Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43276 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43276 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Genova confermava la condanna dei ricorrenti per il reato di appropriazione indebita. Dichiarava non doversi procedere per il reato di danneggiamento non più previsto dalla legge come reato. Confermava la condanna alla provvisionale ritenendo che tra i danni da risarcire vi fosse non solo il danno correlato all’apprension illecita dei beni, ma anche quelli accessori generati dalle modalità violente d a ppro pria zion e.
Avverso tale sentenza GLYPH proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 420bis, comma 5, cod. proc. pen.): il processo sarebbe stato celebrato illegittimamente in assenza degli imputati; nonostante questi avessero eletto domicilio presso un difensore di fiducia che aveva dismesso il mandato, il decreto di citazione a giudizio era stato notificato presso quel domicilio; a ciò aggiungeva che il difensore di ufficio, nominato a seguito della rinuncia al mandato di quello di fiducia, aveva affermato di non avere avuto alcuna possibilità di entrare in contatto con i ricorrenti;
2.2. violazione di legge (art. 539 cod. porc. pen.) e vizio di motivazione in ordin alla definizione della provvisionale che sarebbe stata commisurata anche con riguardo ai danni generati dal reato non più procedibile, ovvero il danneggiamento.
CONSIDERATO INI DIRITTO
1.1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il collegio riafferma che la nomina di un difensore “di fiducia”, con elezione d domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinunci al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l’allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (tra le altre: Sez. 4, n. 13236 del 23/0:3/2022, Piunti, Rv. 283019 – 01).
La conferma di tale indirizzo interpretativo implica (a) che sia ritenuta l ultrattiva validità della elezione di domicilio presso il difensore che rinunci al mandat (b) che sia confermata la idoneità ad integrare la “conoscenza del processo” della elezione di domicilio effettuata presso il difensore di fiducia durante le indagini, (c) sia effettuata, in concreto, la verifica circa la sussistenza di eventuali elementi c provino la mancata conoscenza del processo
Quanto al primo punto: si ribadisce che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia presso il quale l’imputato ha eletto domicilio non fa venire meno l validità dell’elezione, che conserva valore sino a quando non è espressamente revocata nelle forme prescritte (Sez. 1, n. 22760 del 29/3/2007, COGNOME, Rv. 236789; conf. Sez. 1, n. 8116 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246387; Sez. 2, n. 31969 del 2/7/2015, COGNOME, Rv. 264234); ciò perché la nomina del difensore, l’elezione dì domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse. (Sez. 3, n. 3568 del 17/9/2018, dep. 2019, P., Rv. 274824,
Quanto al secondo punto: si riafferma che la prova della conoscenza del processo deve essere “rafforzata” da elementi ulteriori rispetto alla notificazione presso i domicilio eletto, solo quando questo sia indicato presso il difensore di ufficio, assegnato dall’autorità giudiziaria e non quando il difensore sia investito dell’incarico dall’indag (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, 2020, Darwish, II2v. 279420 – 01); interpretazione che trova conferma nel fatto che l’art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione vigente all’epoca della celebrazione del processo, consenl:iva di procedere in assenza quando l’imputato aveva nominato un difensore di fiducia, indipendentemente dalla fase investigativa o processuale – in cui la stessa avveniva.
Quanto al terzo punto, ovvero alla verifica, in concreto, di eventuali elementi indicativi della incolpevole mancata conoscenza del processo, il collegio ritiene che non è idoneo a dimostrare la ignoranza incolpevole il fatto che il difensore di ufficio – c sostituisce quello di fiducia rinunciatario – abbia dichiarato, senza null’altro allegare non avere avuto contatti con l’assistito. In assenza di elementi di conferma tali allegazioni si configurano come assertive ed inidonee a provare la prova dell’incolpevole ignoranza del processo da parte dell’imputato assente.
1.2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento. (Sez. 2 , n. 438 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 – 01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, NOME, Rv. 261054; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, Capelli Rv. 186722).
Le doglianze in ordine alla quantificazione del danno da reato GLYPH potranno pertanto essere proposte di fronte al giudice civile che provvederà alla liquidazione definitiva.
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 6 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 19 settembre 2023.