Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29648 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29648 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela o, in subordine, di annullare con rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e quella di primo grado.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME in ordine al delitto di cui agli artt. 56, 624, cod. pen.
Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce la nullità della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado, per inosservanza della disciplina sul procedimento in assenza.
Si sostiene:
che l’imputato non ha mai avuto conoscenza del processo di primo grado, perché non è stato reperito al domicilio eletto e non ha mai avuto contatti con il difensore di ufficio;
-che la notizia del processo è stata acquisita casualmente dal difensore di fiducia nominato in altro procedimento;
che la sentenza impugnata, nel ritenere corretta la dichiarazione di assenza, si pone in contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’indicazione di un domicilio falso non può in astratto essere ritenuta indicativa della ricorrenza di una “volontaria sottrazione”, essendo necessaria una valutazione del caso concreto.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, su cui esercita il proprio controllo quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Policastro, Rv. 220092), deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand’anche non correttamente (né compiutamente) giustificata (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255515; Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, COGNOME, Rv. 275636 – 01; Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281391 – 01).
Dagli atti del fascicolo risulta quanto di seguito indicato.
Il 21 aprile 2019, nella immediatezza del fatto, i Carabinieri della stazione di Nova Milanese (MB) hanno redatto “verbale di identificazione, informativa ai fini della conoscenza del processo, elezione e dichiarazione di domicilio”, da cui emerge: che l’imputato è stato identificato a mezzo patente di guida rilasciata
dallo Stato italiano in data 8 febbraio 2017; che dal documento risultava la residenza in INDIRIZZO, INDIRIZZO; che lo stesso veniva avvertito di essere sottoposto a indagini per il reato di furto commesso quello stesso giorno ai danni del RAGIONE_SOCIALE; che, nel declinare le proprie generalità, l’imputato ha dichiarato di risiedere in Seregno INDIRIZZO, INDIRIZZO; che ha indicato il proprio recapito telefonico; che non ha nominato difensore di fiducia; che, invitato a eleggere o dichiarare domicilio con gli avvisi ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo in vigore al momento del fatto), ha dichiarato di voler ricevere le notificazioni relative al procedimento presso la propria residenza.
Il decreto di citazione a giudizio è stato notificato il 4 febbraio 2022 al difensore di ufficio, AVV_NOTAIO, ex art. 161 comma 4, cod. proc. pen., dopo che era stato esperito un tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato, non andato a buon fine per “irreperibilità del destinatario”.
Il processo è stato trattato e definito dal Tribunale di Monza in due udienze:
alla prima udienza, celebrata il 10 maggio 2022, l’imputato viene indicato a verbale come “libero non comparso” (non risulta una formale dichiarazione di assenza); risulta presente il sostituto processuale del difensore di ufficio; il giudice dichiara aperto il dibattimento e ammette le prove richieste dalle parti;
alla seconda udienza, celebrata il 14 febbraio 2023, l’imputato è indicato come “libero – assente”; il giudice raccoglie le prove orali, chiude il dibattimento e delibera la sentenza di condanna.
Si ricade ratione temporis nel regime del processo in assenza, come disegnato dalla legge n. 67 del 2014 (cfr. amplius Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, in motivazione).
3.1. In base alla disciplina richiamata (poi ulteriormente rivista dal d. Igs. n. 150 del 2022 qui non in rilievo), si può celebrare un processo a carico di un imputato assente soltanto quando risulti con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.).
Per procedimento deve intendersi il “processo”, nel senso che l’imputato deve avere contezza della citazione a giudizio ovvero del fatto ascrittogli e del luogo e giorno in cui si celebrerà l’udienza.
La norma appena citata menziona alcuni indici di conoscenza del processo (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo, sottoposizione a misura cautelare, nomina di un difensore di fiducia) che non assumono valenza presuntiva, ma che esemplificano circostanze da cui poter inferire l’elemento della conoscenza e che vanno interpretati secondo loro funzione.
L’art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell’ottica di una “facilitazione” del compito del giudice, ha tipizzato alcuni casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato,
«Letto nel contesto della disposizione, quindi, l’aver eletto domicilio, l’essere stato sottoposto a misura cautelare, aver nominato il difensore di fiducia, sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo. Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato secondo le date modalità» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME, Rv. 279420).
Per tale ragione nessun elemento di conoscenza può trarsi dal caso in cui la notifica non vada a buon fine: «risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà’ che la pur valida notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza» (così in motivazione Se2. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME NOME, Rv. 279420).
In definitiva, in base alle espresse disposizioni di legge e alla interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica “possibile” – ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l’atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) – e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio.
3.2. Quando non vi sia certezza della conoscenza della vocatio in ius, il citato art. 420-bis, comma 2, consente di procedere in assenza soltanto quando risulti che l’imputato si è volontariamente sottratto «alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento».
Deve trattarsi di condotte positive, rispetto alle quali si rende necessario un accertamento in fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta.
«L’art. 420-bis cod. proc. pen. non “tipizza” e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale; quindi non possono farsi rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc. Certamente la manifesta mancanza diligenza informativa, la indicazione di un domicilio falso, pur se apparentemente valido ed altro, potranno essere circostanze valutabili nei casi concreti, ma non possono essere di per sé determinanti, su di un piano solo astratto, per potere affermare la ricorrenza della
“volontaria sottrazione”: se si esaspera il concetto di “mancata diligenza” sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza, si farebbe una mera operazione di cambio nome e si tornerebbe alle vecchie presunzioni, il che ovviamente è un’operazione non consentita» (così in motivazione Sez. U n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME NOME, Rv. 279420).
Nella specie risulta pacificamente che l’imputato non ha avuto conoscenza della vocatio in iudicium (nel senso che ha saputo di essere scttoposto a indagini per un determinato fatto – come riportato nel verbale dei CC del 21 aprile 2019 – ma non ha mai avuto notizia del giorno e del luogo di celebrazione del processo), poiché non ha ricevuto la citazione a giudizio, la cui notifica, effettuata a distanza di quasi tre anni dal verbale di dichiarazione di domicilio, non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario.
Dunque il Tribunale avrebbe potuto procedere in assenza dell’imputato solo allorché si versasse in una ipotesi di una “volontaria sottrazione” alla conoscenza del processo; condizione che, nella specie, non ricorre.
Invero – a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello (il Tribunale non sembra essersi occupato del problema) – l’imputato non ha fornito un domicilio “falso” poiché ha dichiarato domicilio presso il luogo di residenza, risultante da un documento ufficiale dello Stato Italiano (patente di guida), sulla scorta del quale è stato identificato dai Carabinieri.
La circostanza che, a distanza di tre anni dalla dichiarazione di domicilio, l’imputato non risulti più reperibile nel domicilio dichiarato e che non abbia comunicato il nuovo domicilio alla Autorità procedendo non è di per sé sola sufficiente a far ritenere che l’imputato abbia consapevolmente voluto sottrarsi al processo.
Del resto l’imputato aveva fornito ai Carabinieri anche un recapito telefonico, rispetto al quale nulla può dirsi dato che nessun accertamento è stato svolto. Mentre è una mera illazione quella formulata dalla Corte di appello, secondo cui la circostanza che il difensore di ufficio non ha avuto contatti con l’imputato dimostrerebbe la falsità del numero telefonico; un simile ragionamento postula un fatto ignoto: che il difensore di ufficio abbia effettivamente tentato di contattare l’imputato al numero di cellulare.
In conclusione, il giudice di primo grado ha proceduto in assenza dell’imputato, in difetto dei presupposti richiesti dalla legge, violando la disposizione dell’art. 420 quater cod. proc. pen.
Tale inosservanza, che dà luogo a nullità assoluta (cfr. Sez. 5, n. 22752 del 21/01/2021 NOME, Rv. 281315 – 01), non è stata rilevata dalla Corte di appello ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen., chiamata a pronunciarsi sull’eccezione coltivata in sede di gravame.
Deriva che, a mente dell’art. 623, lett. b), cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve annullare la sentenza di secondo grado e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed annulla altresì la sentenza di primo grado con rinvio al Tribunale di Monza in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
Così deciso il 10/05/2024