Un Lavoratore è stato condannato per aver realizzato un **reato edilizio abusivo**: un ampliamento al terzo piano di un edificio in zona con vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire, e per aver omesso di depositare il progetto in zona sismica. L'imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la **prescrizione reato edilizio** e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata, poiché il rinvio dell'udienza era dovuto a esigenze difensive. Ha inoltre escluso la particolare tenuità del fatto, considerando l'entità dell'intervento abusivo e la sua incidenza sul territorio vincolato. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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