Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43328 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43328 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2022 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
21W( GLYPH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, Tribunale di Modena, con la quale il ricorrente, nella qualità di datore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di ammenda pagamento delle spese processuali, per aver commesso plurime violazioni della norma tutela dei lavoratori nei luoghi di RAGIONE_SOCIALE, di cui al D.L.n.81 del 2008; in particola che gli impianti meccanici concernenti la produzione dei mangimi per alimentazione non presentavano protezioni adeguate dei lavoratori contro i rischi da c:ontatto e che non erano completi o risultavano in alcuni punti mancanti (capo a); che il datore di aveva predisposto le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dai rischi di nat connessi all’impiego di impianti elettrici (capo b); che il datore di RAGIONE_SOCIALE non avev alla pulizia dei locali adibiti alla produzione dei mangimi, né dei locali addetti a bagni, che si presentavano sporchi, privi di acqua corrente e occupati da rifiuti di con conseguente esposizione dei lavoratori a rischio di incendio (capo b).
1.1. Il ricorrente deduce;violazione del D.Igs. n. 758 del 1994 il quale prevede improcedibilità dell’azione, che l’organo di vigilanza notifichi al datore di lavo contenente una precisa contestazione delle violazioni e una descrizione delle pr necessarie per adeguare lo stato dei luoghi, cui il datore di RAGIONE_SOCIALE può adempie determinato termine. Evidenzia, infatti, il ricorrente che, a seguito del sop 26/01/2018, il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE aveva not una richiesta di documentazione a tale COGNOME NOME, presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, e non al ricorrente, NOME COGNOMECOGNOME legale rappresentante della dit Rappresenta, altresì, che in data 15/02/2018, mediante pec, il RAGIONE_SOCIALE di sani ha inviato al signor COGNOME NOME, sempre presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, il verbale di il quale venivano indicati gli adempimenti da effettuare per ciascuna delle violazioni In data 05/04/2018 la società RAGIONE_SOCIALE comunicava di aver adempiuto alla prescrizio alla violazione numero 3 del verbale, mentre, in relazione alle altre prescrizioni, proroga di ulteriori 180 giorni per ciascuna di esse, in c:onsiderazione dei tempi tecn per effettuare gli adeguamenti richiesti dall’organo di vigilanza. Tuttavia, il RAGIONE_SOCIALEm RAGIONE_SOCIALE non ha dato alcun riscontro alla suddetta richiesta di proroga del ter successiva comunicazione del 11/09/2018, ha accertato il manc:ato adempimento prescrizioni contestate.
Pertanto, in ragione della esposta evoluzione dei fatti, il ricorrente rappresent avuto alcuna conoscenza delle contestazioni mosse al datore di RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE Modena, posto che la prima comunicazione e inviata a tale COGNOME NOMENOME persona RAGIONE_SOCIALE, mentre la seconda comunicazione inviata via pec alla ditta RAGIONE_SOCIALE Evidenzia di non aver eletto domicilio press società neppure di aver indicato la pec della società quale domicilio informatico, e c
tutte le comunicazioni avrebbero dovuto essere effettuate presso il suo luogo di Evidenzia infine di non essere stato a conoscenza delle prescrizioni impartite, di no alcuna notizia del verbale di prescrizione, posto che la ditta, con propria orga avvalendosi dei propri consulenti, aveva operato autonomamente, rispondendo alla ric prescrizione, adeguandosi alle prescrizioni solo parzialmente e richiedendo la pror ulteriori adempimenti, senza interpellare il datore di RAGIONE_SOCIALE. Ne segue che l’iter a propedeutico al processo penale non è stato correttamente espletato e che, trattan prodromica e necessaria per il successivo esercizio dell’azione penale, il procedim deve essere dichiarato improcedibile.
2.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La doglianza è manifestamente infondata. Si osserva che, in tema di sicurezza del RAGIONE_SOCIALE, si è consolidato l’orientamento / inaugurato da Sez. 3, n. 26758 del 05/05/2010 COGNOME e altri, Rv. 248097, che ha negato che la procedura amministrativa condizioni dell’azione penale e che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzio il ricorrente contesta di non essere stato a conoscenza – non comporta alcuna l’imp dell’azione penale e non preclude comunque al ricorrente di definire la propria attraverso l’oblazione in sede amministrativa o in sede penale. Peraltro, si è affermato che all’ipotesi dell’omesso espletamento della procedura amministrativa, de equiparata l’ipotesi in cui la procedura di estinzione sia stata espletata in modo ir il datore di RAGIONE_SOCIALE abbia adempiuto in modo difforme da quello consigliato nelle prescr 3, n. 3671 del 30/11/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272454).
Si è infatti ritenuto che l’irritualità della procedura non impedisca all’imputato il reato mediante l’oblazione ai sensi dell’art. 24, comma 3, D.Igs. n. 758 del ricorrendo al generale istituto della oblazione delle contravvenzioni di cui all’ar pen. Di talché la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare dell’azione penale, tenuto conto che l’imputato può comunque richiedere di essere all’oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria misura agevolata (Sez. 3, n. 7678 del 13/01/2017, Rv. 269140).
È manifestamente infondato anche il rilievo della irritualità della notifica al da dell’atto di avvio della procedura amministrativa che può condurre all’estinzione evidenzia infatti che, trattandosi di fase amministrativa, vige il principio di libert 3, n. 20857 del 17/01/2017, Rv. 270505), posto che il legislatore non ha prescr specifica formalità per la notificazione del verbale di prescrizioni impartite ai se D.Igs. n.758 del 1994, purché tale notifica sia idonea al raggiungimento dell
assicurare la conoscenza del suo contenuto da parte del destinatario (Sez. 3, n. 45737 d 23/02/2017, Rv. 271410) per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare contenuto dell’atto, rimanendo a carico del destinatario l’onere di dimostrare di essersi tro senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza.
1.2.Nel caso in disamina, la comunicazione con cui il RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE ha richiesto documentazione è stata notific:ata a tale COGNOME NOME, presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, incorrendo in un evidente errore materiale nella indicazione del di battesimo del legale rappresentante. La ditta RAGIONE_SOCIALE a riscontro di tale richiesta, ha fo informazioni richieste, precisando il nome del rappresentante legale e altre informazioni. Ino in data 15/02/2018, mediante pec, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha inviato al signor COGNOME nella qualità di datore di RAGIONE_SOCIALE, indicando correttamente il suo nome di battesimo, NOME presso la sede della ditta RAGIONE_SOCIALE, il verbale di prescrizione con il quale venivano in adempimenti da effettuare per ciascuna delle violazioni contestate. Le comunicazioni son pervenute presso la sede della società di cui il ricorrente è legale rappresentante, e la socie anche parzialmente adempiuto alle prescrizioni. Né il ricorrente ha dedotto alcun elemento ch dimostri di essersi trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di acquisire la conoscenza contestazione delle violazioni e dell’invito ad ottemperare alle prescrizioni, corretta notificate presso la società.
In ultimo, si aggiunge che la società ha avanzato istanza di differimento dell’adempimen delle prescrizioni, lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta. In proposito, si evidenzia il silenzio dell’amministrazione non ha determinato alcuna aspettativa di accoglimen dell’istanza stessa, né determina alcuna sospensione dei termini.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente , condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso all’udienza del 19 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente