Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17239 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17239 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 12/09/1950, avverso la sentenza del 12/07/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 14 novembre 2022 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di bancarotta semplice documentale per non avere, quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita in data 22 maggio 2018, regolarmente tenuto le scritture contabili di detta società.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore d’ufficio dell’imputato, chiedendone l’annullamento ed articolando tre motivi di ricorso.
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2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in ordine ai motivi aggiunti di appello con i quali aveva denunciato che il processo si era svolto nonostante l’imputato fosse stato divenuto irreperibile al domicilio da lui dichiarato, essendo questo stato dapprima concesso in locazione a terzi e poi occupato abusivamente da ignoti, ed egli non avesse mai ricevuto personalmente alcuna notifica degli atti processuali e che il termine minimo per la comparizione innanzi al Tribunale non era stato rispettato.
Il verbale di dichiarazione di domicilio presso la residenza dell’imputato, in INDIRIZZO a Cave, risaliva al primo agosto del 2019.
L’abitazione dell’imputato era stata successivamente concessa in locazione a terzi dal primo ottobre 2019 e sino al 30 settembre 2020 e rilasciata solo nel dicembre 2022.
All’imputato era stato nominato un difensore d’ufficio ed egli non aveva mai avuto alcuna conoscenza del processo, come confermato dalla circostanza che egli era stato dichiarato irreperibile all’anagrafe comunale sin dal 16 agosto 2021, ma la relativa pratica era stata avviata già un anno prima.
In data 15 aprile 2021 era stata tentata la notifica al Cudini, presso il domicilio dichiarato, dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., ma l’avviso risultava non essere stato consegnato per irreperibilità del destinatario.
Ciononostante, anche la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stata invano tentata presso il domicilio dichiarato e poi effettuata presso il difensore di ufficio.
Inoltre, anche il decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 14 novembre 2022 risultava notificato al difensore il 16 settembre 2022, senza rispettare il termine minimo rispetto all’udienza del 14 novembre 2022.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame di un fatto nuovo decisivo, ossia che l’imputato è in realtà nato il 12 settembre 1950 e non il 12 settembre 1948. Tale errore aveva impedito che l’imputato venisse rintracciato sul territorio nazionale.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che non è mai emersa in sede istruttoria la penale responsabilità dell’imputato. Quest’ultimo era succeduto alla moglie nella gestione della società poi fallita in un periodo caratterizzato da accesi contrasti in quanto immediatamente successivo al loro divorzio; pertanto, egli non si era ritrovato nelle condizioni di poter gestire utilmente l documentazione della società, che era stata quindi dichiarata fallita, nonostante egli avesse avviato una procedura monitoria per recuperare un consistente credito ed avesse avviato trattative con i creditori per sanare le passività.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è tempestivo ed ammissibile.
In data primo agosto 2019 NOME COGNOME ha dichiarato domicilio presso la sua abitazione, riservandosi di nominare un difensore di fiducia.
La notifica del decreto di citazione per il giudizio è stata tentata al domicilio dichiarato dall’imputato in Cave, INDIRIZZO ma non è stata effettuata per irreperibilità del destinatario. La notifica è stata, quindi, eseguita ai sensi dell’a 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio che gli era stato nominato.
All’udienza del 14 novembre 2022 l’imputato è stato dichiarato assente e condannato per il reato di bancarotta semplice documentale.
Non è possibile stabilire, attraverso la lettura del verbale di udienza, sulla base di quali elementi sia stata dichiarata la sua assenza, perché il verbale di udienza è stato redatto in forma riassuntiva ed il Cancelliere non ha redatto, sia pure in forma sintetica, quanto avvenuto in udienza, ma si è limitato a rinviare al contenuto della fonoregistrazione, che purtroppo è stata trascritta nella sola parte relativa all’attività istruttoria; né la fonoregistrazione è reperibile in atti
Tuttavia, poiché neppure risulta che l’imputato sia stato presente o che siano state disposte sue ricerche, deve ritenersi che la dichiarazione di assenza trovi causa esclusivamente nella avvenuta dichiarazione di domicilio nel corso delle indagini.
Il difensore dell’imputato ha validamente proposto appello in data 29 dicembre 2022, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 e quindi senza allegare all’atto di impugnazione alcuna procura speciale o la elezione di domicilio.
La Corte di appello ha fissato l’udienza per la discussione con decreto disponendo che questo fosse notificato personalmente all’imputato dalla polizia giudiziaria, che ha provveduto a convocare il COGNOME presso i suoi uffici e gli ha consegnato il decreto di citazione per il giudizio di appello.
L’imputato non ha chiesto la trattazione orale del processo che quindi è stato trattato in forma cartolare.
La sentenza di appello è stata pronunciata il 12 luglio 2024 e nel dispositivo è stato fissato il termine di giorni trenta per il deposito della sentenza.
Questa è stata depositata tempestivamente il 19 luglio 2024, cosicché il termine di impugnazione, pari a quarantacinque giorni, considerato che questo è rimasto sospeso nel mese di agosto, andava a scadere il 15 ottobre 2024.
Al fine di stabilire se il ricorso per cassazione, depositato il 25 ottobre 2024, sia stato depositato tempestivamente, è necessario stabilire se ad esso si
applichi o meno la proroga di quindici giorni prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza.
Tale disposizione, introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 150 del 2022, si applica, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., alle sole impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate, come in questo caso, in data successiva all’entrata in vigore del citato d.lgs.
Occorre, quindi, stabilire se l’imputato risultasse o meno assente.
A tal fine occorre considerare che ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e all rescissione del giudicato.
Come si è già detto sopra, il comma 3 dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che: «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis , del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto».
Poiché, nel caso di specie, NOME COGNOME è stato dichiarato assente in primo grado con ordinanza del 14 novembre 2022, ossia in data anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, trovano applicazione le norme in materia di assenza anteriori al citato d.lgs., le quali non prevedevano una dichiarazione di assenza nel giudizio di appello.
Per stabilire se il ricorso per cassazione sia stato proposto da un imputato assente, occorre quindi considerare che NOME COGNOME è stato dichiarato assente in primo grado e tale dichiarazione non è mai stata revocata nel corso del giudizio di primo grado o in appello, essendo questo stato trattato in forma cartolare senza la partecipazione diretta dell’imputato, del suo difensore e del Pubblico ministero. Né la disciplina anteriore prevedeva che anche nel giudizio di appello fosse dichiarata l’assenza dell’imputato, come ora prevede l’art. 598-ter cod. proc. pen., che stabilisce che l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli artt. 599 e 602 cod. proc. pen. è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., implicitamente escludendo l’udienza di cui all’art. 598-bis cod. proc. pen., salvo stabilire in quest’ulti caso che il giudice provvede ai sensi del comma 2, quando nei confronti
dell’imputato non appellante non risultano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3.
Deve, quindi, concludersi che la assenza di NOME COGNOME dichiarata in primo grado, non è venuta meno nel corso del giudizio di appello, cosicché ai quarantacinque giorni previsti dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. devono aggiungersi i quindici giorni previsti dal successivo comma 1-bis, che trova applicazione ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 150 del 2022.
Il ricorso è, quindi tempestivo.
Peraltro, il difensore del ricorrente ha anche rispettato le prescrizioni di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. applicabile al ricorso per cassazione proposto dal difensore di ufficio dell’imputato assente.
Questo Collegio non ignora il precedente di altra Sezione di questa Corte di cassazione che ha affermato, in tema di impugnazioni, che nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante non può considerarsi «giudicato in assenza», in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini dell presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 – 01).
Nella decisione appena citata si afferma: “Per l’imputato appellante il primo comma prevede, infatti, che qualora egli non sia presente all’udienza di cui agli artt. 599 e 602, «è sempre giudicato in assenza anche fuori dai casi di cui all’art. 420-bis». La ratio di tale disposizione può essere individuata analizzando congiuntamente la nuova disciplina della forma dell’impugnazione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581. In particolare, al comma 1-quater si prevede che per l’imputato giudicato in assenza è necessario che all’atto di impugnazione sia allegato, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, specifico mandato ad impugnare che deve essere rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenere la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione giudizio. Dal combinato disposto di tale disposizione con l’art. 598-ter cod. proc. pen. emerge, dunque, che attraverso tale disciplina il legislatore ha inteso correlare l’ammissibilità dell’impugnazione proposta dall’imputato giudicato in assenza ad elementi sintomatici della conoscenza con certezza della pendenza del processo a suo carico e della sentenza che definisce il grado di giudizio, cosicché, una volta verificata la sussistenza dello specifico requisito di forma
dell’impugnazione correlato alla data del mandato difensivo ed al suo contenuto, il giudice di appello potrà procedere in assenza anche nel caso in cui manchino le condizioni previste dall’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. In tal caso, infatti, l’assenza in udienza dell’imputato può con certezza ascriversi ad una sua scelta difensiva volontaria e consapevole, riconducibile ad una tacita rinuncia al diritto di presenziare al processo».
Nel caso di specie, tuttavia, l’argomento che è alla base del principio di diritto sopra esposto risulta inapplicabile, atteso che l’appello è stato validamente proposto prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 ed ad esso non era stato allegato lo specifico mandato ad impugnare contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Questo Collegio ritiene, invece, di dover prestare adesione agli argomenti posti a base di altra decisione (Sez. 2, n. 4800 del 15/01/2024, Stan, Rv. 285927 – 01) relativa ad una fattispecie in cui la sentenza di primo grado era stata emessa prima dell’entrata in vigore del citato d.lgs. ed il difensore aveva impugnato detta sentenza nella vigenza della precedente normativa – e quindi senza essere munito di mandato specifico ad impugnare – e il giudizio di appello si era svolto senza trattazione orale. In tale ipotesi si è ritenuto che anche nel giudizio di secondo grado, celebratosi con trattazione cartolare, l’imputata era stata giudicata in assenza proprio in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 89 del d.lgs. cit., secondo il quale «quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell’imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha omesso di dare risposta ai motivi aggiunti di appello formulati dal difensore.
Negli atti processuali manca la memoria contenente i motivi aggiunti, ma la circostanza che essa venne realmente depositata emerge dalle conclusioni scritte depositate dal Pubblico ministero nel giudizio di appello che a detti motivi fanno esplicito riferimento.
Peraltro, con tali motivi, secondo quanto affermato dal difensore, si era dedotto anche che l’imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo a suo carico, avendo dichiarato domicilio nella fase iniziale delle indagini ed
essendo successivamente risultato non reperibile al domicilio dichiarato, cosicché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era stat effettuata presso il difensore di ufficio, che mai aveva avuto contatti con lo stesso.
Tale eccezione è stata ribadita con il ricorso per cassazione.
Deve, allora, ricordarsi, anche a tale proposito, che, ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022, poiché la dichiarazione di assenza è anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. si applicano le disposizioni previgenti in materia di assenza, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione.
In particolare, la disposizione di cui all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 89, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui prevede che la nullità legata alla celebrazione del processo in assenza per difetto dei presupposti di cui all’art. 420-bis, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen. è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello, si applica solo se la dichiarazione di assenza è successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024, Vladut, Rv. 286815 – 01).
Deve, quindi, trovare applicazione l’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. nel testo anteriore all’entrata in vigore del citato d.lgs.
Peraltro, nel regime anteriore la nullità conseguente all’essersi proceduto in assenza dell’imputato sebbene risulti che si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell’art. 420-ter cod. proc. pen. o dell’art. 420-quater cod. proc. pen. è rilevabile d’ufficio.
Questa Corte di cassazione ha più volte affermato (Sez. 5, n. 371,35 del 01/07/2019, COGNOME, Rv. 277339; Sez. 2, n. 20937 del 6/7/2020, Cerbarano, non massimata) che nel previgente regime la celebrazione del processo in assenza delle condizioni di cui all’art. 420-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. determina la nullità della sentenza rilevabile di ufficio in ogni grado del processo con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituire gli atti a quello di primo grado. Si è correttamente osservato che, ove l’eccezione di nullità non si ritenesse sollevabile nel corso di tutto giudizio, si determinerebbe la conseguenza che, in tali casi, pur a fronte di giudicati formalmente validi, ed anche quindi eseguibili, l’imputato avrebbe certamente diritto alla rescissione del giudicato e ne discenderebbe un sistema in cui, pur essendovi certezza circa la mancata conoscenza del procedimento, l’eccezione di nullità non potrebbe essere sollevata e l’imputato dovrebbe attendere la formazione del giudicato per poi attivare detto mezzo straordinario di impugnazione.
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Ne consegue che l’eccezione, proprio perché rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, poteva essere sollevata per la prima volta anche con detti motivi aggiunti e finanche con il ricorso per cassazione.
Quanto alla fondatezza dell’eccezione, deve ritenersi che l’assenza dell’imputato sia stata dichiarata in primo grado solo in virtù della inizial dichiarazione di domicilio. La notifica, tuttavia, non è avvenuta presso il domicilio dichiarato a causa dell’accertamento della sua inidoneità, essendo la abitazione del Cudini stata locata ad altri soggetti, ma è stata eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di ufficio, con il quale non risulta che l’imputato abbia nel corso del giudizio di primo grado instaurato alcun effettivo rapporto professionale.
Occorre, allora, ricordare che Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420 – 01) hanno affermato che «non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell’art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche»; ne deriva che perché il giudice potesse disporre che si procedesse in assenza dell’imputato non era sufficiente accertare che l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio, ma era necessario acquisire certezza che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del processo; difettando tale certezza, il processo avrebbe dovuto essere rinviato ed avrebbe dovuto disporsi che l’avviso del rinvio venisse notificato personalmente all’imputato, eventualmente a seguito delle ricerche dell’imputato necessarie a tale scopo.
Né la mera irreperibilità del COGNOME al domicilio dichiarato consente per ciò solo di ritenere che egli si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo (vedi Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME, Rv. 279420 – 01 ai § 14 del «considerato in diritto») e difatti quando la Corte di appello ha disposto che gli venisse notificato personalmente il decreto di citazione per il giudizio di appello egli è stato agevolmente reperito dalla polizia giudiziaria a tal fine incaricata.
Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 14/03/2025.