Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43530 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43530 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE) nato a BENI AMIR EST( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 gennaio 2023 il Tribunale di Brescia, quale giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui NOME ha chiesto dichiararsi la non esecutività AVV_NOTAIOa sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia il 13 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2021.
Ha rilevato, in proposito, che, essendo svoltosi il giudizio di appello in forma cartolare e sulla base AVV_NOTAIOe regole stabilite dalla normativa introdotta a seguito AVV_NOTAIO’emergenza pandennica, l’imputato non aveva diritto alla notifica AVV_NOTAIO‘estratto contumaciale AVV_NOTAIOa sentenza, posto che la legge prevede, in casi consimili, la sola comunicazione del dispositivo a pubblico AVV_NOTAIO e difensore, adempimento cui è stato dato ritualmente corso.
NOME COGNOME propone, con il AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a due motivi – dei quali, in ossequio alla previsione AVV_NOTAIO‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., si darà atto nei limiti strettamente necessari per la motivazione – con il primo dei quali lamenta violazione AVV_NOTAIOa legge processuale per avere il giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione omesso di rilevare la trasgressione, da parte AVV_NOTAIOa Corte di appello, AVV_NOTAIOe disposizioni in materia di processo contumaciale, applicabili ratione temporis ed in ragione AVV_NOTAIOa sua mancata partecipazione al giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte e trattazione in camera di consiglio, così incorrendo in tipica ipotesi di nullità assoluta ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Eccepisce, ulteriormente, che il dispositivo emesso dalla Corte di appello all’esito AVV_NOTAIOa camera di consiglio è stato comunicato, oltre che al Procuratore generale, al suo difensore ma non, personalmente, all’imputato, ciò che ha concorso a determinare il vulnus al principio del contraddittorio.
Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione ascrivendo al giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione di avere disatteso le censure articolate con riferimento all’applicabilità AVV_NOTAIOa disciplina sulla contumacia sulla scorta di un percorso argomentativo del tutto insoddisfacente e, in sostanza, apparente, in quanto imperniato su mere formule di stile.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
2.In fatto, è pacifico:
che NOME COGNOME, tratto a giudizio per rispondere di reato di narcotraffico, fu, all’udienza preliminare, dichiarato contumace;
che NOME partecipò, invece, al successivo dibattimento, sicché la dichiarazione di contumacia venne revocata;
che, emessa, da parte del Tribunale, sentenza di condanna, l’imputato propose appello, tramite il difensore, presso il quale elesse domicilio;
che il decreto di fissazione AVV_NOTAIO‘udienza di appello è stato notificato ad NOME presso il difensore domiciliatario;
che il giudizio di appello si è svolto sulla base AVV_NOTAIOa normativa emanata in conseguenza AVV_NOTAIO’emergenza pandemica;
che, non avendo le parti formulato, nei termini previsti, richiesta di trattazione orale in presenza, l’impugnazione è stata trattata in forma cartolare, cioè mediante deposito di conclusioni scritte;
che, all’esito AVV_NOTAIOa camera di consiglio, il dispositivo AVV_NOTAIOa sentenza di appello è stato comunicato a pubblico AVV_NOTAIO e difensore AVV_NOTAIO‘imputato appellante;
che la motivazione AVV_NOTAIOa sentenza è stata depositata entro il termine indicato.
Il giudice AVV_NOTAIO‘esecuzione ha stimato, sulla scorta di tali premesse, che l’omessa proposizione di ricorso per cassazione ha determinato l’irrevocabilità AVV_NOTAIOa sentenza di condanna AVV_NOTAIOa cui esecutività, dunque, non vi è ragione alcuna di dubitare.
Il ricorrente sostiene, invece, che la sottoposizione del procedimento alle previgenti regole sul processo contumaciale, prevista dalla normativa transitoria ex lege 28 aprile 2014, n. 67, e la sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado avrebbero imposto la notificazione, nei suoi confronti, AVV_NOTAIO‘estratto AVV_NOTAIOa sentenza di appello, adempimento funzionale al riconoscimento di garanzie difensive destinate, altrimenti, ad essere ingiustificatamente sacrificate.
4. Il ragionamento non convince.
La normativa emergenziale, introdotta per tangibili esigenze di salute pubblica – cioè allo scopo di ridurre le occasioni di contatto interpersonale e di evitare, nei limiti del possibile, gli assembramenti – ha previsto, in via
temporanea, lo svolgimento del giudizio di appello (al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel caso di specie non vengono in rilievo, posto che le parti non hanno formulato richiesta di trattazione orale in presenza) in forma cartolare, ovvero mediante il deposito, nei tempi rispettivamente stabiliti, AVV_NOTAIOe conclusioni scritte del pubblico AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIOe parti private.
Le predette regole si applicano, indistintamente, a tutti i procedimenti ed a tutti gli imputati, ivi compresi quelli dei quali, sulla base AVV_NOTAIOe previgent disposizioni, sarebbe stata altrimenti dichiarata, in caso di mancata partecipazione al dibattimento, la contumacia.
Tanto, in considerazione AVV_NOTAIO‘elementare argomento, di carattere logico, che mette in collegamento la dichiarazione di contumacia, con la conseguente acquisizione del relativo status, con la mancata partecipazione AVV_NOTAIO‘imputato, quantunque ritualmente citato, ad una udienza che, nelle fattispecie del tipo di quella in esame, non è prevista.
Stando così le cose, deve inferirsi, come correttamente ritenuto dal Tribunale bresciano, la cui decisione appare esente dai vizi denunciati, che l’odierno ricorrente – il quale, è utile ribadire, è stato presente al dibattimento di primo grado ed ha ricevuto la notifica del decreto di citazione per l’udienza di appello – invoca l’esecuzione di un adempimento, la notifica AVV_NOTAIO‘estratto contumaciale, che non è in alcun modo previsto dalla disciplina correttamente applicata che prescinde, si è detto, dalla fissazione di un’udienza alla presenza AVV_NOTAIOe parti.
Né, va, per completezza, aggiunto, NOME può fondatamente dolersi di non avere avuto comunicazione del dispositivo emesso dalla Corte di appello all’esito AVV_NOTAIOa camera di consiglio.
Al riguardo, deve, in primo luogo, stigmatizzarsi l’inammissibilità AVV_NOTAIOa censura, non sollevata – secondo quanto emerge dal provvedimento impugnato – con l’atto introduttivo AVV_NOTAIO‘incidente di esecuzione, il cui oggetto delimita l’ambito AVV_NOTAIOa cognizione del giudice di legittimità innanzi al quale venga proposto ricorso, come, del resto, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «Anche in tema di incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del “ne bis in idem” non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto
prima non prospettati» (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017, Badalamenti, Rv. 269421 – 01; Sez. 5, n. 9 del 04/01/2000, COGNOME, Rv. 215976 – 01).
La censura si palesa, comunque, priva di pregio, in quanto attinente ad una comunicazione che, avendo ad oggetto il solo dispositivo AVV_NOTAIOa sentenza di appello, tiene luogo AVV_NOTAIOa lettura in udienza, preclusa dalla cartolarità AVV_NOTAIOa trattazione, è stata correttamente riservata al difensore cui, nelle ipotesi di celebrazione AVV_NOTAIO‘appello in camera di consiglio, spetta la rappresentanza AVV_NOTAIO‘imputato (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 49164 del 06/10/2015, B., Rv. 265318 – 01; Sez. 2, n. 23749 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 264228 – 01; Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014, NOME, Rv. 259502 – 01).
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di NOME al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento AVV_NOTAIOe spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2023.