La Corte di Cassazione ha confermato la condanna penale inflitta a un imputato per detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorrente contestava l'eccessività della sanzione e l'applicazione della recidiva, chiedendo una riduzione. I giudici supremi hanno ribadito che la dosimetria della pena spetta in via esclusiva al giudice di merito, purché adeguatamente motivata. Nella vicenda esaminata, il giudice ha giustificato il lieve scostamento dal minimo edittale con l'elevata purezza dello stupefacente, la condotta non occasionale e la personalità negativa del reo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando l'imputato alle spese legali e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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