La persona offesa da presunti reati patrimoniali ha impugnato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che rigettava la richiesta di restituzione nel termine per opporsi all'archiviazione. Il cittadino lamentava l'impossibilità di consultare tempestivamente il fascicolo cartaceo a causa delle restrizioni di accesso e dei ritardi degli uffici durante l'emergenza pandemica. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, stabilendo che la vittima non è ancora parte processuale in senso stretto. Inoltre, il termine di venti giorni per opporsi all'archiviazione ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, elemento che esclude in radice l'applicazione dell'istituto del ripristino temporale, lasciando aperta la possibilità di depositare l'atto fino alla decisione del giudice.
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