Un Lavoratore ha presentato un ricorso contro una condanna per reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. I motivi del ricorso, relativi alla prescrizione del reato, alla sussistenza dei fatti e all'applicazione della recidiva, sono stati ritenuti generici o manifestamente infondati. La Corte ha ribadito che la riproposizione di questioni già affrontate dal giudice di merito, senza un confronto effettivo con le sue valutazioni, non è ammissibile. Il Lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
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