allora sub iudice , il Massimo Consesso ha ritenuto corretta la statuizione della Corte di appello che aveva rilevato, di ufficio, la nullità della sentenza di primo grado per essere stata preceduta da una dichiarazione di assenza fondata sull’elezione di domicilio presso un difensore di ufficio da parte di un soggetto straniero, avvenuta in una fase precoce dell’evoluzione procedimentale. In particolare, la Corte di merito aveva reputato che il Giudice di prime cure non avesse correttamente vagliato tale elezione di domicilio quale indicatore di conoscenza del procedimento ai sensi dell’art. 420bis , comma 2, cod. proc. pen. e che non vi fosse prova della conoscenza della chiamata in giudizio né di indicatori di una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento da parte dell’imputato.
La sentenza NOME della Sesta Sezione ha poi approfondito la rilevanza in malam partem della mancanza di diligenza informativa in capo all’imputato, che sembra uno dei punti che la Corte di appello ha posto a base del rigetto del motivo di appello sull’assenza. Il difetto di attivazione da parte dell’imputato nel ‘seguire’ il procedimento – così il precedente richiamato -è certamente una circostanza utile onde valutare se procedere in assenza dell’imputato, quale indicatore della volontaria sottrazione al procedimento di cui al secondo comma dell’art. 420bis cod. proc. pen. applicabile ratione temporis , ma non può esaurire la verifica dei presupposti necessari.
5. Tracciata la cornice teorica di riferimento e benché la decisione odierna si fondi non già sul vaglio della Corte di merito, ma sulla verifica e sulla valutazione diretta delle emergenze processuali, si impone una precisazione rispetto a quello che si legge nella sentenza impugnata a proposito della distanza che intercorrerebbe tra il caso posto all’attenzione delle Sezioni Unite nella sentenza NOME – un extracomunitario appena sbarcato in Italia – e quella di COGNOME, un italiano, stabilmente residente in Italia, ben identificato e con un lavoro stabile. Ebbene, non può negarsi che, nel complessivo giudizio sui presupposti dell’assenza, ogni dato di fatto può avere rilievo al fine di valutare la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione ad essa, anche quello delle difficoltà pratiche di comprensione e comunicazione che possono contrassegnare la posizione di un soggetto rispetto all’altro. Ciò non di meno, segnare un distinguo tra il caso di soggetti italiani compiutamente identificati e quello di soggetti stranieri privi di stabile dimora rischia di divenire un preconcetto interpretativo
foriero di un’esegesi non costituzionalmente orientata siccome in frizione con l’art. 3 della Costituzione e di dare luogo ad una mistificazione esegetica della vocazione finalistica dell’art. 420bis cod. proc. pen. nella nuova lettura che si deve alle Sezioni Unite, come disposizione attraverso la quale occorre che il giudice accerti, in positivo, l’esistenza degli indizi di conoscenza o di volontaria sottrazione, secondo un giudizio che non può essere condizionato dalle sole caratteristiche soggettive dell’imputato.
Ne consegue l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado ai sensi dell’art.623, co.1, lett. bbis ) cod. proc. pen. che richiama l’art. 604, comma 5bis , stesso codice, che a sua volta prevede, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 420bis , che il giudice dell’appello dichiari la nullità della sentenza con trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Il secondo motivo di ricorso – sulla responsabilità – è assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per l’ulteriore corso. Così deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME