Un individuo, detenuto per reati di droga e armi, aveva richiesto il riesame della misura cautelare applicata. L'udienza di riesame, inizialmente rinviata per motivi di salute dell'indagato, fu ulteriormente posticipata dal Tribunale di Lecce anche dopo la cessazione dell'impedimento, superando i termini perentori stabiliti dalla legge. La Corte di Cassazione ha chiarito che il rispetto di tali termini non è nella disponibilità delle parti e non può essere derogato nemmeno con il consenso dell'indagato. Questo rinvio illegittimo ha comportato l'inefficacia della misura cautelare, ordinando la scarcerazione dell'imputato.
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