Un imputato ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, con cui aveva concordato una pena per reati legati alle armi. L'imputato contestava il mancato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che, dopo la riforma del 2017, un ricorso patteggiamento è ammesso solo per specifici motivi, come vizi della volontà o illegalità della pena, non per contestare la responsabilità o difetti di motivazione. L'imputato ha quindi perso e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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