Un soggetto è stato condannato per reati di falsità e spaccio di droga. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sentenza d'appello che aveva riqualificato il reato di spaccio e aumentato la pena, e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale per i primi tre motivi, perché miravano a una nuova valutazione dei fatti. Ha poi ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che la decisione sulle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito, non sindacabile se ben motivato. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e a una sanzione.
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