Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 591 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 591 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato in Marocco il 29/11/1985
avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Bologna letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME ricorre per l’annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza emessa in data 11 dicembre 2019 dal Tribunale di Modena, che aveva condannato il COGNOME per i reati riuniti di furto e ricettazione.
Il ricorso si articola in due motivi.
1.1. Con il primo motivo si chiede di ritenere ammissibile il ricorso e legittimato il difensore d’ufficio dell’imputato giudicato in assenza, anche in mancanza di conferma dell’incarico o della rinnovata elezione di domicilio in ottemperanza ad un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 89, comma 3, d.lgs.150/22 e 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. o, in subordine, di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme indicate in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost.
Premette di proporre ricorso quale difensore d’ufficio, unico difensore del ricorrente, a differenza di quanto indicato in sentenza, laddove erroneamente si indica come difensore di fiducia l’avv. COGNOME mai nominato dall’imputato; precisa di non avere avuto mai alcun contatto con l’imputato e di aver assolto proprio ufficio, dopo essere stata nominata a tal fine, in quanto l’imputato era rimasto privo di difesa a seguito della rinuncia del difensore di fiducia; rileva che, benché le norme indicate non consentirebbero al difensore d’ufficio di proporre ricorso, la limitazione all’esercizio del diritto di difesa sarebbe in contrasto con le norme costituzionali e sovranazionali, dovendosi allora ammettere l’equiparazione solo formale del difensore d’ufficio a quello di fiducia, nonostante l’insopprimibilità del diritto di difesa e l’autonomo diritto ad impugnare senza rinnovazione del mandato spettante al difensore ex art. 571 cod. proc. pen.. Sostiene che l’art. 581-quater cod. proc. pen. non sarebbe applicabile al difensore d’ufficio, non potendo seguirsi la disciplina prevista per il difensore di fiducia, non avendo la nomina e il mandato lo stesso fondamento, e che una diversa interpretazione confligge con il diritto di difesa e il dirit all’impugnazione previsti dagli artt. 24 e 111 Cost., con l’autonomo diritto all’impugnazione del difensore, con la parificazione della difesa tecnica affidata al difensore d’ufficio. La difesa reputa irragionevole la differente modalità di accesso all’impugnazione dell’imputato assente rispetto a quello dell’imputato presente nonché della disciplina che prevede, a pena di inammissibilità, il deposito della elezione di domicilio e della norma intertemporale relativa al mandato ad impugnare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza di norme previste a pena di nullità per omessa notificazione al difensore d’ufficio del decreto di citazione per il giudizio di appello con conseguente nullità assoluta.
Segnala che il decreto di citazione è stato notificato all’avv. COGNOME erroneamente indicato come difensore di fiducia, invece, nominato quale sostituto per la sola proposizione del precedente ricorso. E’ stata ripetuta la stessa nullità già rilevata da questa Corte in relazione al precedente giudizio di appello, essendo stata notificata la citazione al suo sostituto, la cui nomina per la
proposizione del ricorso, aveva esaurito la sua validità. Conseguentemente il giudizio non risulta validamente instaurato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile e fondato, e ciò consente di rilevare d’ufficio l’intervenuto decorso del termine massimo di prescrizione, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Le questioni processuali poste dal ricorso impongono di valutare preliminarmente il vizio processuale denunciato, atteso che la richiesta del P.G. di dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza del mandato ad impugnare al difensore firmatario del ricorso e della dichiarazione o elezione di domicilio, richiesti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n.150 del 2022, trascura che nella fattispecie è l’art. 89 d.lgs. 150 del 2022 a regolare il procedimento con ultrattività delle disposizioni in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. E’, quindi, preliminare verificare che vi sia stata una corretta dichiarazione di assenza e un’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato.
La natura processuale dell’eccezione formulata consente a questa Corte di procedere all’esame degli atti e di rilevare che, come già indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, benché prima del giudizio di primo grado l’imputato avesse nominato quale difensore di fiducia l’avv. NOME COGNOME presso il quale aveva eletto domicilio, a seguito della rinuncia di questi in data 12 settembre 2017, il giorno successivo il giudice del dibattimento aveva nominato quale difensore d’ufficio l’avv. NOME COGNOME che ha assistito l’imputato nel corso del giudizio di primo grado e nel precedente giudizio di appello, il cui esito è stato impugnato con ricorso per cassazione dall’avv. NOME COGNOME, nominato il 3 gennaio 2021 quale suo sostituto per la proposizione del ricorso in cassazione, non essendo all’epoca il difensore abilitato. L’impugnazione è stata accolta da questa Corte, che ha ravvisato la nullità della citazione in appello per omessa notifica al difensore d’ufficio e annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Orbene, il giudice del rinvio, ricostruita la catena di nullità determinata dalle erronee notificazioni degli atti introduttivi del giudizio all’imputato e difensore d’ufficio nominato, ha ritenuto idonea l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore di fiducia nominato, che aveva poi rinunciato ai mandato, ma ha disposto la notificazione della citazione per il giudizio di appello
all’avv. COGNOME erroneamente ritenuto difensore di fiducia, invece, nominato dal difensore d’ufficio quale suo sostituto solo per la proposizione del ricorso in cassazione: nomina, questa, che esaurisce la sua validità con il compimento dell’atto, sicché destinatario della citazione per il giudizio di appello doveva essere il difensore d’ufficio nominato avv. COGNOME che non ha ricevuto alcuna notificazione con conseguente nullità assoluta ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. dell’atto e del giudizio.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che il giudice del rinvio ha ritenuto valida la elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso il difensore di fiducia nominato, che aveva poi rinunciato al mandato sin dalle prime battute del giudizio di primo grado, imponendo la nomina del difensore d’ufficio, ma non si è posto in alcun modo il problema della effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputato e di verificare l’instaurazione del rapporto con il difensore di fiducia prima, e di ufficio, poi, acquietandosi sul dato formale della regolare notificazione eseguita presso il difensore di fiducia, che non aveva mai assistito l’imputato. In particolare, non avvedendosi che la nomina fiduciaria con contestuale elezione di domicilio era avvenuta in carcere il 6 maggio 2016 contestualmente alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
In tal modo la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di procedimento in assenza, ancor prima della riforma del 2022, né con quelli, strettamente connessi, previsti per i rimedi restitutori successivi alla formazione del giudicato.
Già alla luce della disciplina previgente il presupposto per procedere in assenza era stato individuato in «una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio» (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420), fondando, quindi, sulla conoscenza effettiva, non solo presunta né meramente legale della chiamata in giudizio, la condizione idonea a far ritenere che l’assenza dell’imputato all’udienza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole.
A tal fine si precisava che i cd indici di conoscenza del processo devono essere dotati di caratteri di effettività rispetto alle modalità con le quali son realizzati, sicché l’elezione domicilio deve essere “seria” e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti e anche la nomina del difensore di fiducia deve essere effettiva essendo, quindi, necessario verificare se gli imputati siano effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non abbiano alcuna consapevolezza dell’inizio del processo a loro carico.
Era stato, inoltre, chiarito che la volontaria sottrazione alla conoscenza del processo richiede «condotte positive», da acclarare tramite «un accertamento in
fatto, anche quanto al coefficiente psicologico della condotta», non potendosi fare «rientrare automaticamente in tale ambito le situazioni comuni quali la irreperibilità, il domicilio eletto etc.»; era stata, altresì, sottolineata la necess di non esasperare «il concetto di “mancata diligenza”» informativa dell’imputato «sino a trasformarla automaticamente in una conclamata volontà di evitare la conoscenza degli atti, ritenendola sufficiente per fare a meno della prova della consapevolezza della vocatio in ius per procedere in assenza», poiché ciò equivarrebbe al ritorno alle «vecchie presunzioni» che si era inteso superare già prima della più recente novella (Sez. U, n. 23948/2019, dep. 2020, cit.).
Principi, questi, ulteriormente rafforzati dalla nuova normativa, che ha modificato l’art. 420-bis codice di rito ed elevato il livello di garanzie pe l’imputato assente, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche risulta erronea la valutazione dei presupposti legittimanti la celebrazione del processo in assenza, atteso che la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in una fase iniziale del procedimento ovvero in occasione della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini e che alla citazione a giudizio, notificata presso il difensore domiciliatario, non aveva fatto seguito la partecipazione al giudizio né dell’imputato né del difensore di fiducia, che aveva rinunciato al mandato e imposto la nomina di un difensore di ufficio, non comunicata all’imputato, che con lo stesso non aveva avuto alcun contatto (v. da ultimo in un caso analogo Sez. 5, n. 30589 del 20/06/2024,Vladut).
Ancora di recente è stato affermato che la circostanza che l’imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell’effettiva conoscenza della pendenza del processo e della “vocatio in iudicium” notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l’imputato (in motivazione la Corte ha’ altresì, statuito che la negligenza informativa dell’imputato, che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile, non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen. Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, COGNOME, Rv. 286712).
La sequenza descritta dimostra che nessuna verifica ha compiuto il giudice di merito in ordine alla certa conoscenza del processo da parte dell’imputato e alla sua inequivoca e non presunta rinuncia a parteciparvi, avendo la Corte di appello ritenuto sufficiente la conoscenza legale del processo.
3. Se a tali rilievi si aggiunge l’omessa notifica al difensore d’ufficio della citazione in appello, ne deriva l’ammissibilità del ricorso diretto a far rilevare l nullità insanabile della citazione in appello cui consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per il giudizio: esito, questo, tuttavia, precluso dalla intervenuta prescrizione dei reati nel frattempo maturata, che va immediatamente dichiarata e prevale sulla causa di nullità. È principio consolidato (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti D, Rv. 221403 e Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep.2002, Cremonese, Rv. 220511) che in caso di concorso di una causa estintiva e di nullità assoluta, la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, salvo che l’operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio: ipotesi che qui non ricorre, non essendo necessari accertamenti sul punto.
Considerato, infatti, che i reati di furto in abitazione e di ricettazione ritenuto il furto, non aggravato, reato più grave rispetto alla ipotesi di cui a secondo comma dell’art. 628 cod. pen. riconosciuta per la ricettazione- furono commessi il 12 agosto 2014 e che occorre avere riguardo al limite edittale all’epoca previsto, più favorevole, il termine massimo di sette anni e mesi sei, cui vanno aggiunti 116 giorni di sospensione, risulta ampiamente decorso.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, 5 dicembre 2024
Il consigliere est nsore
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