La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La Corte ha ribadito la piena legittimità costituzionale dell'art. 69, comma IV, del codice penale, che impone tale divieto, considerandolo una scelta legislativa ragionevole per sanzionare la persistenza nel commettere reati. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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