Un militare, condannato per falsità materiale, ha ricevuto la pena accessoria della rimozione dal grado. Ha contestato questa decisione, invocando il principio del "ne bis in idem" e l'incostituzionalità dell'automatismo della rimozione dal grado, che a suo dire avrebbe comportato la cessazione automatica del rapporto di lavoro senza un previo procedimento disciplinare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la rimozione dal grado è una pena accessoria automatica ma non causa la cessazione immediata del servizio, bensì innesca un autonomo procedimento disciplinare amministrativo, dove si valuta la proporzionalità della sanzione finale.
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